CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 12160/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta la memoria trasmessa il 17 gennaio 2022; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, applicate nella misura corrispondente alla pena principale, concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto - diversamente da quanto dedotto - le Sezioni unite di questa Corte (n. 28910 del 28 agosto 2019) non hanno affatto affermato l'illegittimità di una siffatta commisurazione, limitandosi, invece, ad escludere qualunque automatismo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente