CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17786/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30264 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2389/03/20, depositata in data 20 maggio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -con avviso di liquidazione n. 2015/001/SC/000001772/0/004 l'Ufficio recuperava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'imposta di registro in misura proporzionale, nonché l'imposta ipotecaria e catastale per euro 39.736,00 relativamente alla sentenza del Tribunale di Noia n. 1772 del 2015 con la quale veniva ordinato, ex art. 2932 c.c., il trasferimento dell'immobile oggetto del contendere previo pagamento del relativo prezzo; - avverso il suddetto avviso di liquidazione la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che, con sentenza n. 13940/2017, lo disattendeva; - nelle more, l'Agenzia, annullava in autotutela il suddetto avviso per vizio di firma ed emetteva un secondo avviso di liquidazione 2015/001/SC/000001772/0/010 del medesimo importo, anch'esso oggetto di ricorso da parte della contribuente dinanzi alla CTP di Napoli che, con sentenza n. 8885/2018, lo rigettava;- avverso le suddette sentenze di primo grado (n. 13940/2017; n. 8885/2018) la contribuente proponeva appelli dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania che, previa riunione, con sentenza n. 2389/03/2020, depositata il 20 maggio 2020, li accoglieva ritenendo che la sentenza ex art. 2932 c.c. fosse sottoposta a condizione sospensiva e, dunque, fosse dovuta l'imposta di registro in misura fissa; - avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso per cassazione affidato a un motivo; - la contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -la controricorrente ha depositato in data 29.7.2021 e in data 14.4.2022, previa notifica alla ricorrente, certificazione del 20.4.2021 della cancelleria del Tribunale di Noia inerente al passaggio in giudicato della ordinanza del 4.7.2020, depositata in data 7.7.2020, di accoglimento del ricorso RG 5089/18 nonché memoria illustrativa; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. a) Tariffa parte I, DPR rii . 131/1986 nonché 27, comma 3, e 37, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986 per avere la CTR accolto gli appelli della contribuente ritenendo erroneamente che la sentenza del Tribunale di Nola con la quale era stato disposto il trasferimento ex art.2932 c.c. non fosse soggetta al versamento dell'imposta proporzionale essendo sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo da parte dell'acquirente ancorché tale condilzione in quanto legata alla mera volontà dell'acquirente rientrasse nella nozione di condizione meramente potestativa ; - va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dalla controricorrente per mancata impugnativa da parte dell'Agenzia delle ulteriori rationes decidendi (peraltro neanche esattamente individuate trattandosi di argomentazioni di un unico ragionamento logico-giuridico) della sentenza impugnata oltre quella attinente alla asserita qualificazione della condizione in questione come sospensiva e non meramente potestativa; invero, nella sentenza impugnata, la CTR incentra l'accoglimento degli appelli della contribuente sull'unica ratio decidendi dell'inquadramento della condizione - cui nella sentenza del Tribunale di Noia viene correlato il trasferimento ex 2932 c.c. dell'immobile - come sospensiva ai sensi del comma 1 dell'art. 27 TUIR, con conseguente debenza dell'imposta di registro in misura fissa, escludendo che possa ricondursi alla fattispecie della condizione meramente potestativa rimessa alla mera volontà dell'acquirente di cui al comma 3 del medesimo articolo e, tantomeno, a quella di cui al comma 4 trattandosi quest'ultima, a suo avviso, di condizione meramente potestativa operante soltanto in ambito contrattuale; - ugualmente priva di pregio è l'eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dell'Amministrazione avendo il Tribunale di Noia, pronunciandosi sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con ordinanza del 4.7.2020, depositata il 7.7.2020 (RG 5089/2018), risolto il rapporto sorto con "la sentenza n. 1772/2015 del Tribunale di Nola passata in giudicato il 19.1.2016 sostitutiva del contratto definitivo non concluso"; invero, quest'ultima ha inciso, risolvendolo, sul rapporto contrattuale di compravendita concluso ex art. 2932 per effetto della sentenza n, 1772/2015 del Tribunale di Noia, laddove la controversia in oggetto concerne l'impugnativa dell'avviso di liquidazione della imposta di registro asseritamente dovuta in misura proporzionale per la registrazione della sentenza n. 1772/2015; - il motivo è fondato; - va dato seguito all'indirizzo maggioritario (21625/15; n. 18006/16; la 27902 del 2018; n. 17227- 2021), ispirato a finalità antielusiva del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3, secondo il quale nelle sentenze produttive degli effetti di contratto non concluso, traslativo della proprietà di immobile, ex art. 2932 cod. civ., la condizione del pagamento del prezzo deve ritenersi non apposta in quanto meramente potestativa. Infatti è dirimente a tale proposito la considerazione che la controprestazione costituita dal pagamento del prezzo da parte dell'acquirente che ha agito ex art. 2932 c.c. è già stata seriamente offerta nell'ambito di valutazioni di convenienza operate dall'acquirente all'atto dell'introduzione del giudizio ex art. 2932 c.c. , comma 2, e pertanto il pagamento del prezzo è circostanza che dipende in senso giuridico esclusivamente dalla volontà dell'acquirente che si è già manifestata in tal senso. Dunque in materia di imposta di registro, la sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento da parte sua del corrispettivo pattuito, è di per sé soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, in quanto è applicabile il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 27, comma 3, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente (cfr., in tal senso, Cass. n. 16818 del 24/07/2014, Cass. n. 8544 del 11/04/2014, Cass. n. 6116 del 16/03/2011 ). Ne consegue che in materia d'imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c. , che abbia disposto il tra:sferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora soggetta ad impugnazione, trovando applicazione l'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986 alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell'acquirente, nella specie dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente; - in conclusione, va accolto il ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione; P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizionef Roma così deciso il 26 aprile 2022