CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17753/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/12/1990 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Roma pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con il pubblico ministero per il reato di furto aggravato, pari a mesi otto di reclusione ed euro 1000 di multa. 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui i ricorrenti denunciano molto genericamente vizio di motivazione contraddittoria e illogica in relazione all'affermazione di responsabilità e un invocato difetto di computo della pena, non meglio specificato, è inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3. Rilevato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, citato limita l'impugnabilità della pronuncia, come poc'anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Orbene, il ricorso non deduce alcuna delle ragioni consentite, ma si limita a dolersi, molto genericamente e senza tener conto dei contenuti della pronuncia impugnata, della mancanza di motivazione sulla responsabilità dei ricorrenti e di un vizio di mero computo della sanzione, senza indicare neppure di quale errore si tratti e se abbia dato luogo ad illegalità (evenienza che non si ritiene sussistente, comunque, dal Collegio, nel caso di specie, in applicazione dei principi dettati da Sez. U, n. 38809 del 31/3/2022, Miraglia, Rv. 283689). Il giudice del patteggiamento, peraltro, ha spiegato sinteticamente la sussistenza di un quadro probatorio adeguato e idoneo ad escludere una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e tanto è sufficiente ai fini del sindacato positivo sulla legittimità della decisione dal punto di vista di eventuali, proposti vizi di motivazione. Invero, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 2 finn129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277102; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Rv. 256359; Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, dep. 03/08/2011, Rv. 250902; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Rv. 252085). Ebbene, il motivo è privo di specificità al riguardo, poiché non indica elementi favorevoli all'imputato acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati, ai fini di un proscioglimento; esso, comunque, è manifestamente infondato, dal momento che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati. 4. Rilevato che, sul sindacato di legittimità delle sentenze di patteggiamento in punto di determinazione quantitativa della sanzione, limitato alla sola denuncia dell'illegalità della pena, la giurisprudenza è costante (Sez. 3, n. 10286 del 13/2/2013, Matteliano, Rv. 254980; Sez. 3, n. 1883 del 22/9/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251796; Sez. 6, n. 38943 del 18/9/2003, Conciatori, Rv. 227718). Del resto, lo stesso legislatore ha recepito questa prospettiva, modificando l'art. 448 cod. proc. pen. con la novella di cui alla legge n. 103 del 2017 nel senso di prevedere che, tra i casi di ricorso per cassazione consentito quanto alla misura della pena concordata, rientri solo la sua illegalità. Nel caso di specie, non vi è alcuna illegalità della misura finale della pena inflitta. 5. Ritenuto che, alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che lo hanno proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 4.000. P. Q. M. Di P.Q.M