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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24357/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata declaratoria della condanna alle spese delle parti civili, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile, con rinvio per nuovo esame sul punto da parte del Giudice civile competente per valore.

Inammissibilità del ricorso nel resto.

Ricorso trattato ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania, ha dichiarato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili, in relazione al capo E), seconda parte, dell'imputazione con cui si contestava al ricorrente il reato di cui all'art. 96, comma 2, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), perché, nella qualità di presidente della sezióne n. 1 del seggio elettorale del Comune di Perdifumo, in violazione delle precise disposizioni dettate dall'art. 63 e dall'art. 68, comma 3, d.P.R. n. 570 del 1960 e comunque violando le disposizioni generali dettate dal predetto d.P.R. (costituente il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunale) accantonava le schede elettorali anomale per valutarle solo dopo l'ultimazione dello scrutinio delle schede prive di anomalie. [OSCURATO:PERSONA] il 16 maggio del 2011

2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a due motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge sul rilievo che la sentenza impugnato avrebbe fatto erronea applicazione dell'art. 68 del d.P.R. n. 570 del 1960, in fattispecie specificamente disciplinata dall'art. 63 della stessa legge, dichiarando la prescrizione del reato, nonostante risultasse evidente che il fatto non è previsto dalla legge come reato, così violando gli artt. 531 e 129, comma 2, cod. proc. pen.

Il ricorrente sostiene che, nell'atto di appello, era stato evidenziato che, trattandosi di elezioni in Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti (fatto notorio e incontestato), la norma di riferimento per le operazioni di spoglio è l'art. 63 d.P.R. n. 570 del 1960, la quale prevede procedure semplificate e non contiene il divieto di accantonamento delle schede (come invece accade in relazione ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, stante la specifica disciplina di cui all'art. 68 medesimo d.P.R.).

Ne consegue che l'imputato non avrebbe in alcun modo violato norme penali, essendosi attenuto alle procedure previste dall'art. 63 d.P.R. n. 570 del 1960.

Argomenta che l'art. 96, comma 2, stesso d.P.R. demanda ad altra norma (nel caso in specie gli artt. 63 e 68 d.P.R. n. 570 del 1960) l'individuazione della condotta effettivamente perseguibile.

Nel caso in specie, trattandosi di elezioni in comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, la normativa da applicare in sede di scrutinio era quella specificamente prevista dall'art. 63 d.P.R. n. 570 del 1960, che non vieta l'accantonamento delle schede prima di essere scrutinate (come, invece, accade in relazione all'art. 68).

Aggiunge che, siccome tale normativa indica le condotte perseguibili penalmente e il loro ambito di applicazione, detta elencazione non può che essere tassativa.

Ne consegue che integrare il dettato normativo dell'art. 63 con i precetti contenti nell'art. 68 (al fine di rendere perseguibili penalmente, in relazione ad elezioni in comuni inferiori a 10.000 abitanti, condotte - quali l'accantonamento delle schede - non previste nell'art. 63), non solo viola il principio di tassatività, ma costituisce anche un'inammissibile interpretazione analogica in malam partem, che amplia illegittimamente le fattispecie punibili penalmente, con palese violazione del principio di stretta legalità e dei suoi corollari (tra cui il principio di tassatività) contenuti negli art. 1 cod. pen. e, soprattutto, nell'art. 25, secondo comma, Cost.Nel caso in specie, il dettato dell'art. 63 sarebbe stato ampiamente rispettato dall'imputato che, pertanto, doveva essere assolto perché il fatto non è previsto come reato (formula che prevale sulla declaratoria di prescrizione, ai sensi degli artt. 531 e 129 cod. proc. pen.).

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge sul rilievo che, pur avendo la sentenza impugnata dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dalle parti civili in relazione al capo B dell'imputazione, non si è, però, pronunziata sulla refusione delle spese, che da tale declaratoria conseguiva, in favore dell'imputato, che le aveva richieste all'udienza del 18 maggio 2018.

Ricorda l'orientamento giurisprudenziale a mente del quale l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla persona offesa costituita parte civile, comporta la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio.

Ciò sulla base del principio generale di causalità e di soccombenza, di cui sono espressione non solo l'art. 541, comma 2, cod. proc. pen. e l'art. 592, comma 4, stesso codice, ma, più in generale, l'art. 91 cod. proc. civ., trattandosi di un giudizio di impugnazione che, pur se ispirato da finalità di ordine penale, è stato comunque promosso ad iniziativa di una parte privata, rimasta soccombente nei confronti di un'altra parte privata.Osserva che la Corte d'appello, senza minimamente motivare sul punto, ha condannato, invece, l'imputato alla refusione delle spese di lite in favore delle suddette parti civili.

In tale condanna non si è tenuto in nessun conto delle spese dovute all'imputato a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalle suddette parti civili, con palese violazione della normativa sopra indicata.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente alla mancata declaratoria della condanna alle spese delle parti civili, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile, con rinvio per nuovo esame sul punto da parte del Giudice civile competente per valore, e l'inammissibilità nel resto del ricorso.

4. La parte civile ha presentato conclusioni e memoria di replica ai motivi di impugnazione presentati dal ricorrente chiedendone il rigetto con condanna alle spese, come da nota presentata ed allegata alle conclusioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato sulla base delle considerazioni che seguono.

2. Partendo dallo scrutinio del primo motivo di ricorso, occorre ricordare che l'art. 96 d.P.R. n. 570 del 1960 punisce con la reclusione da tre a sei mesi, chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e

68. L'art. 63 d.P.R. n. 570 del 1960 è collocato nel capo VI del testo unico rubricato «Dello scrutinio e della proclamazione», Sezione II intitolata «Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti».

L'art. 68 del testo unico è, invece, collocato nel medesimo capo VI ma nella Sezione III intitolata «Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti».

Secondo la tesi esposta dal ricorrente, l'unica norma che vieta l'accantonamento delle schede votate è l'art. 68, per cui, in assenza di un esplicito divieto contenuto nell'art. 63, estendere le disposizioni della prima alla seconda norma, siccome entrambe richiamate dalla fattispecie incriminatrice ex art. 96 del testo unico, si risolverebbe in una interpretazione in majam partem della norma incriminatrice e, quindi, in un'interpretazione della norma penale vietata sulla base del principio di legalità e suoi corollari.

L'assunto è privo di fondamento.

L'art. 63 dispone: «Per lo spoglio dei voti, uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamenté ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata, a termini dell'art. 54.

Il presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale».

L'art. 54 - cui gli artt. 63 e 68 rinviano, che è disposizione generale applicabile sia per lo scrutinio nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti e sia per lo scrutinio nei Comuni con popolazione superiore ai 10.00 abitanti - dispone: «Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'Ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario».

Ciò posto, l'art. 63, allo stesso modo dell'art. 68, non consente alcun accantonamento delle schede perché, nel caso in cui sia elevata una contestazione intorno ad una scheda, questa dev'essere "immediatamente vidimata, a termini dell'art. 54", il quale detta un procedimento a forma vincolata, esigendo: 1) che il presidente, udito il parere degli scrutatori, si pronunzi, in via provvisoria, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti; 2) che nel verbale delle operazioni elettorali sia fatta menzione: a) di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, b) dei voti contestati, siano stati essi o meno attribuiti, c) delle decisioni adottate dal presidente; 3) che le schede contestate, per qualsiasi motivo, ed i reclami scritti siano vidimati da almeno due componenti l'Ufficio ed allegati al verbale.

La normativa elettorale, pertanto, non consente un provvisorio accantonamento di una o più schede per un successivo spoglio.

L'art. 68, comma 3, contiene un'altra prescrizione, che non è invece contenuta nell'art. 63, ossia quella secondo cui «è vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto» ma una tale disposizione è irrilevante ai fini della questione sostanziale agitata con il ricorso.

Il procedimento elettorale di spoglio richiede, pertanto, una pronuncia immediata sull'assegnazione o meno di un voto, anche se, con tutta evidenza, trattasi di una pronuncia provvisoria, potendo gli interessati successivamente adire le vie giudiziali, cosicché è vietato lo spoglio separato di una scheda o gruppi di schede.

La ratio di un tale divieto risiede, come la Corte di merito ha opportunamente sottolineato, nella circostanza che l'accantonamento delle schede elettorali contestate o ritenute anomale costituisce procedura pericolosa, tanto nei comuni piccoli quanto nei comuni con popolazione più estesa, potendo una tale pratica aumentare il rischio di brogli elettorali soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui l'elezione di un candidato sindaco, piuttosto che un altro, si risolve in una manciata di voti.

Nel caso di specie, i giudici di merito, con accertamento di fatto, adeguatamente motivato e privo di vizi di manifesta illogicità, insuscettibile pertanto di sindacato in sede di giudizio di legittimità, hanno affermato che l'imputato aveva accantonato alcune schede elettorali anomale per valutarle a scrutinio ultimato, invece che una per volta a seguito dell'estrazione dall'urna.

Viola, pertanto, la disposizione di cui all'art. 63 (e anche dell'art. 68) d.P.R. n. 570 del 1960 chi, appartenendo all'ufficio elettorale, accantoni, durante le operazioni di spoglio, le schede estratte dall'urna non pronunciandosi immediatamente sull'attribuzione o meno del voto, ma riservando ogni determinazione in proposito all'esito di un successivo spoglio, integrando tale condotta il fatto di reato di cui all'art. 96 d.P.R. n. 570 del 1960, che è reato di pericolo diretto a prevenire brogli elettorali.

La Corte d'appello, nella sostanza, si è attenuta a tale indirizzo, con la conseguenza che alcuna violazione del principio della legalità penale è, in tal caso, predicabile.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

E' certo - e di ciò il ricorrente si mostra avvertito - che l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla parte civile (nel caso in esame trattasi di declaratoria d'inammissibilità dell'appello incidentale su un capo della sentenza di primo grado che aveva assolto l'imputato), in tanto comporta la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato le spese sostenute nel giudizio, se ed in quanto l'imputato stesso ne abbia fatto richiesta.

Il ricorrente assume di aver proposto la domanda di condanna alle spese a carico della parte civile all'udienza del 18 maggio 2018 (v. epigrafe del motivo), circostanza non riscontrata e neppure ipotizzabile, coincidendo tale data con la conclusione del giudizio di primo grado e comunque risultando dal testo della sentenza impugnata che l'appello incidentale è stato proposto in data 29 gennaio 2019.

Del resto, dal verbale del processo d'appello, all'udienza (del 07 aprile 2022) nella quale sono state presentate le conclusioni, la richiesta di condanna alle spese ("il difensore dell'imputato conclude e richiede l'assoluzione dell'imputato, in subordine la prescrizione del reato con condanna alle spese a carico della parte civile") non si riferisce espressamente alla declaratoria d'inammissibilità dell'appello incidentale, né la Corte ha il potere di interpretare la domanda in senso sfavorevole a una delle parti in causa soprattutto quando, come nella specie, il giudizio d'impugnazione ha ad oggetto una pluralità di rapporti processuali con più parti civili costituite.

4. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, liquidate come da pedissequo dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata declaratoria della condanna alle spese delle parti civili, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile, con rinvio per nuovo esame sul punto da parte del Giudice civile competente per valore. Inammissibilità del ricorso nel resto. Ricorso trattato ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania, ha dichiarato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili, in relazione al capo E), seconda parte, dell'imputazione con cui si contestava al ricorrente il reato di cui all'art. 96, comma 2, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), perché, nella qualità di presidente della sezióne n. 1 del seggio elettorale del Comune di Perdifumo, in violazione delle precise disposizioni dettate dall'art. 63 e dall'art. 68, comma 3, d.P.R. n. 570 del 1960 e comunque violando le disposizioni generali dettate dal predetto d.P.R. (costituente il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunale) accantonava le schede elettorali anomale per valutarle solo dopo l'ultimazione dello scrutinio delle schede prive di anomalie. [OSCURATO:PERSONA] il 16 maggio del 2011 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a due motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge sul rilievo che la sentenza impugnato avrebbe fatto erronea applicazione dell'art. 68 del d.P.R. n. 570 del 1960, in fattispecie specificamente disciplinata dall'art. 63 della stessa legge, dichiarando la prescrizione del reato, nonostante risultasse evidente che il fatto non è previsto dalla legge come reato, così violando gli artt. 531 e 129, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che, nell'atto di appello, era stato evidenziato che, trattandosi di elezioni in Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti (fatto notorio e incontestato), la norma di riferimento per le operazioni di spoglio è l'art. 63 d.P.R. n. 570 del 1960, la quale prevede procedure semplificate e non contiene il divieto di accantonamento delle schede (come invece accade in relazione ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, stante la specifica disciplina di cui all'art. 68 medesimo d.P.R.). Ne consegue che l'imputato non avrebbe in alcun modo violato norme penali, essendosi attenuto alle procedure previste dall'art. 63 d.P.R. n. 570 del 1960. Argomenta che l'art. 96, comma 2, stesso d.P.R. demanda ad altra norma (nel caso in specie gli artt. 63 e 68 d.P.R. n. 570 del 1960) l'individuazione della condotta effettivamente perseguibile. Nel caso in specie, trattandosi di elezioni in comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, la normativa da applicare in sede di scrutinio era quella specificamente prevista dall'art. 63 d.P.R. n. 570 del 1960, che non vieta l'accantonamento delle schede prima di essere scrutinate (come, invece, accade in relazione all'art. 68). Aggiunge che, siccome tale normativa indica le condotte perseguibili penalmente e il loro ambito di applicazione, detta elencazione non può che essere tassativa. Ne consegue che integrare il dettato normativo dell'art. 63 con i precetti contenti nell'art. 68 (al fine di rendere perseguibili penalmente, in relazione ad elezioni in comuni inferiori a 10.000 abitanti, condotte - quali l'accantonamento delle schede - non previste nell'art. 63), non solo viola il principio di tassatività, ma costituisce anche un'inammissibile interpretazione analogica in malam partem, che amplia illegittimamente le fattispecie punibili penalmente, con palese violazione del principio di stretta legalità e dei suoi corollari (tra cui il principio di tassatività) contenuti negli art. 1 cod. pen. e, soprattutto, nell'art. 25, secondo comma, Cost.Nel caso in specie, il dettato dell'art. 63 sarebbe stato ampiamente rispettato dall'imputato che, pertanto, doveva essere assolto perché il fatto non è previsto come reato (formula che prevale sulla declaratoria di prescrizione, ai sensi degli artt. 531 e 129 cod. proc. pen.). 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge sul rilievo che, pur avendo la sentenza impugnata dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dalle parti civili in relazione al capo B dell'imputazione, non si è, però, pronunziata sulla refusione delle spese, che da tale declaratoria conseguiva, in favore dell'imputato, che le aveva richieste all'udienza del 18 maggio 2018. Ricorda l'orientamento giurisprudenziale a mente del quale l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla persona offesa costituita parte civile, comporta la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio. Ciò sulla base del principio generale di causalità e di soccombenza, di cui sono espressione non solo l'art. 541, comma 2, cod. proc. pen. e l'art. 592, comma 4, stesso codice, ma, più in generale, l'art. 91 cod. proc. civ., trattandosi di un giudizio di impugnazione che, pur se ispirato da finalità di ordine penale, è stato comunque promosso ad iniziativa di una parte privata, rimasta soccombente nei confronti di un'altra parte privata.Osserva che la Corte d'appello, senza minimamente motivare sul punto, ha condannato, invece, l'imputato alla refusione delle spese di lite in favore delle suddette parti civili. In tale condanna non si è tenuto in nessun conto delle spese dovute all'imputato a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalle suddette parti civili, con palese violazione della normativa sopra indicata. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente alla mancata declaratoria della condanna alle spese delle parti civili, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile, con rinvio per nuovo esame sul punto da parte del Giudice civile competente per valore, e l'inammissibilità nel resto del ricorso. 4. La parte civile ha presentato conclusioni e memoria di replica ai motivi di impugnazione presentati dal ricorrente chiedendone il rigetto con condanna alle spese, come da nota presentata ed allegata alle conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato sulla base delle considerazioni che seguono. 2. Partendo dallo scrutinio del primo motivo di ricorso, occorre ricordare che l'art. 96 d.P.R. n. 570 del 1960 punisce con la reclusione da tre a sei mesi, chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68. L'art. 63 d.P.R. n. 570 del 1960 è collocato nel capo VI del testo unico rubricato «Dello scrutinio e della proclamazione», Sezione II intitolata «Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti». L'art. 68 del testo unico è, invece, collocato nel medesimo capo VI ma nella Sezione III intitolata «Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti». Secondo la tesi esposta dal ricorrente, l'unica norma che vieta l'accantonamento delle schede votate è l'art. 68, per cui, in assenza di un esplicito divieto contenuto nell'art. 63, estendere le disposizioni della prima alla seconda norma, siccome entrambe richiamate dalla fattispecie incriminatrice ex art. 96 del testo unico, si risolverebbe in una interpretazione in majam partem della norma incriminatrice e, quindi, in un'interpretazione della norma penale vietata sulla base del principio di legalità e suoi corollari. L'assunto è privo di fondamento. L'art. 63 dispone: «Per lo spoglio dei voti, uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore. Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamenté ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede. Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata, a termini dell'art. 54. Il presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti. Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale». L'art. 54 - cui gli artt. 63 e 68 rinviano, che è disposizione generale applicabile sia per lo scrutinio nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti e sia per lo scrutinio nei Comuni con popolazione superiore ai 10.00 abitanti - dispone: «Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente. Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'Ufficio ed allegati al verbale. Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario». Ciò posto, l'art. 63, allo stesso modo dell'art. 68, non consente alcun accantonamento delle schede perché, nel caso in cui sia elevata una contestazione intorno ad una scheda, questa dev'essere "immediatamente vidimata, a termini dell'art. 54", il quale detta un procedimento a forma vincolata, esigendo: 1) che il presidente, udito il parere degli scrutatori, si pronunzi, in via provvisoria, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti; 2) che nel verbale delle operazioni elettorali sia fatta menzione: a) di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, b) dei voti contestati, siano stati essi o meno attribuiti, c) delle decisioni adottate dal presidente; 3) che le schede contestate, per qualsiasi motivo, ed i reclami scritti siano vidimati da almeno due componenti l'Ufficio ed allegati al verbale. La normativa elettorale, pertanto, non consente un provvisorio accantonamento di una o più schede per un successivo spoglio. L'art. 68, comma 3, contiene un'altra prescrizione, che non è invece contenuta nell'art. 63, ossia quella secondo cui «è vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto» ma una tale disposizione è irrilevante ai fini della questione sostanziale agitata con il ricorso. Il procedimento elettorale di spoglio richiede, pertanto, una pronuncia immediata sull'assegnazione o meno di un voto, anche se, con tutta evidenza, trattasi di una pronuncia provvisoria, potendo gli interessati successivamente adire le vie giudiziali, cosicché è vietato lo spoglio separato di una scheda o gruppi di schede. La ratio di un tale divieto risiede, come la Corte di merito ha opportunamente sottolineato, nella circostanza che l'accantonamento delle schede elettorali contestate o ritenute anomale costituisce procedura pericolosa, tanto nei comuni piccoli quanto nei comuni con popolazione più estesa, potendo una tale pratica aumentare il rischio di brogli elettorali soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui l'elezione di un candidato sindaco, piuttosto che un altro, si risolve in una manciata di voti. Nel caso di specie, i giudici di merito, con accertamento di fatto, adeguatamente motivato e privo di vizi di manifesta illogicità, insuscettibile pertanto di sindacato in sede di giudizio di legittimità, hanno affermato che l'imputato aveva accantonato alcune schede elettorali anomale per valutarle a scrutinio ultimato, invece che una per volta a seguito dell'estrazione dall'urna. Viola, pertanto, la disposizione di cui all'art. 63 (e anche dell'art. 68) d.P.R. n. 570 del 1960 chi, appartenendo all'ufficio elettorale, accantoni, durante le operazioni di spoglio, le schede estratte dall'urna non pronunciandosi immediatamente sull'attribuzione o meno del voto, ma riservando ogni determinazione in proposito all'esito di un successivo spoglio, integrando tale condotta il fatto di reato di cui all'art. 96 d.P.R. n. 570 del 1960, che è reato di pericolo diretto a prevenire brogli elettorali. La Corte d'appello, nella sostanza, si è attenuta a tale indirizzo, con la conseguenza che alcuna violazione del principio della legalità penale è, in tal caso, predicabile. 3. Il secondo motivo è inammissibile. E' certo - e di ciò il ricorrente si mostra avvertito - che l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla parte civile (nel caso in esame trattasi di declaratoria d'inammissibilità dell'appello incidentale su un capo della sentenza di primo grado che aveva assolto l'imputato), in tanto comporta la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato le spese sostenute nel giudizio, se ed in quanto l'imputato stesso ne abbia fatto richiesta. Il ricorrente assume di aver proposto la domanda di condanna alle spese a carico della parte civile all'udienza del 18 maggio 2018 (v. epigrafe del motivo), circostanza non riscontrata e neppure ipotizzabile, coincidendo tale data con la conclusione del giudizio di primo grado e comunque risultando dal testo della sentenza impugnata che l'appello incidentale è stato proposto in data 29 gennaio 2019. Del resto, dal verbale del processo d'appello, all'udienza (del 07 aprile 2022) nella quale sono state presentate le conclusioni, la richiesta di condanna alle spese ("il difensore dell'imputato conclude e richiede l'assoluzione dell'imputato, in subordine la prescrizione del reato con condanna alle spese a carico della parte civile") non si riferisce espressamente alla declaratoria d'inammissibilità dell'appello incidentale, né la Corte ha il potere di interpretare la domanda in senso sfavorevole a una delle parti in causa soprattutto quando, come nella specie, il giudizio d'impugnazione ha ad oggetto una pluralità di rapporti processuali con più parti civili costituite. 4. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, liquidate come da pedissequo dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e
Sentenza Cassazione n. 24357/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris