CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 48681/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO ctreinEcnnrlusxDclibmiendo Il P.G. chiede l'accoglimento del quarto motivo del ricorso e dichiararsi inammissibile nel resto, udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decisione emessa in rito abbreviato il GUP del Tribunale Modena, il 21 dicembre 2020, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] con relativa condanna per il delitto di tentato omicidio (commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] il 5 aprile del 2018) e porto di arma comune da sparo. Riconosciuta la continuazione tra le diverse violazioni e applicata la diminuente del rito, la pena è stata quantificata in anni sei di reclusione. La Corte di Appello Bologna ha confermato la prima decisione con la sentenza emessa il 21 settembre 2021, oggi impugnata. 1.1 Secondo le decisioni di merito il fatto - avvenuto il 5 aprile del 2018 - si inquadra nell'ambito di un conflitto tra bande di cittadini albanesi dedite al controllo della prostituzione. Le fonti di prova sono rappresentate : a) dal rinvenimento di un foro causato da un proiettile nella saracinesca di un esercizio commerciale prospiciente la via Aurelia, teatro dei fatti; b) dalla deposizione resa dalla teste [OSCURATO:PERSONA], che transitava lungo la via Emilia al momento del fatto e che nota la manovra di affiancamento delle vetture che la precedevano, con esplosioni di colpi di arma da fuoco; c) dal rinvenimento di tre bossoli calibro 6.35 lungo la riga di delimitazione della carreggiata; d) dai filmati di videocamere ubicate nei luoghi di interesse. 1.2 Lo sviluppo delle indagini (collegate allo sfruttamento della prostituzione) e le verifiche tecniche portano, secondo il primo giudice, a ritenere che dalla vettura Alfa 147 intestata ed in uso al Bequiri - in fase di sorpasso, ove erano due soggetti - vennero esplosi quattro colpi di arma da fuoco verso il veicolo [OSCURATO:PERSONA] station wagon intestato e ritenuto in uso a [OSCURATO:PERSONA] . Giova precisare che nessuno dei quattro proiettili ebbe ad impattare contro la vettura [OSCURATO:PERSONA], rinvenuta integra il successivo 7 aprile del 2018. Secondo il GUP non vi è dubbio circa il fatto che a bordo dell'Alfa 147 vi era il Bequiri con un complice (il cugino [OSCURATO:PERSONA]) . Ciò in ragione dei precedenti controlli su strada, relativi alle vetture, nonché in riferimento ai tabulati e ai contenuti di conversazioni oggetto di captazione che consentivano di ricostruire la trama del conflitto insorto tra i soggetti dediti allo sfruttamento della prostituzione lungo la via Emilia (Bequiri la sera del 5 aprile si trovava nella zona teatro dei fatti e la notte successiva si allontanava verso l'Albania ove restava sino al 23 maggio) . Anche l'Uruci la sera del fatto si trovava nei luoghi in cui si è verificato il fatto. 1.3 Dal contenuto delle captazioni, indicate nella decisione di primo grado, si apprendeva che il conflitto era stato ricomposto e ciò rendeva possibile il rientro in Italia di Bequiri a fine maggio. Da tale ricomposizione, secondo il GUP, deriva anche la condotta dell' Uruci, che ha rifiutato l'offerta risarcitoria dell'imputato sostenendo di non essere parte offesa. 2. Gran parte dell'attività istruttoria è rappresentata dalle verifiche balistiche, in rapporto al tema della idoneità degli atti posti in essere a porre in pericolo la vita degli occupanti della vettura Lancia. L'arma utilizzata è una pistola calibro 6.35 Browning . Secondo le conclusioni del GUP - derivanti dalle verifiche peritali - di certo il terzo colpo (dei complessivi quattro) venne esploso da una distanza maggiormente ravvicinata e in direzione del finestrino della lancia lybra. Da ciò la considerazione della idoneità a cagionare potenzialmente la morte della persona presa di mira e della inequivoca volontà di produrre un simile evento, non realizzatosi per imprecisione e per la condotta tenuta dalla vittima. Non si tratta, pertanto, di un mero atto dimostrativo o intimidatorio ma di un tentativo di omicidio. 3.La Corte di Appello posta di fronte alle doglianze difensive afferma, in sintesi, che : a) è ben assistita da più elementi di fatto la identificazione dell'imputato come co-autore dell'atto criminoso oggetto di contestazione; b) le verifiche tecniche operate sulla dinamica del fatto portano a ritenere certa, per la maggiore vicinanza tra le auto, la potenzialità lesiva del terzo colpo ; c) da ciò si desume, data la direzione del colpo, quantomeno la ricorrenza del dolo alternativo di omicidio, d) va confermato il trattamento sanzionatorio e ribadita la negazione delle circostanze attenuanti generiche, anche in ragione delle modalità del fatto commesso in luogo pubblico.4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a più motivi, qui rievocati nei limiti strettamente necessari per la motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 173 comma 1 disp.att. cod.proc.pen. 4.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sul punto della identificazione dell'imputato come co-autore del fatto. Si afferma, in sostanza, che i pretesi indizi non sono univoci e che ben poteva la vettura essere quella sera in uso a soggetto diverso. 4.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione per mancato esame delle doglianze difensive in rapporto alla ritenuta idoneità degli atti, con violazione dell'art. 56 cod.pen. Viene riprodotta integralmente la critica alla interpretazione delle risultanze peritali di tipo balistico, su cui la Corte di secondo grado non si sarebbe affatto soffermata. La valutazione del perito era altamente ipotetica e anche il terzo colpo non poteva, in realtà, avere effetti letali. Da qui la rilevanza delle questioni poste e la incompletezza della motivazione posta a fondamento della decisione impugnata. 4.3 Al terzo motivo, sul medesimo punto, si deduce travisamento della prova. 4.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità per la detenzione dell'arma. 4.5 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. La difesa del ricorrente evidenzia che non vi sarebbe specifica motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la cui applicazione era stata sollecitata con specifiche allegazioni (tra cui l'assenza di concreta lesività del fatto e la condotta post delictum tesa a evidenziare l'abbandono del proposito criminoso). Si censura, altresì, l'assenza di motivazione circa il - consistente - aumento di pena per la riconosciuta continuazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo - relativo alla identificazione del ricorrente come coautore del reato - è inammissibile perché teso a riproporre temi in fatto, coerentemente scrutinati in sede di merito. La decisione impugnata, infatti, va letta in unione con le - ampiamente rievocate - considerazioni espresse dal primo giudice. Se, pertanto, si concorda con il ricorrente circa l'erronea indicazione di un riconoscimento 'visivo' dell'imputato (mai verificatosi), resta fermo il riferimento alle risultanze dei tabulati (quanto a localizzazione) e ai complessivi contenuti delle captazioni di conversazioni, aspetti che in modo del tutto logico - e insindacabile in questa sede - hanno portato alla conclusione della 'corrispondenza' tra intestazione e avvenuto utilizzo della vettura da cui partirono i colpi di arma da fuoco. 3. Il secondo e il terzo motivo sono infondati. La Corte di secondo grado non ha trascurato le doglianze difensive ma le ha motivatamente disattese, senza vizi logici o giuridici. 3.1 Va premesso che,per costante orientamento interpretativo in tema di tentato omicidio, la scarsa entità (o anche l'inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (così Sez. I n. 52043 del 10.6.2014, rv 261702). Nel caso in esame, la ricostruzione della dinamica dei fatti è stata operata sulla base di evidenze obiettive (deposizione della teste Bianconi, rinvenimento dei bossoli, rinvenimento del foro causato da uno dei proiettili su una saracinesca di un esercizio commerciale, filmati), cui si è unita una ragionevole proiezione probabilistica (realizzata con perizia) circa la direzione dei colpi e concreta idoneità lesiva dei medesimi. Le coordinate di metodo seguite dal soggetto esperto (velocità dei mezzi e sequenza delle esplosioni) non risultano arbitrarie né illogiche e, pertanto, il risultato raggiunto (concreta idoneità lesiva del terzo colpo, non andato a segno per le particolari condizioni di fatto) non può essere ridiscusso nella presente sede di legittimità, né risultano errori percettivi da parte della Corte di secondo grado tali da concretizzare l'ipotesi di travisamento delle risultanze istruttorie. 4. Il quarto motivo è inammissibile perché riproduce una doglianza coerentemente scrutinata in secondo grado, risultando generico. 5. Inammissibili per genericità sono, altresì, le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte di secondo grado ha vagliato in modo congruo i contenuti dell'atto di appello, ravvisando aspetti (l'esplosione di più colpi di arma da fuoco sulla pubblica via, in un contesto di conflitto per finalità illecite) con cui il ricorrente finisce con l'omettere il necessario confronto, né avrebbe potuto valorizzarsi l'assenza di conseguenze lesive per la persona presa di mira, aspetto intrinseco alla qualificazione del fatto in termini di tentativo. Anche la determinazione dell'aumento per la riconosciuta continuazione risulta congruamente motivato, in riferimento al complessivo contesto dell'azione già evidenziato nella decisione di primo grado. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento d