CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07255/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o n. 29819– 20 20 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ARSSA - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i servizi in agricoltura (ex art. 1 bis L.R. n. 5/2016), in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, e lettivamente domiciliat a, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Cosenza, alla viaC. Mortati, n. 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e dife nde in virtù di procuraspeciale allegata in calce al ricorso. RICORRENTE contro COMUNE di FEROLETO della CHIESA – p.i.v.a. 0 0 7 10280801 – in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliat o, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Rosarno, alla via A. Manzoni, n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difendein virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], udita la relazione nella camera di consiglio del 24gennaio 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex artt. 702 bis cod. proc. civ. l a “ ARSAC - [OSCURATO:PERSONA] ARSSA -Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i servizi in agricoltura (ex art. 1 bis L.R. n. 5/2016)”conveniva innanzi alla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Feroleto della Chiesa. Esponeva che ampie porzioni di particella di terreno di sua proprietà erano state occupate dal Comune convenuto, che non aveva provveduto né al pagamento delle indennità di occupazione legittima né all’emanazione dei decreti di espropriazione. Esponeva che, per giunta, aveva appuratoche il Comune aveva concesso in locazione le porzioni di terreno occupate al Ministero dell’Interno e che sulle medesime porzioni era stato poi edificato il [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri. Chiedeva, peraltro, accertare il suo diritto a percepire l’indennità di occupazione legittimae per l’effetto condannare l’ente territoriale convenuto al relativo pagamento con gli interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo (cfr. ricorso, pagg. 4 -5). 2.Il Comune di Feroleto della Chiesa si costituiva. Eccepiva l’intervenuta prescrizione dell’avversa pretesa. Instava per il rigetto dell’avversa domanda. 3.Con ordinanza del 29.5.2020 la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] la domanda e condannava la ricorrente alle spese di lite. Evidenziava la corte che l’eccezione pre liminare era fondata , siccome la ricorrente non aveva dato prova di validi atti interruttivi della prescrizione “in relazione all’indennità di occupazione temporanea maturata anno per anno (…)” (così ordinanza impugnata, pag. 6). Evidenziava segnatamente che l’ultima annualità risultava scaduta il 26.10.1992 e non si era acquisito riscontro di idonei atti interruttivi della prescrizione sopraggiunti entro il mese di ottobre 2002 (c fr. ordinanza impugnata, pagg. 6- 7 ) . Evidenziava che nei documenti indicati dalla ricorrente come interruttivi della prescrizione non si scorgevano gli estremi di specifiche richieste di pagamento dell’indennità di occupazione legittima (cfr.ordinanza impugnata, pag. 8). 4.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso la “ ARSAC - [OSCURATO:PERSONA] ARSSA -Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i servizi in agricoltura (ex art. 1 bis L.R. n. 5/2016)”; ne ha chiesto sulla scorta di un unicomotivo la cassazione con ogni susseguente statuizione. IlComune di Feroleto della Chiesa ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorsocon il favore delle spese. 5.La r icorrent e ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con l’unico motivo la ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 2943 e 2934 cod. civ.; la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ.; la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1344 e 2944cod. civ. Deduce che, contrariamente agli assunti della Corte di [OSCURATO:PERSONA], gli atti allegati ai nn. 7, 8 e 9 del proprio fascicolo devono essere considerati interruttivi della prescrizione(cfr. ricorso, pag. 9).Deduce che nella nota prot. 9709/1996 del 7.11.1996 (all. n. 7)e nella nota prot. 2918 del 9.4.2001 (all. n. 8)si rinvengono tutti gli elementi necessari per riconoscerne la natura di attiidonei ad interrompere la prescrizione (cfr. ricorso, pagg. 9 -11). Deducesegnatamente che la corte d’appello ha disatteso i canoni ermeneutici dell’interpretazione letterale e complessiva dell’atto(cfr. ricorso, pagg. 10 -11). Deduce che nel verbale dell’incontro tenutosi in data 9.10.2003 tra un proprio funzionario ed il sindaco del Comune di Feroleto della Chiesa (all. n. 9) si riscontrano gli estremi di un vero e proprio riconoscimento di debito (cfr. ricorso, pagg. 11 -13). 7.Il motivo di ricorso va respinto. 8.La valutazione dell’idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione - quando non si tratti [è il caso di specie] degli atti previsti espressamente e specificamente dalla legge come idonei all’effetto interruttivo, come nei casi indicati nei primi due commi dell’art. 2943 cod. civ. -costituisce apprezzamento “di fatto”, come tale riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici o da errori giuridici(cfr. Cass. 18.9.2007, n. 19359; Cass. 24.11.2010, n. 23821; Cass. sez. lav. 21.11.2018, n. 30125). L’accertamento del contenuto ricognitivo di un determinato atto è riservato alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non è pertanto sindacabile in Cassazione, se immune da vizi logici ed errori di diritto (cfr. Cass. 18.6.1992, n. 7548; Cass. sez. lav. 21.1.1994, n. 576; Cass. sez. lav. 8.11.2004, n. 21252). 9.In questi termini vanno premessi i rilievi che segu ono . Ilmotivo di ricorso reca sostanzialmente censura del giudizio “di fatto” sulla cui scorta la Corte di [OSCURATO:PERSONA] disconosciuto attitudine “interruttiva” allenote prot. 9709/1996 del 7.11.1996 e prot. 2918 del 9.4.2001 nonché valenza “ricognitiva”al verbale dell’incontro in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In tal guisa il motivo di impugnazione si qualificaessenzialmente in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ.(è propriamente la previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054). 10.In questa proiezione, nel solco, appunto, del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ.e nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si osserva quanto segue. Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia delle sezioni unite testé menzionata (e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione), possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la Corte calabrese ha ancorato il suo dictum. In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” (che ricorre allorquandoil giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico -giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito:cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) la corte d’appello ha – lo si è premesso -compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. Ulteriormente,la corte di merito ha puntualizzato che con le note di novembre 1996 e di aprile 2001 la ricorrente si era “limitata a chiedere informazioni sullo stato delle procedure e l’invio degli atti nelle more emessi” (così ordinanza impugnata, pag. 9); che “nell’incontro del 9 ottobre 2003 il riferimento è (…) alle pratiche in generale senza alcuna denuncia di mancato pagamento delle annualità di occupazione legittima” (così ordinanza impugnata, pag. 9); che nella dichiarazione del sindaco non si individuava “ alcun riconoscimento di debito in relazione alle suddette poste e annualità difettando a monte la specifica richiesta” (così ordinanza impugnata, pag. 9); che “finanche nella richiesta di mediazione il riferimento è alla vicenda espropriativa nel suo complesso (…), senza che mai vi siamenzione dell’indennità di occupazione legittima e degli importi pretesi a tale titolo” (così ordinanza impugnata, pag. 9). Per altro verso, la corte distrettualeha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa. Per altro verso ancora, l’itermotivazionale che sorregge il dictum della corte territoriale, èineccepibile sul piano della correttezza giuridica. 11.Si tenga conto, poi, dei seguenti aggiuntivi rilievi. L’interpretazione del contratto e più in generale degli atti privati, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà, si risolve in una indagine “di fatto” riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. ovveroper omesso esame circa fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novello art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. Al contempo, né la censura exn. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell’art.360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto o all’atto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131). 12.Ebbene, nel solco delle enunciate indicazioni giurisprudenziali le censure dalla ricorrente addotte e destinate ad esplicar valenza su di un piano ermeneutico si risolvono tout courtnella prefigurazione della (asserita) maggior plausibilità della patrocinata antitetica interpretazione(la “nota prot. 9709/1996 (…) presenta tutti i requisiti per essere considerata atto interruttivo della prescrizione”: così memoria della ricorrente, pag. 4; “la nota prot. 2918 del 09 aprile 2021 è anch’essa un valido atto interruttivo della prescrizione (…). Il riferimento espresso alla precedente nota n. 9706/1996 (…) consente di riconoscere anche alla prefata nota del 2001 la medesima efficacia”: così memoria della ricorrente, pagg. 4 - 5; “nel verbale dell’incontro, il Sindaco si impegna a riconoscere all’Agenzia la somma complessiva dei vari espropri ”: così memoria della ricorrente, pag. 5). 13. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 14.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrentedi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R.cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso;condanna laricorrente a rimborsare a l controricorrent e l e spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.700,00,di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d