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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32063/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, ove si contesta la responsabilità dell'imputato per il reato di rapina, non sono consentiti in questa sede poiché, a fronte di una "doppia conforme" sulla responsabilità, manca la correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione giacché, in sostanza, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente e congruamente spiegato le ragioni del proprio convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e seg. sulle ragioni di credibilità della persona offesa, che ha trovato conferma in plurimi elementi circostanziali e di smentita diretta di quella che viene definita "già -in sé, n.d.r.- scarsamente credibile" tesi difensiva dell'autonomo abbandono della refurtiva da parte della persona offesa); si tratta di una motivazione particolarmente estesa e puntale, del tutto adeguata alla complessità della vicenda; considerato perciò che la rielaborazione difensiva non ha altro valore che quello della riproposizione di una tesi alternativa, preclusa in questa sede, votata al giudizio di legittimità e non ad un terzo grado del giudizio di merito; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 3 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, ove si contesta la responsabilità dell'imputato per il reato di rapina, non sono consentiti in questa sede poiché, a fronte di una "doppia conforme" sulla responsabilità, manca la correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione giacché, in sostanza, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente e congruamente spiegato le ragioni del proprio convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e seg. sulle ragioni di credibilità della persona offesa, che ha trovato conferma in plurimi elementi circostanziali e di smentita diretta di quella che viene definita "già -in sé, n.d.r.- scarsamente credibile" tesi difensiva dell'autonomo abbandono della refurtiva da parte della persona offesa); si tratta di una motivazione particolarmente estesa e puntale, del tutto adeguata alla complessità della vicenda; considerato perciò che la rielaborazione difensiva non ha altro valore che quello della riproposizione di una tesi alternativa, preclusa in questa sede, votata al giudizio di legittimità e non ad un terzo grado del giudizio di merito; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 g
Sentenza Cassazione n. 32063/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris