CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 23772/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 27802/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata, in [OSCURATO:PERSONA] nr 68 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura incalce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Milizie 38 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso - controricorrente – [OSCURATO:SOCIETA] -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] -intimato- avverso il decreto del Tribunale di Macerata di cui ai procedimenti riuniti nr 38/2015 e 6/2014 depositato in data 24 luglio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/6/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Macerata, con decreto del 24 luglio 2018, ha rigettato i distinti reclami ex art 26 l.fall., successivamente riuniti, proposti da [OSCURATO:PERSONA] srl (ICM )avverso i decreti assunti, in data 6/6/2018 dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA] , e i provvedimenti successivi, con i quali era stata disposta la decadenza della società dall’aggiudicazione dei terreni adibiti a sito estrattivo ( cava, calcare), messi in vendita in via unitaria dalle due procedure, per mancato versamento del saldo prezzo, con conseguente incameramento della cauzione versata e fissazione di un nuovo incanto, previo rigetto della concessione di un termine per il deposito di nuove fideiussioni. 2.Il tribunale osservava che l’ordinanza di vendita subordinava espressamente l’accesso al beneficio della rateizzazione sino a 36 mesi per il pagamento del residuo prezzo, in deroga al termine massimo di mesi 12 stabilito dall’art 569, 3 ° comma cpc, alla prestazione di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta rilasciata da banche o società assicuratrici; risultava, quindi, destituito di ogni fondamento l’assunto di ICM, smentito dallo stesso contenuto dell’offerta irrevocabile di acquisto e dalle altre comunicazioni, secondo il quale la prestazione di idonea garanzia fideiussoria fosse funzionale solo al conseguimento da parte dell’aggiudicatario, ammesso alla rateizzazione, dell’immissione anticipata nel possesso e non fosse condizione di ammissione al beneficio della dilazione di pagamento. 2.1 Rilevava, inoltre, il tribunale come fosse di tutta evidenza che la prestazione delle garanzie fideiussorie, con le caratteristiche previste dall’ordinanza di vendita- quale condizione per ottenere il beneficio del pagamento rateale in via alternativa al pagamento una tantum del residuo prezzo da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione- si sarebbe dovuto perfezionare entro il medesimo termine, pena la decadenza dall’aggiudicazionee l’incameramento della cauzione a titolo di multa ai sensi dell’art 587 cpc. 2.2 Non sussistevano, a giudizio dei giudici marchigiani, neanche i presupposti per la rimessione in termini per la prestazione della garanzie fideiussoria, sia perché l’aggiudicataria ben avrebbe potuto evitare la decadenza eseguendo la prestazione principale dell’integrale versamento del prezzo, sia perché era da escludere la buona fede della società. 2.3 Infine, secondo il Tribunale di Macerata, la manifesta infondatezza dei motivi di reclamo configurava gli estremi della temerarietà della lite e giustificava la condanna di ICM ex art 96,3° comma cpc. 3 ICM ha proposto ricorso per la c assazione del decreto sulla base di sei motivi illustrati con memoria; il [OSCURATO:PERSONA] srl ha resistito con controricorso, mentre il [OSCURATO:SOCIETA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente disattesa l’eccezione, sollevata dal controricorrente, di inammissibilità del ricorso avendo ICM perso ogni interesse, per sua stessa ammissione, ad ottenere la definitiva aggiudicazione in suo favore per essere stato il compendio immobiliare aggiudicato aun terzo a seguito di una nuova vendita . 1.1 Il ricorso è ammissibile, in quanto il provvedimento impugnato è definitivo e ha attitudine a pregiudicare, con l'efficacia propria del giudicato, il preteso diritto dell’aggiudicatari a provvisori a alla restituzione della cauzione (v. Cass. n. 4085/2005, n. 6386/2000). 2 Con il primo motivo ICM denuncia violazione degli artt. 107 comma 2 l.fall. 569, 574,580 ,586 e 587 cpc in relazione all’art 360 comma 1 cpc; sostiene che l’interpretazione, seguita dal tribunale, delle prescrizioni dell’ordinanza di vendita circa l’efficacia condizionante l’ammissione al beneficio della rateizzazione attribuita alla prestazione della garanzia bancaria ed assicurativa,si pone in contrasto con plurime disposizioni del codice di procedura civile le quali, allorquando il programma di liquidazione prevede che le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di rito, trovano inderogabile applicazione. In particolare, nessuna disposizione del processo esecutivo immobiliare prevede che la cauzione sia funzionale all’accesso al beneficio del pagamento dilazionato. 2.1 Il motivo è inammissibile. 2.2 Non risulta che la questione agitata nella censura del contrasto delle previsioni dell’ordinanza di vendita in merito alle modalità del pagamento del prezzo mediante rateizzo con le norme del capo IV del cpc , sull’espropriazione forzata immobiliare, abbia costituito uno dei temi del decidere nella fase di merito: dalla lettura del decreto impugnato e dalla ricostruzione dei fatti di causa contenuta nel ricorso si evince, infatti, che le doglianze poste a fondamento della domanda di annullamento dei decreti di revoca dell’aggiudicazione si appuntavano sull’errato convincimento degli organi della procedura circa il fatto che la prestazione della fideiussione fosse stata richiesta quale condizione dell’ammissione al beneficio del pagamento rateizzato piuttosto che come mera garanzia per l’anticipata immissione nel possesso dell’aggiudicataria. 2.3 Si legge a pagina 2 del decreto impugnato:” ciò posto, l’affermazione contenuta nel reclamo secondo cui nell’avviso di vendita la fideiussione è prevista esclusivamente a cautela dell’immissione anticipata dell’aggiudicatario nel possesso del bene in vendita e per questo il decreto del GD 6 giugno 2018 violerebbe l’avviso di vendita, in quanto la fideiussione sarebbe ivi prevista come clausola accessoria e del tutto eventuale, solo per il caso in cui l’aggiudicatario ammesso alla rateizzazione intenda, facoltativamente, richiedere l’immissione anticipata nel possesso, non è soltanto manifestamente infondata ma è proprio temeraria“. 2.4 Deve ricordarsi, in proposito, che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr., da ultimo e fra moltissime, Cass. n. 25909 /2021, ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 31999 / 2022), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto. I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio a quo, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 16632 del 2010). 3 Con il secondo motivo ICM oppone violazione dell’art. 360 comma 1 nr. 5 e comma 4 cpc e 111 comma 6 Cost. per omesso esame di due fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, costituiti :a) dall’espressa previsione , nell’ordinanza di vendita, della immeditata immissione nel possesso dei beni venduti nell’ipotesi di prestazione della garanzia fideiussoria, autonoma , irrevocabile e a prima richiesta ;b) dall’accoglimento da parte del G.D., in data 11/5/2018, della richiesta avanzata da essa aggiudicatari a di imputare in conto prezzo la somma di € 950.000 già versata a titolo di cauzione, con restituzione della somma di € 346.000 sempre versata a titolo di cauzione. Se questi fatti fossero stati considerati, il tribunale, a dire della ricorrente, avrebbe dovuto trarne la conseguenza che la funzione della fideiussione era quella tipica prevista dall’art. 574 c.p.c. e che il g.d. aveva già autorizzato il pagamento rateale del prezzo, imputando la cauzione alla primarata 3.1 Il motivo deve essere respinto, perché il primo fatto storico è stato esaminato dal tribunale, che ha ritenuto palesemente infondato l’assunto dell’allora reclamante secondo cui la prestazione della fideiussione era richiesta al solo fine dell’immediata immissione dell’aggiudicatario nel possesso nell’immobile (sicché per tale aspetto la censura si risolve nell’inammissibile richiesta di un’ interpretazione dell’ordinanza di vendita difforme da quella compiuta dal tribunale, insindacabile nella presente sede di legittimità) mentre il secondo è privo di valore decisivo. 3.2In particolare, quanto a questo secondo fatto, il decreto del G.D dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che autorizzava ad imputare alla prima rata la cauzione trattenuta dalla procedura, non era certo incompatibile col permanere della clausola che subordinava la (in tesi concessa) rateizzazione al rilascio della garanzia entro i 60 giorni, sicché rimane la circostanza decisiva da tenere in considerazione che ICM è risultata inadempiente, ai sensi dell’art 585 cpc, per non aver rispettato l’impegno di presentare le fideiussioni necessarie per garantire il pagamento rateale a saldo del residuo prezzo nei termini di cui all’ordinanza di vendita. 4.Con il terzo motivo si prospetta la violazione degli artt. da 1362 a 1372 cc e dell’ art 12 disp. att. cc, in relazione all’art 360 1 comma cpc , per avere il tribunale, pur non prevedendo l’ordinanza di vendita alcun termine per la prestazione della fideiussione, riconosciuto l’esistenza di tale termine sulla scorta di criteri ermeneutici riferiti esclusivamente al comportamento processuale della ricorrente nel corso della procedura di vendita,così violando il criterio interpretativo proprio degli atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell’autore è irrilevante e l’unico criterio esegetico applicabile èquello della funzione obiettivamente assunta dall’atto giudiziale risultante dal testo letterale. 4.1 Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con il decisum. 4.2 Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, il t ribunale ha tratto il proprio convincimento circa l’infondatezza (e la temerarietà) dell’affermazione dell’allora reclamante, secondo cui dall’ordinanza di vendita non si ricavava la previsione di un termine per la prestazione della fideiussione, proprio dal testo dell’ordinanza medesima, compiendo un’attività interpretativa insindacabile in questa sede. 4.3 Rilevano al riguardo le seguenti considerazioni espresse dal tribunale a pagina 4 del decreto « in disparte il rilievo che, di nuovo, fino a pochi giorni prima del deposito del reclamo la stessa odierna reclamante aveva più volte palesato la sua piena consapevolezza dell’esistenza di detto termine e che detto termine era stato indicato; in disparte, ancora, che la stessa reclamante nell’offerta autodefinita irrevocabile (ed irrevocabile per legge) di aumento del prezzo del 19 gennaio 2018 sopra citata proponeva quale termine per il rilascio delle fideiussioni il “termine di trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva”, è del tutto ovvio ( salvo chi abbia un interesse strumentale postumo a negarlo) che l’ordinanza di vendita nella parte in cui dispone che l’aggiudicatario è tenuto al pagamento integrale del prezzo entro il termine (a pena di decadenza) di 60 giorni dall’aggiudicazione ma che egli può, facoltativamente, accedere al beneficio della rateizzazione purché abbia prestato la fideiussione come sopra, stabilisce altresì che entro lo stesso termine debbono integrarsi tutti i presupposti per l’accesso al beneficio della rateizzazione, in mancanza di che l’aggiudicatario, non ammesso al predetto beneficio, è evidentemente inadempiente all’obbligo di pagamento dell’intero prezzo di aggiudicazione». 4.4 Il contenuto delle istanze e comunicazioni di ICM prima dello spirare del termine di decadenza dell’aggiudicazione è stato valorizzato dal tribunale solo ed esclusivamente per affermare la consapevolezza dell’aggiudicataria del fatto che nel termine 60 giorni avrebbe dovuto presentare le fideiussione, con le caratteristiche indicate nell’ordinanza di vendita, per non incorrere nella sanzione della decadenza. 5 Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 23 e 25 Cost. 7 CEDU e 1 l.689/81; lamenta che il decreto del tribunale, nel confermare il decreto del G.D di perdita della cauzione, assimilabile ad un provvedimento sanzionatorio, avrebbe violatoil principio di legalità, dal momento che né dal l e disposizion i di rito né dall’ordinanza di vendita si ricavava con sufficiente chiarezza e precisione che il mancato deposito della fideiussione avrebbe determina to l’applicazione della sanzione dell’incameramento della cauzione. 5.1 Il motivo è inammissibile. 5.2 La decadenza dell’aggiudicazione, con il conseguente incameramento della cauzione da parte delle due procedure, è stata disposta in ragione del mancato versamento del prezzo nel termine stabilito dall’ordinanza di vendita; effetto verificatosi in conseguenza della perdita del benefico della rateizzazione con la mancata prestazione della fideiussione nel medesimo termine. 5.3 Si tratta di un meccanismo processuale espressamente regolamentato dall’art 587, 1 ° comma , cpc che sanziona i casi di inadempimento dell'aggiudicatario, stabilendo che se il prezzo dell'aggiudicazione non è versato nel termine stabilito, va dichiarata la decadenza dell'aggiudicatario, pronunciata la perdita della cauzione e disposto un nuovo incanto 5.4 Il tribunale non è incorso in alcuna violazione delle norme citate nella rubrica del motivo, che si riferiscono a sanzioni collegate ad illeciti penali ed amministrativi. 6 Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt 99, 112 e 115 cpc nonché 2907 cc e 111 Cost. per non avere il tribunale attribuito alcuna rilevanza, anche ai fini di una parziale restituzione della cauzione, alle manifestazioni di volontà e al comportamento processuale serbato dal [OSCURATO:SOCIETA] comproprietario dell’immobile oggetto di vendita coattiva fallimentare, che aveva prestato adesione al reclamo ex art 26 l.fall. 6.1 Il motivo è infondato. 6.2 Il t ribunale ha corret tamente apprezzato la condotta processuale serbata dal [OSCURATO:SOCIETA] ai fini della statuizione sulle spese processuali. 6.3 La decadenza dall’aggiudicazione e la sanzione della perdita della cauzione operavano invece de iure , in conseguenza dell’inadempimento dell’aggiudicataria, senza che potesse assumere rilievo il comportamento processuale o extraprocessuale tenuto dal curatore di una delle due procedure comproprietarie dell’immobile,per l’ovvia considerazione che il curatore è portatore degli interessi dei creditori concorrenti e non può certo disporre degli effetti processuali scanditi dall’art 587 cpc. 6.4 Si tratta, infatti, di esiti sottratti alla disponibilità delle parti,dal momento che maturano all’interno di un procedimento giudiziale, caratterizzato da terzietà ed imparzialità del giudice, che regolamenta la vicenda traslativa di un bene e realizza congiuntamente l'interesse pubblico (connesso a ogni processo giurisdizionale) e l'interesse privato (dei creditori concorrenti e dell'aggiudicatario). 7 Con il sesto motivo ICM deduce la violazione degli artt 91 e 96 cpc per avere il t ribunale ravvisato i presupposti della lite temeraria, condannandola al pagamento delle spese anche per tale titolo in favore del [OSCURATO:PERSONA], nonostante l’adesione del [OSCURATO:SOCIETA]. al reclamo. 7.1 Anche tale motivo è inammissibile. 7.1 Secondo l'orientamento risalente di questa Corte, « l'accertamento degli estremi della mala fede e della colpa grave, al fine della responsabilità processuale aggravata, rientra nei compiti del giudice di merito e - ove adeguatamente e correttamente motivato - non è censurabile in cassazione (così Cass. 4841/1999 ,13071 e 73 dell’anno 2003 e 7222/2022). 7 Nel caso di specie la Corte ha puntualmente e congruamente dato conto delle ragioni del temerario agire da parte della ICM (cfr. pagg. 6-8 della sentenza) mentre le doglianze della ricorrente sollecitanoquesta Corte a una nuova , non consentita valutazione in fatto. 8 In conclusione il ricorso va rigettato 9 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte, rigetta il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 18.000 oltre € 200per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il