CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31307/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del 11 marzo 2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di lesione personale aggravata e minaccia grave, condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto ed all'affermazione di penale responsabilità è inammissibile, sia perché generico, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in relazione a tali questioni, mentre il ricorrente non si confronta affatto con le ragioni poste dalla Corte territoriale a base della sua decisione, sia perché volto ad ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio che è preclusa in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i