CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 settembre 2025
Cassazione n. 32862/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
03/2026 del Tribunale di TraniUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FulvioBaldi che si è riportato alla requisitoria scritta e ha concluso per il rigetto delricorso con le statuizioni consequenziali;sentito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 18 marzo 2026 il Tribunale di Trani ha rigettatol'appello cautelare proposto per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di NicolettaSibillano nei confronti dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Trani del 13 febbraio 2026, che, in parziale accoglimento dell'istanzadifensiva, ha disposto il dissequestro della somma di euro 41.287,560 rinvenutasul conto corrente della s.r.l. e delle relative quote sociali disponendone larestituzione alla titolare [OSCURATO:PERSONA], beni sottoposti a vincolo in esecuzione deldecreto di sequestro preventivo emesso dallo stesso Giudice il 2 settembre 2025,finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato costituito dalle disponibilitàliquide della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fino a un importo di euro 2..671.026,49, inrelazione ai reati di cui ai capi 7) e 14), e la confisca per equivalente, ai sensidell'art. 12-bis, del d.lgs n. 74 del 2000 e art. 53 del d.lgs n. 231 del 2001, finoal medesimo importo, detratto quanto già acquisito quale profitto diretto, deibeni nella disponibilità della predetta società e di quelli nella disponibilità diNicoletta [OSCURATO:PERSONA], in relazione al profitto del reato contestato al capo 7) dellarubrica provvisoria.2. Avverso detta ordinanza, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA],hanno proposto ricorso per cassazione, in un unico atto, tramite gli Avv.tiVincenzo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi di seguito riportati neilimiti necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 321, comma 2, e 125, comma 3,cod. proc. pen., in relazione al principio di proporzionalità adeguatezza egradualità del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente del profitto delreato, per avere il Tribunale mantenuto il sequestro a carico di ciascuno deicoindagati per l'intero valore del profitto derivante dall'imposta evasa negli anni2020 e 2023 invece che in quota parte.Il provvedimento appellato, come puntualmente denunciato, hadenegato, o comunque non si è espresso in maniera chiara in ordine allarichiesta di mantenere il sequestro solo nei limiti di un terzo del profitto del reato(dunque fino alla misura di euro 890.342,163, invece di euro 2.671.026,49 comeinizialmente disposto), considerato che, in violazione dell'insegnamento espressocon la sentenza delle Sezioni Unite, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025,Massini, era stato disposto il sequestro indifferenziato nei confronti di ciascunodei tre coindagati del delitto di cui al capo 7); tuttavia il Tribunale ha omesso diaffrontare risolutamente la questione limitandosi ad affermare che il Giudice perle indagini preliminari, richiamando gli accertamenti e le valutazioni compiutedalla Guardia di finanza in ordine al valore dei beni delle ricorrenti concretamentesottoposti a vincolo, ha, nella sostanza, rispettato i principi di diritto. Per cuituttora permane un ordine di sequestro superiore al terzo del profittoconfiscabile, con il concreto rischio che lo stesso sia eseguito per l'interoammontare in palese violazione del principio di proporzionalità, ciò che fondal'interesse sia della società che della sua legale rappresentante a ottenere unariduzione dell'ordine di sequestro indipendentemente dal valore di quanto giàsottoposto a vincolo.2.2. Con un secondo motivo si denuncia la violazione dei criteri di sceltadei beni da sottoporre a sequestro e dei criteri utilizzati per la loro stima.Ribadito che, così come con riguardo al primo motivo esposto, lericorrenti non intendono attaccare il valore persuasivo delle argomentazioniutilizzate dal giudice del merito ma lo stesso inquadramento giuridico dellenozioni poste a base della decisione, per cui si verte comunque in tema diviolazione di legge e non già di vizio della motivazione (si citano Sez. 1, n.16.038 del 02/02/2016; Sez. 6, n. 4049 del 30/11/2011; Sez. 5, n. 37.033 del16/06/2006), deducono che nel caso di specie, prima ancora di discettare sulvalore di stima dei beni immobiliari, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscerel'interesse delle ricorrenti a fornire un'indicazione dei beni su cui apporre ilvincolo, individuati nei cespiti immobiliari prima che nelle autovetture, invecesequestrate alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per un valore stimato in 311.000 €, comesollecitato con l'istanza avanzata al Giudice per le indagini preliminari; facoltàquest'ultima immanente al sistema, come si trae anche dall'insegnamento diquesta Corte reso in materia di confisca, che riconosce, entro certi limiti, talefacoltà, quantomeno davanti al giudice dell'esecuzione (si cita Sez. 2, n. 17.456del 04/04/2019; Sez. 3 del 5 febbraio 2013).Quanto poi alla stima del valore del compendio immobiliare in sequestrosi rileva: che, in specie per la villa, è stato irragionevolmente privilegiato il valorec.d. OMI rispetto alle valutazioni del consulente tecnico di parte che poggiavanoa loro volta sulla perizia tecnica estimativa del 2015 effettuata nell'ambito dellaprocedura di esecuzione conclusasi con l'assegnazione dell'immobile allaSibillano; che invero la Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che, nelladeterminazione del valore dei beni sottoposti a sequestro, il prezzo di acquistodegli immobili è certamente un parametro preferibile rispetto a valoriintrinsecamente astratti (si cita n. 14.480 del 2020); che erroneamente si èescluso qualsiasi rilievo alle fatture attestanti lavori di ristrutturazione in quantointestate in parte alla s.r.l. e non già alla persona fisica della [OSCURATO:PERSONA], senzaconsiderare che si riferivano a migliorie apportate agli immobili intestati allastessa società.3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso inquanto il Tribunale ha correttamente e coerentemente motivato in ordine allasussistenza del fumus del reato, inequivocabile stanti le risultanze delle indaginiin atti, nonché alla ricorrenza del periculum in mora; risulta inoltre correttamenteapplicato il principio di proporzionalità in ossequio agli insegnamenti delle Sez, U.n. 13.783 del 26/09/2024.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.2.1. Va anzitutto, in premessa, rammentato che il ricorso per cassazionecontro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio èammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprenderesia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione cosìradicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023,Mannolo, Rv. 285608 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro,Rv. 269656 – 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv.269296 – 01).Inoltre, in tema di appello cautelare, stante la natura devolutiva delgiudizio, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solodai motivi dedotti dall'impugnante, ma anche dal decisum del provvedimentogravato, sicché con l'appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelliavanzati nell'istanza sottoposta al giudice di primo grado, né al giudice adquem è attribuito il potere di estendere d'ufficio la sua cognizione a questioninon prese in esame dal giudice a quo (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023,Scaglione, Rv. 285335 – 01, in parte motiva; Sez. 3, n. 30483 del 28/05/2015,Loffredo, Rv. 264818-01; Sez. 1, n. 43913 del 02/07/2012, Xu, Rv. 253786-01).2.2. Di conseguenza, si rileva, in primo luogo, che il Tribunale di Traninon era chiamato a pronunciarsi in ordine alla richiesta di dissequestro degliimmobili, sia quelli di proprietà della società special [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che quellipersonali della [OSCURATO:PERSONA], atteso che, come risulta dalla sintesi dell'istanzaproposta al giudice per le indagini preliminari - non censurata con l'odiernoricorso - riportata a pag. 2 del provvedimento impugnato, era stato richiesto dimantenere il vincolo esclusivamente sugli immobili e sulla somma rinvenuta sulconto della società, sollecitandosi invece, sul presupposto della complessivacapienza del patrimonio immobiliare - rapportato al limite di un terzo delprofitto dei reati di cui ai capi 7) e 14), individuato dunque nel valore di euro890.342,163 (da ritenersi conseguentemente operativo anche in relazione allaconfisca ex art. 12-bis, del d.lgs n. 74 del 2000) - la revoca del vincolo su tuttigli altri beni (autovetture, un furgone, un motociclo ed un motoveicolo, gioielli eborse, denaro contante) appartenenti alla società come alla sua legalerappresentante.In sintesi, la questione della stima del valore degli immobili era stataintrodotta solo al fine di evidenziare la idoneità degli stessi a garantire laconfisca del profitto, perlomeno della quota confiscabile nei confronti dellasocietà ricorrente e, per equivalente, della [OSCURATO:PERSONA].2.3. Nel caso di specie dunque le ricorrenti non si confrontanoefficacemente con quanto affermato dal Tribunale: in ordine alla circostanzache il valore dei beni sequestrati, di gran lunga inferiore alla complessivasomma di euro 2.671.026,49 indicata nel provvedimento genetico, è prossimoalla terza parte di tale somma, per cui nella sostanza è stato rispettato ilprincipio di diritto espresso dalle Sezioni Unite Massini (Sez. U, Sentenza n.13783 del 26/09/2024 2025), di cui era stata sollecitata l'applicazione conl'istanza sottoposta al giudice per le indagini preliminari; nonché relativamenteal fatto che le censure non hanno minimamente interessato i restanti benisequestrati.Il Tribunale, nel confermare integralmente il provvedimento del Giudiceper le indagini preliminari senza intaccarne il costrutto logico giuridico, haconclusivamente affermato la congruità dei valori dei cespiti in sequestroespressi dalla Guardia di finanza, basati per gli immobili sulle indicazioni fornitedall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate (O.M.I.),peraltro dissonanti rispetto a quelli del consulente tecnico di parteesclusivamente con riguardo ad uno degli immobili, con motivazione logica ecoerente, dunque, in ossequio ai principi esposti al § 2.1., tutt'altro cheapparente.2.4. Tanto premesso, nessuna censura può essere mossa alprovvedimento impugnato che ha fatto corretta applicazione dei principi espostidalle Sezioni Unite Massini (Sez. U, Sentenza n. 13783 del 26/09/2024 2025),disattendendo la censura difensiva che mirava a ulteriormente ridurre ilquantum confiscabile nei confronti delle ricorrenti.E’ noto che la materia della confisca per equivalente in presenza diillecito plurisoggettivo è stata di recente oggetto di un intervento delle SezioniUnite penali di questa Corte secondo le quali, in caso di concorso di persone nelreato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve esseredisposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dalmedesimo conseguito, con la ulteriore precisazione che il relativo accertamentocostituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso dimancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente,soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali (Sez. U, n. 13783 del26/09/2024, dep. 08/04/2025, Rv. 287756 - 01).Nella materia in discorso va altresì rimarcato che, il criterio dellaripartizione in parti uguali, soccorre solo nel caso di mancata individuazionedella quota di arricchimento del singolo e che, come ben chiarito dalle stesseSezioni Unite Massini, se è vero che il principio opera anche in caso disequestro finalizzato alla confisca, tuttavia, l'obbligo motivazionale del giudiceva modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementiacquisiti.Sotto quest'ultimo profilo, deve poi considerarsi che la decisione deveessere adottata sulla base degli elementi addotti dalle parti, non prevedendo ilmodello procedimentale cui all'art. 322-bis cod. proc. pen. (in quanto richiamal'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen., che, a suavolta, rinvia alle forme previste dall'art. 127 cod. proc.) l'attribuzione al giudicedi autonomi poteri istruttori (v. Sez. U, n. 17 del 06/11/1992, Bernini, Rv.191786 - 01, nonché, più di recente, Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, dep.2009, Manesi, Rv. 242291 - 01, in motivazione e Sez. 3, n. 5454 del27/10/2022, dep. 2023, Pandolfi, Rv. 284139 - 03).2.5. A ciò di aggiunga che, in tema di reati tributari dichiarativi, questaCorte ha avuto recentemente modo di precisare che, ove gli stessi risultinocommessi in concorso tra più persone nell'interesse di una persona giuridica, ilsequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può esseredisposto, entro il limite dell'ammontare complessivo del profitto conseguitodall'ente e, fermo il divieto di duplicazione del vincolo, indifferentemente neiconfronti di uno o più degli autori delle condotte criminose, stanti la naturasanzionatoria della specifica ipotesi di misura ablativa prevista dall'art. 12-bisd.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e la struttura del tipo di profitto realizzato,consistente in un risparmio di spesa a vantaggio dell'ente, che non consente, diregola, di individuare la quota di arricchimento riferibile a ciascun correo (Sez.3, n. 6287 del 28/10/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289469 - 03; si vedanonello stesso senso anche Sez. 3, n. 16896 del 06/03/2026, Rv. 289989 - 01 eSez. 3, n. 8773 del 27/01/2026, Rv. 289614 - 01). In altri termini, far operareautomaticamente la regola della ripartizione pro quota del risparmio d'impostatra i concorrenti significherebbe forzare la natura stessa del profitto tributario,trasformando un vantaggio unitario, incentrato sul rapporto obbligatorio colfisco, in una pluralità di arricchimenti individuali che spesso non hanno alcunriscontro economico concreto.3. Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.3.1. Difatti, in disparte quanto già rilevato sopra in ordine allalegittimità, in caso di reati tributari dichiarativi, ancorché commessi in concorso,di un sequestro preventivo disposto entro il limite dell'ammontare delcomplessivo profitto conseguito dall'ente, sotto le pretese spoglie di un vizio diviolazione di legge, si sollecita alla Corte una non consentita rivalutazione delleargomentazioni logiche e coerenti, che hanno determinato il Tribunale aprivilegiare la stima degli immobili in sequestro operata sulla base delleindicazioni fornite dall'O.M.I., senza peraltro neppure provare ad individuare lenorme asseritamente violate e ciò anche in relazione al secondo profilo, dedottocon riguardo alla pretesa di riservare alle ricorrenti la scelta dei beni dasottoporre in concreto a sequestro preventivo, istanza parimenti rigettata dalgiudice dell'appello cautelare in virtù dei consolidati insegnamenti di questaCorte di legittimità, non attaccati dalla censura in discorso, che pertanto, sottoquesto aspetto, risulta altresì eminentemente generica.3.2. Va, dunque, anzitutto, ricordato che l'ordinamento non esprime, innessun settore, un principio generale secondo cui, nell'apposizione di vincoli diindisponibilità sui beni del debitore, così come di quello obbligato alrisarcimento del danno da delitto, si debba tenere conto, nell'individuazionedelle cose da apprendere (o restituire, operando il medesimo principio), dellepreferenze espresse da quest'ultimo. Piuttosto, l'individuazione dei beni dasequestrare rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice della faseesecutiva del provvedimento cautelare, con l'unico limite - applicabileanalogicamente anche al settore penale (per identità di ratio, stante la piùagevole soddisfazione delle pretese erariali sulle somme di denaro) - di doverpreferire comunque il denaro (come espressamente ora previsto dall'art. 517,comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla I. n. 52 del 2006, v., inproposito, Sez. 2, n. 41049 del 26/10/2011, Cappa, Rv. 251515, nonché Sez.3, n. 25448 del 23/07/2020, Rv. 279867 - 01, non massimata sul punto).Del vero, l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verificadella corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro èriservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (Sez. 6, n. 53832del 25/10/2017, dep. 2017, Cavicchi e altro, Rv. 271736; Sez. 3, n. 10567 del12/07/2012, dep. 2013, Rv. 254918 - 01); di conseguenza le doglianze inordine alla concreta individuazione dei beni da confiscare, salvo che non sitraducano in istanze di restituzione correlate alla ritenuta sproporzione tra il"quantum" oggetto di sequestro ed i beni vincolati, devono essere fatte valeredi fronte al giudice dell'esecuzione al quale il destinatario può ricorrere ognivolta che si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione deicespiti da confiscare (Sez. 2, n. 17456 del 04/04/2019, Rv. 276951 - 01; Sez.5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893; Sez. 5, n.9738 del 02/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893).3.3. Quanto poi alla erronea ovvero impropria considerazione dellefatture, da ultimo prodotte, relative ai lavori operati su uno degli immobili insequestro, che ne comproverebbero un incremento di valore, è sufficienterimarcare quanto già esposto (cfr. § 2.4.) in ordine al difetto di poteriistruttoriin capo al Tribunale, chiamato a decidere su una richiesta di riesame avente adoggetto un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca perequivalente, ragion per cui, fatti salvi i casi di manifesta sproporzione tra ilvalore dei beni sottoposti al vincolo e l'ammontare del profitto del reato di cui siè ritenuto sussistente il "fumus", non può disporre l'effettuazione diaccertamenti contabili o tecnici finalizzati alla verifica del rispetto del principiodi proporzionalità (Sez. 3, n. 37195 del 09/10/2025, Rv. 288699 - 01).3.4. Sotto quest'ultimo profilo va altresì considerato che il diritto diproprietà su un bene immobile, come mobile, non è, per le sue caratteristiche,precisamente quantificabile senza margini di variazione naturalmente dovutialle fluttuazioni del mercato, né è immediatamente convertibile in una sommacorrispondente al profitto del reato, tanto è vero che, per questa ragione, inmateria di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, è stato reiteratamenteaffermato che quando oggetto del sequestro sia una somma di denaro essa nonè suscettibile di sostituzione con beni mobili o immobili (vedi Sez. 3, n. 37660del 17/05/2019, Rv. 277833 - 01; in senso analogo, Sez. 3, n. 12245 del17/01/2014, Collu, Rv. 261496).4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguenteonere per le ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere lespese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Cortecostituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi èragione di ritenere che i ricorsi siano stato presentato senza "versare in colpanella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che le ricorrentiversino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 ciascuno infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]