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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12838/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04X2TEA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 42172/2023 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce la mancanza della condizione di procedibilità, è manifestamente infondato in quanto la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha presentato querela il 10.02.2023, entro il termine del 30.03.2023 previsto dalla disciplina transitoria del D.Igs n. 150 del 2022 che ha modificato il regime di procedibilità di taluni reati; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito.

Come noto, infatti, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Nel caso di specie, non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado; Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata).

Per quanto concerne la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Nel easo di specie, la sentenza impugnata ha ritenuto dirimente la negativa personalità dell'imputato, posta in luce dalla commissione di due reati della stessa indole nel medesimo giorno; Risulta adeguatamente motivata anche la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), considerando che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res" (cfr. tra le altre, Sez. 2, 5049 del 22/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01).

La Corte di appello ha precisato che oltre ad impossessarsi della somma di euro 150, l'agente aveva infranto la vetrina del ristorante; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04X2TEA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 42172/2023 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce la mancanza della condizione di procedibilità, è manifestamente infondato in quanto la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha presentato querela il 10.02.2023, entro il termine del 30.03.2023 previsto dalla disciplina transitoria del D.Igs n. 150 del 2022 che ha modificato il regime di procedibilità di taluni reati; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Come noto, infatti, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Nel caso di specie, non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado; Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata). Per quanto concerne la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Nel easo di specie, la sentenza impugnata ha ritenuto dirimente la negativa personalità dell'imputato, posta in luce dalla commissione di due reati della stessa indole nel medesimo giorno; Risulta adeguatamente motivata anche la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), considerando che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res" (cfr. tra le altre, Sez. 2, 5049 del 22/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01). La Corte di appello ha precisato che oltre ad impossessarsi della somma di euro 150, l'agente aveva infranto la vetrina del ristorante; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso
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