CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08580/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9616/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso lo studio Maisto e Associati, in [OSCURATO:PERSONA] d’Aracoeli n. 1 –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: militare missione estero – convenzione Italia Arabia 18– 9616 - 2017 – 1 5 /03 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, Sez. distaccata di Brescia, n. 5384/67/2016,pronunciata il 03 ottobre 2016e depositata il 17 ottobre 2016, non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15marzo 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dell’Aeronautica militare italiana in servizio come pilota istruttore alle dipendenze del Ministero della Difesa, adiva il giudice di prossimità impugnando il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata per ottenere la restituzione delle imposte versate (Irpef e relative addizionali) sui redditi corrisposti dall’Amministrazione della Difesa degli [OSCURATO:PERSONA] alle dipendenze del quale aveva esercitato, nel corso dell’anno2011, l’attività di pilota istruttore. 2. Tanto la CTP quanto la CTR aderivano alla tesi difensiva dell’Ufficio che, principiando dalla circostanza di fatto per cui negli [OSCURATO:PERSONA] non sono previste imposte sul reddito delle persone fisiche, nemmeno a titolo di ritenuta alla fonte, riteneva legittima l’imposizione fiscale in Italia, non potendo affermarsi che lo Stato italiano avesse inteso rinunciare alla sua potestà impositiva con la sottoscrizione della Convenzione Italia E.A.U., tenuto anche conto che nella fattispecie non poteva nemmeno dubitarsi dell’assenza di una doppia imposizione. 3. Invoca la cassazione della sentenza il contribuente, che si affida ad un unico motivo di ricorso, cui resiste l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. In prossimità dell’adunanza, la parte privata ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO 1.Con l’unico motivo di doglianza il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 1, lett. a), della Convenzione tra l'Italia e gli [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente agli 18– 9616 - 2017 – 1 5 /03 /2023 MMF artt. 31, 32 e 33 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 23.03.1969, all’art. 117, co. 1, Cost. e al generale principio di matrice internazionale “Pacta sunt servanda” in parametro all’art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. 1.1 In sostanza denunzia l’illegittimità della sentenza per aver la CTR falsamente ritenuto che lo Stato italiano non abbia rinunciato alla sua potestà impositiva in forza della Convenzione sottoscritta con gli E.A.U. Evidenziando come l’art. 19 attribuisca ai soli E.A.U. la potestà impositiva esclusiva sui redditi da quello Stato corrisposti, sottolinea come l’interpretazione della CTR sia contraria al prevalente dato letterale e come, in ogni caso, l’adesione alla convenzione precluda allo Stato italiano l’imposizione fiscale anche in ipotesi di omessa tassazione dei redditi da parte degli E.A.U. 2. Il motivo è fondato. 2.1 Con recenti pronunce questa Corte di legittimità ha stabilito che «Il dato testuale della norma pattizia convenzionale in esame, che utilizza l'espressione «....imponibili soltanto nello Stato contraente...», porta a ritenere, alla luce di una interpretazione assunta in base al significato proprio del testo, che la Convenzione implica l’attribuzione esclusiva della potestà impositiva ad uno Stato, individuato, nel caso in esame, in quello in cui il reddito viene prodotto (ossia gli [OSCURATO:PERSONA]), e preclude all’altro Stato contraente (ossia l’Italia) la tassazione. A tale riguardo occorre rammentare che, ai fini dell’interpretazione delle Convenzioni internazionali, la Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 (ratificata e resa esecutiva in Italia cori legge 12 febbraio 1974, n. 112), all'art. 31, privilegia il criterio ermeneutico dell’interpretazione letterale più rivolto al testo della Convenzione che al contesto in cui la stessa è stata adottata; ogni trattato deve, quindi, essere interpretato secondo buona fede ed il significato da attribuire ad un determinato termine deve di norma coincidere con il significato ordinario dello stesso, con la conseguenza che sul significato 18– 9616 - 2017 – 1 5 /03 /2023 MMF ordinario può prevalere uno «particolare» solo «se è certo che tale era l'intenzione delle parti». Nello stesso senso, peraltro, anche questa Corte (Cass., sez. 5, 17/04/2019, n. 10706, in motivazione), a proposito dei criteri di interpretazione delle convenzioni sulla doppia imposizione, ha a sua volta fatto riferimento alla medesima regola generale di cui all'art. 31, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna, puntualizzando che, ai sensi di quest'ultima disposizione, l'interpretazione letterale delle Convenzioni sia il criterio ermeneutico prima facie rilevante, nell'ambito di una ermeneutica rivolta prevalentemente al testo dello strumento pattizio ed al senso ordinario delle espressioni che lo compongono, mentre il ricorso a metodi diversi dall'interpretazione letterale è consentita unicamente nei casi in cui quest'ultima conduca a conclusioni oscure o in conflitto con altre regole del sistema …[…]…Irrilevante risulta poi la ulteriore questione prospettata dall'Ufficio concernente la presunta inesistenza di una imposta delle persone fisiche negli [OSCURATO:PERSONA], dalla quale deriverebbe il rischio di una totale esenzione da imposta a favore del contribuente. Nella fattispecie di cui all'art. 19, paragrafo 1, lett. a), della Convenzione, l'interpretazione letterale deve prendere atto che, al ricorrere delle condizioni previste dalla stessa disposizione, l'esclusione, dalla base imponibile delle imposte italiane, dei redditi derivanti da servizi resi in favore degli [OSCURATO:PERSONA] da parte di un soggetto residente in Italia, è espressa in termini incondizionati e non correlata all'ipotetico ulteriore presupposto della doppia imposizione giuridica, nella specie della contemporanea imposizione sugli stessi redditi da parte degli [OSCURATO:PERSONA]» (Cfr. Cass., V, n. 18237/2021). 2.2 Nella fattispe cie in esame, pertanto, la CTR non ha fatto buon governo dei principi e della disciplina applicata, avendo ritenuto di poter assoggettare il contribuente ad una imposizione fiscale in Italia nonostante il chiaro contenuto precettivo della Convenzione in parola(cfr. altresì Cass. V, n. 1210/2020). 18– 9616 - 2017 – 1 5 /03 /2023 MMF 3. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di merito che provvederà anche al regolamento delle spese di questo giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Lombardia, Sez. staccata di Brescia, in diversa composi