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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2026

Cassazione n. 22699/2026

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troATC - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliata exlege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-nonché controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore.-intimato-avverso l’ordinanza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 392/2022depositata il 12/10/2022.Numero registro generale 28391/2022Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 22699/2026Data pubblicazione 05/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.

Per quanto ancora rileva nella presente sede di legittimità, lacontroversia tra le parti trae origine dalla domanda di [OSCURATO:PERSONA],volta ad ottenere l'accertamento del diritto a subentrare nel contratto dilocazione dell'alloggio di edilizia sociale sito in Torino, originariamenteassegnato al padre, successivamente deceduto.

L'A.T.C. del PiemonteCentrale respingeva formalmente la richiesta di subentro, sul rilievodella inesistenza dei requisiti previsti dalla legge Regione Piemonte n.3/2010, ed in particolare dell'assenza del requisito della stabileconvivenza, nonché della mancata presentazione di una formale istanzadi ampliamento del nucleo familiare prima del decesso dell'assegnatario.Con sentenza n. 5283/2021 il Tribunale di Torino rigettava ladomanda di [OSCURATO:PERSONA], confermando la legittimità del diniegoopposto dall'Ente.2.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cuiresisteva A.T.C.3.

Con ordinanza del 12/10/2022 la Corte d'Appello di Torinodichiarava inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., nonravvisando alcuna ragionevole probabilità di accoglimento del gravame.4. [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, sia avversol’ordinanza emessa dalla corte d’appello che avverso la sentenza emessain prime cure dal tribunale, affidato a cinque motivi.Resiste con controricorso A.T.C.Resta intimato il Comune di Torino.5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; nelle more, i difensori del ricorrentehanno depositato nel fascicolo telematico atto di rinuncia al mandato.Il controricorrente ha depositato memoria.Numero registro generale 28391/2022Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 22699/2026Data pubblicazione 05/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Osserva il Collegio in via pregiudiziale che l’odierno ricorrente haimpugnato sia l’ordinanza emessa dalla corte torinese che la sentenzaemessa dal tribunale in prime cure; valga al riguardo ricordare che,secondo consolidato orientamento di questa Suprema Corte,“L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. èricorribile per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., limitatamente aivizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, adesempio, l'inosservanza degli artt. 348 bis, comma 2, e 348 ter, commi1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con lalogica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, mentre non sonodeducibili né "errores in iudicando" (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), névizi di motivazione, salvo il caso (che, però, trascende in violazione dellalegge processuale) della motivazione mancante sotto l'aspetto materialee grafico, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili, ovvero di motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile” (v.

Cass., n. 30759/2023; Cass., Sez.Un., n. 1914/2016).Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrente denuncia“Violazione di legge (art. 111, 7° comma Cost.) e/o violazione e/o falsaapplicazione di norma di diritto (art. 360, 1° comma n. 4 c.p.c.) conriferimento agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.”.Deduce che l’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. sarebbe stata emessadopo che la corte d’appello aveva dichiarato la contumacia del [OSCURATO:PERSONA], per cui si era consumato il suo potere di definire il gravamecon la suddetta ordinanza di inammissibilità.1.1.

Il motivo è infondato.Gli adempimenti previsti dall’art. 350 c.p.c. – in particolare, perquanto qui interessa, la dichiarazione di contumacia dell’appellato noncostituito — sono funzionali ad accertare la regolare instaurazione delNumero registro generale 28391/2022Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 22699/2026Data pubblicazione 05/07/2026rapporto processuale e precedono logicamente la valutazione, da partedel giudice competente, sulla mancanza di una ragionevole probabilità diaccoglimento dell’appello e dunque sulla conseguente sua declaratoria diinammissibilità.

Il loro compimento, pertanto, non esaurisce il potere delgiudice di pronunciare l’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., ma necostituisce, al contrario, il necessario presupposto.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Violazione di legge(art. 111, 7° comma Cost.) e/o violazione e/o falsa applicazione dinorma di diritto (art. 360, 1° comma n. 4 c.p.c.) con riferimento agliartt. 348 bis e 348 ter c.p.c.”.Deduce la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione delcontraddittorio, assumendo che la corte d’appello si è pronunciata senzaspecifica audizione delle parti in punto di eventuale inammissibilità omanifesta infondatezza dell’impugnazione; evidenzia, altresì, cheneppure il decreto con cui era stata disposta la trattazione scrittadell’udienza ex art. 350 c.p.c. conteneva alcun invito a prendereposizione su tale profilo.2.1.

Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.E’, per un verso, generico, assertivo, per cui, in definitiva, difetta dispecificità, in patente violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c. (applicabileanche quando questa Corte è “giudice del fatto processuale”: v.

Cass.,Sez.

Un. n. 8077/2012), giacché trascura di riportare, perlomenoindirettamente, il contenuto del decreto di fissazione della trattazionescritta e del verbale di udienza ex art. 350 c.p.c.Per altro verso, alla fattispecie si applica l’art. 348-ter c.p.c. neltesto vigente ratione temporis, che consente de plano la declaratoria diinammissibilità dell’appello quando l’impugnazione non presenti unaragionevole probabilità di accoglimento: orbene, l’ordinanza impugnatadà espressamente atto che la prima udienza ex art. 350 c.p.c. si èregolarmente svolta, per cui il contraddittorio deve dunque ritenersiNumero registro generale 28391/2022Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 22699/2026Data pubblicazione 05/07/2026ritualmente instaurato, anche rispetto alla possibile definizione delgiudizio con ordinanza ex art. 348-ter c.p.c.3.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Violazione di legge (art.111, 7° comma Cost.) e/o violazione e/o falsa applicazione di norma didiritto (art. 360, 1° comma n. 4 c.p.c.) con riferimento agli artt. 348 bise 348 ter c.p.c.”Deduce che, secondo la giurisprudenza di legittimità (vienerichiamata, in particolare, Cass., Sez.

Un., n. 1914/2016), nell’ipotesi diordinanza resa ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. non è possibile unapronuncia di inammissibilità dell’impugnazione per mancanza diragionevole probabilità di accoglimento se non in relazione a tutti imotivi d’appello; invece, nel caso di specie, la pronuncia diinammissibilità è stata resa soltanto con riferimento al terzo motivod’appello, e cioè con riferimento al punto se il [OSCURATO:PERSONA] avesse, o no,presentato domanda per la successione nel rapporto locatizio.3.1.

Il motivo è infondato.3.2.

In disparte il pur non marginale rilievo per cui il motivo non risultaspecifico ed autosufficiente, dato che non vengono riprodotti, neppureindirettamente, i motivi di appello che sarebbero stati pretermessi dallacorte territoriale, dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta invece che ilgiudice del gravame ha preso in considerazione tutti i motivi di gravame,ma ha ritenuto l’appello inammissibile per mancanza della ragionevoleprobabilità di essere accolto, per non essere il medesimo correlato alla ratiodecidendi fondante la decisione del tribunale, e cioè che l’allora appellante,oggi ricorrente, non aveva provato di aver presentato formale domanda disubentro nella assegnazione dell’alloggio.4.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “Violazione di legge (art.111, 7° comma Cost.) e/o violazione e/o falsa applicazione di norma didiritto (art. 360, 1° comma n. 4 c.p.c.) con riferimento agli artt. 348 bis e348 ter c.p.c.”.Censura l’ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., deducendo che laNumero registro generale 28391/2022Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 22699/2026Data pubblicazione 05/07/2026corte d’appello avrebbe ecceduto i limiti propri del giudizio prognostico diinammissibilità dell’appello per difetto della ragionevole probabilità diessere accolto.Deduce in particolare che: -) la sentenza di primo grado avevaaffermato essere incontestato che l’attore non avesse svolto domanda perla successione nel rapporto di locazione, assunto che invece egli avevaspecificamente contestato in appello, richiamando documenti già prodotti inprimo grado; -) la corte d’appello ha a sua volta affermato non esseresufficiente una «generica richiesta», essendo, invece, necessaria una«formale domanda» ed ha incentrato la propria motivazione sul fatto che idocumenti prodotti dall’attore [OSCURATO:PERSONA] in primo grado e richiamati in appellonon erano idonei a dimostrare l’avvenuta presentazione di una formaledomanda; -) così argomentando circa la inidoneità dei documenti prodottoa dimostrare la presentazione della domanda, la corte territoriale avrebbeintrodotto una nuova ratio decidendi, dunque travalicando i limiti delladeclaratoria di cui all’art. 348-bis e 348-ter c.p.c., in definitiva incorrendo inviolazione del diritto della parte al doppio grado di giudizio di merito.4.1.

In disparte il pur non marginale rilievo per cui vengono evocati“documenti” in maniera puramente generica ed assertiva, il motivo èinfondato.4.2.

Dalla lettura dell’impugnata ordinanza risulta che la corte di meritoha espressamente rilevato che l’allora appellante, oggi ricorrente, “non hacolto il senso” della motivazione resa in prime cure dal tribunale; ne derivache, come espressamente precisato nella motivazione dell’ordinanza, lestatuizioni della corte territoriale si limitano a chiarire, ribadendola, lamotivazione resa dal giudice di prime cure, senza introdurre alcun profilo dinovità.5.

Con il quinto motivo, dedotto avverso la sentenza di prime cure, ilricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto(art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c.) con riferimento agli artt. 447 bis, 1°comma e 420, 5° comma c.p.c.”.Lamenta che il giudice di primo grado, nel non ammettere l’istanza diNumero registro generale 28391/2022Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 22699/2026Data pubblicazione 05/07/2026prova testimoniale avanzata dall’attore [OSCURATO:PERSONA], avrebbe violato le normeprocessuali che disciplinano l’ammissione dei mezzi di prova, in relazionealla presente controversia soggetta allo speciale rito locatizio.5.1.

Il motivo, pur dedotto nel rispetto del principio di specificità edautosufficienza, mediante la trascrizione del capitolo di prova per testi, èinfondato.Per costante giurisprudenza di legittimità, la valutazione della provaè riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione ovesorretta da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici, comenella specie (v. p. 8 del ricorso, ove si dà atto che il tribunale ha esclusol’unico capitolo di prova perché generico e valutativo, in quanto volto asollecitare al teste dei meri giudizi, anziché la conferma di circostanzeoggettive sulla convivenza nell’alloggio).La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnataper cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere diriesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suovaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezzagiuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dalgiudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare lefonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, dicontrollarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo icasi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti (v., tra le tante, Cass., n. 34791/2021; Cass., n.21244/2006; Cass., n. 20322/2005; Cass., n. 8932/2006).6.

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione di norma di diritto (art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c.), conriferimento al combinato disposto degli artt. 13 e 4, comma 1 dellalegge regionale del Piemonte n. 3/2010” e contestualmente sollevaquestione di legittimità costituzionale dei suddetti articoli, in forza deiNumero registro generale 28391/2022Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 22699/2026Data pubblicazione 05/07/2026quali, ed “in mancanza di un’interpretazione costituzionalmenteorientata pure proposta già in primo grado dal sig. [OSCURATO:PERSONA] (...), ilgiudice non potrebbe riconoscere in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA] il diritto alsubentro, in quanto coabitante soltanto di fatto di fatto con il padre almomento del decesso di quest’ultimo, senza che ciò risultasseall’anagrafe”.Lamenta che il giudice di prime cure non ha considerato che ladedotta questione di legittimità costituzionale era “nel senso dievidenziare il carattere non giustificato della non considerazione delfamiliare convivente di fatto prima della morte del conduttore nellalocazione “pubblica”, a differenza che in quella privata.6.1.

Osserva il Collegio che, con motivazione scevra da vizi logico-giuridici, il giudice di prime cure ha considerato irrilevante la questionedi illegittimità costituzionale, per la sua erronea impostazione da partedell’allora attore, odierno ricorrente, dato che all’esito del giudizio erarisultata del tutto indimostrata la situazione di fatto posta a suofondamento, rectius, la circostanza della effettiva convivenza di fattodell’allora attore con i genitori, residenti nell’alloggio di edilizia pubblica.Aggiungasi, invero, che la questione è anche manifestamenteinfondata.Come condivisibilmente evidenziato dal controricorrente, l'accessoall'edilizia residenziale pubblica deve avvenire nel rispetto di procedureconcorsuali e graduatorie, per tutelare la posizione di tutti i soggettibisognosi di alloggio, nel bilanciamento con la scarsa disponibilità deglistessi, che devono essere equamente assegnati a coloro cheeffettivamente ne hanno diritto.Pertanto, le disposizioni normative, della cui illegittimità il ricorrentesi duole, che richiedono il requisito della stabile convivenzaanagraficamente comprovata e la formale autorizzazioneall'ampliamento del nucleo familiare, sono, invero, legittimamenteNumero registro generale 28391/2022Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 22699/2026Data pubblicazione 05/07/2026finalizzate a garantire la trasparenza nelle assegnazioni, a prevenireeventuali abusi ed a consentire all'ente gestore di verificarecostantemente la permanenza dei requisiti in capo agli assegnatari e ailoro nuclei, assicurando che gli alloggi pubblici siano destinati a chi neha effettivamente titolo.Per le medesime ragioni, dunque, è infondato anche il motivo,correlato alla questione di costituzionalità proposta, giacché il giudice diprime cure si è pronunciato conformemente alla summenzionatanormativa.7.

In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato.8.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza (rispetto alle conclusioni del controricorso, incui viene chiesta la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, “oltreoneri riflessi”, valga richiamare il principio posto da Cass., n. 4399/2025,secondo cui “In tema di compensi professionali spettanti agli avvocatiinterni alle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati ratione temporisdall'art. 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005, gli oneri contributivisono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importiriconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché - trattandosi disomme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprioente di appartenenza - è infondata la pretesa della P.A. di ottenere acarico della controparte soccombente il pagamento degli oneri riflessi”).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 percompensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi,liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellaNumero registro generale 28391/2022Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 22699/2026Data pubblicazione 05/07/2026sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione l’8 aprile 2026.Il PresidenteLINA RUBINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troATC - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliata exlege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-nonché controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore.-intimato-avverso l’ordinanza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 392/2022depositata il 12/10/2022.Numero registro generale 28391/2022Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 22699/2026Data pubblicazione 05/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. Per quanto ancora rileva nella presente sede di legittimità, lacontroversia tra le parti trae origine dalla domanda di [OSCURATO:PERSONA],volta ad ottenere l'accertamento del diritto a subentrare nel contratto dilocazione dell'alloggio di edilizia sociale sito in Torino, originariamenteassegnato al padre, successivamente deceduto. L'A.T.C. del PiemonteCentrale respingeva formalmente la richiesta di subentro, sul rilievodella inesistenza dei requisiti previsti dalla legge Regione Piemonte n.3/2010, ed in particolare dell'assenza del requisito della stabileconvivenza, nonché della mancata presentazione di una formale istanzadi ampliamento del nucleo familiare prima del decesso dell'assegnatario.Con sentenza n. 5283/2021 il Tribunale di Torino rigettava ladomanda di [OSCURATO:PERSONA], confermando la legittimità del diniegoopposto dall'Ente.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cuiresisteva A.T.C.3. Con ordinanza del 12/10/2022 la Corte d'Appello di Torinodichiarava inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., nonravvisando alcuna ragionevole probabilità di accoglimento del gravame.4. [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, sia avversol’ordinanza emessa dalla corte d’appello che avverso la sentenza emessain prime cure dal tribunale, affidato a cinque motivi.Resiste con controricorso A.T.C.Resta intimato il Comune di Torino.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; nelle more, i difensori del ricorrentehanno depositato nel fascicolo telematico atto di rinuncia al mandato.Il controricorrente ha depositato memoria.Numero registro generale 28391/2022Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 22699/2026Data pubblicazione 05/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Osserva il Collegio in via pregiudiziale che l’odierno ricorrente haimpugnato sia l’ordinanza emessa dalla corte torinese che la sentenzaemessa dal tribunale in prime cure; valga al riguardo ricordare che,secondo consolidato orientamento di questa Suprema Corte,“L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. èricorribile per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., limitatamente aivizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, adesempio, l'inosservanza degli artt. 348 bis, comma 2, e 348 ter, commi1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con lalogica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, mentre non sonodeducibili né "errores in iudicando" (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), névizi di motivazione, salvo il caso (che, però, trascende in violazione dellalegge processuale) della motivazione mancante sotto l'aspetto materialee grafico, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili, ovvero di motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile” (v. Cass., n. 30759/2023; Cass., Sez.Un., n. 1914/2016).Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrente denuncia“Violazione di legge (art. 111, 7° comma Cost.) e/o violazione e/o falsaapplicazione di norma di diritto (art. 360, 1° comma n. 4 c.p.c.) conriferimento agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.”.Deduce che l’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. sarebbe stata emessadopo che la corte d’appello aveva dichiarato la contumacia del [OSCURATO:PERSONA], per cui si era consumato il suo potere di definire il gravamecon la suddetta ordinanza di inammissibilità.1.1. Il motivo è infondato.Gli adempimenti previsti dall’art. 350 c.p.c. – in particolare, perquanto qui interessa, la dichiarazione di contumacia dell’appellato noncostituito — sono funzionali ad accertare la regolare instaurazione delNumero registro generale 28391/2022Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 22699/2026Data pubblicazione 05/07/2026rapporto processuale e precedono logicamente la valutazione, da partedel giudice competente, sulla mancanza di una ragionevole probabilità diaccoglimento dell’appello e dunque sulla conseguente sua declaratoria diinammissibilità. Il loro compimento, pertanto, non esaurisce il potere delgiudice di pronunciare l’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., ma necostituisce, al contrario, il necessario presupposto.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Violazione di legge(art. 111, 7° comma Cost.) e/o violazione e/o falsa applicazione dinorma di diritto (art. 360, 1° comma n. 4 c.p.c.) con riferimento agliartt. 348 bis e 348 ter c.p.c.”.Deduce la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione delcontraddittorio, assumendo che la corte d’appello si è pronunciata senzaspecifica audizione delle parti in punto di eventuale inammissibilità omanifesta infondatezza dell’impugnazione; evidenzia, altresì, cheneppure il decreto con cui era stata disposta la trattazione scrittadell’udienza ex art. 350 c.p.c. conteneva alcun invito a prendereposizione su tale profilo.2.1. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.E’, per un verso, generico, assertivo, per cui, in definitiva, difetta dispecificità, in patente violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c. (applicabileanche quando questa Corte è “giudice del fatto processuale”: v. Cass.,Sez. Un. n. 8077/2012), giacché trascura di riportare, perlomenoindirettamente, il contenuto del decreto di fissazione della trattazionescritta e del verbale di udienza ex art. 350 c.p.c.Per altro verso, alla fattispecie si applica l’art. 348-ter c.p.c. neltesto vigente ratione temporis, che consente de plano la declaratoria diinammissibilità dell’appello quando l’impugnazione non presenti unaragionevole probabilità di accoglimento: orbene, l’ordinanza impugnatadà espressamente atto che la prima udienza ex art. 350 c.p.c. si èregolarmente svolta, per cui il contraddittorio deve dunque ritenersiNumero registro generale 28391/2022Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 22699/2026Data pubblicazione 05/07/2026ritualmente instaurato, anche rispetto alla possibile definizione delgiudizio con ordinanza ex art. 348-ter c.p.c.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Violazione di legge (art.111, 7° comma Cost.) e/o violazione e/o falsa applicazione di norma didiritto (art. 360, 1° comma n. 4 c.p.c.) con riferimento agli artt. 348 bise 348 ter c.p.c.”Deduce che, secondo la giurisprudenza di legittimità (vienerichiamata, in particolare, Cass., Sez. Un., n. 1914/2016), nell’ipotesi diordinanza resa ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. non è possibile unapronuncia di inammissibilità dell’impugnazione per mancanza diragionevole probabilità di accoglimento se non in relazione a tutti imotivi d’appello; invece, nel caso di specie, la pronuncia diinammissibilità è stata resa soltanto con riferimento al terzo motivod’appello, e cioè con riferimento al punto se il [OSCURATO:PERSONA] avesse, o no,presentato domanda per la successione nel rapporto locatizio.3.1. Il motivo è infondato.3.2. In disparte il pur non marginale rilievo per cui il motivo non risultaspecifico ed autosufficiente, dato che non vengono riprodotti, neppureindirettamente, i motivi di appello che sarebbero stati pretermessi dallacorte territoriale, dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta invece che ilgiudice del gravame ha preso in considerazione tutti i motivi di gravame,ma ha ritenuto l’appello inammissibile per mancanza della ragionevoleprobabilità di essere accolto, per non essere il medesimo correlato alla ratiodecidendi fondante la decisione del tribunale, e cioè che l’allora appellante,oggi ricorrente, non aveva provato di aver presentato formale domanda disubentro nella assegnazione dell’alloggio.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “Violazione di legge (art.111, 7° comma Cost.) e/o violazione e/o falsa applicazione di norma didiritto (art. 360, 1° comma n. 4 c.p.c.) con riferimento agli artt. 348 bis e348 ter c.p.c.”.Censura l’ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., deducendo che laNumero registro generale 28391/2022Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 22699/2026Data pubblicazione 05/07/2026corte d’appello avrebbe ecceduto i limiti propri del giudizio prognostico diinammissibilità dell’appello per difetto della ragionevole probabilità diessere accolto.Deduce in particolare che: -) la sentenza di primo grado avevaaffermato essere incontestato che l’attore non avesse svolto domanda perla successione nel rapporto di locazione, assunto che invece egli avevaspecificamente contestato in appello, richiamando documenti già prodotti inprimo grado; -) la corte d’appello ha a sua volta affermato non esseresufficiente una «generica richiesta», essendo, invece, necessaria una«formale domanda» ed ha incentrato la propria motivazione sul fatto che idocumenti prodotti dall’attore [OSCURATO:PERSONA] in primo grado e richiamati in appellonon erano idonei a dimostrare l’avvenuta presentazione di una formaledomanda; -) così argomentando circa la inidoneità dei documenti prodottoa dimostrare la presentazione della domanda, la corte territoriale avrebbeintrodotto una nuova ratio decidendi, dunque travalicando i limiti delladeclaratoria di cui all’art. 348-bis e 348-ter c.p.c., in definitiva incorrendo inviolazione del diritto della parte al doppio grado di giudizio di merito.4.1. In disparte il pur non marginale rilievo per cui vengono evocati“documenti” in maniera puramente generica ed assertiva, il motivo èinfondato.4.2. Dalla lettura dell’impugnata ordinanza risulta che la corte di meritoha espressamente rilevato che l’allora appellante, oggi ricorrente, “non hacolto il senso” della motivazione resa in prime cure dal tribunale; ne derivache, come espressamente precisato nella motivazione dell’ordinanza, lestatuizioni della corte territoriale si limitano a chiarire, ribadendola, lamotivazione resa dal giudice di prime cure, senza introdurre alcun profilo dinovità.5. Con il quinto motivo, dedotto avverso la sentenza di prime cure, ilricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto(art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c.) con riferimento agli artt. 447 bis, 1°comma e 420, 5° comma c.p.c.”.Lamenta che il giudice di primo grado, nel non ammettere l’istanza diNumero registro generale 28391/2022Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 22699/2026Data pubblicazione 05/07/2026prova testimoniale avanzata dall’attore [OSCURATO:PERSONA], avrebbe violato le normeprocessuali che disciplinano l’ammissione dei mezzi di prova, in relazionealla presente controversia soggetta allo speciale rito locatizio.5.1. Il motivo, pur dedotto nel rispetto del principio di specificità edautosufficienza, mediante la trascrizione del capitolo di prova per testi, èinfondato.Per costante giurisprudenza di legittimità, la valutazione della provaè riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione ovesorretta da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici, comenella specie (v. p. 8 del ricorso, ove si dà atto che il tribunale ha esclusol’unico capitolo di prova perché generico e valutativo, in quanto volto asollecitare al teste dei meri giudizi, anziché la conferma di circostanzeoggettive sulla convivenza nell’alloggio).La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnataper cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere diriesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suovaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezzagiuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dalgiudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare lefonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, dicontrollarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo icasi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti (v., tra le tante, Cass., n. 34791/2021; Cass., n.21244/2006; Cass., n. 20322/2005; Cass., n. 8932/2006).6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione di norma di diritto (art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c.), conriferimento al combinato disposto degli artt. 13 e 4, comma 1 dellalegge regionale del Piemonte n. 3/2010” e contestualmente sollevaquestione di legittimità costituzionale dei suddetti articoli, in forza deiNumero registro generale 28391/2022Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 22699/2026Data pubblicazione 05/07/2026quali, ed “in mancanza di un’interpretazione costituzionalmenteorientata pure proposta già in primo grado dal sig. [OSCURATO:PERSONA] (...), ilgiudice non potrebbe riconoscere in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA] il diritto alsubentro, in quanto coabitante soltanto di fatto di fatto con il padre almomento del decesso di quest’ultimo, senza che ciò risultasseall’anagrafe”.Lamenta che il giudice di prime cure non ha considerato che ladedotta questione di legittimità costituzionale era “nel senso dievidenziare il carattere non giustificato della non considerazione delfamiliare convivente di fatto prima della morte del conduttore nellalocazione “pubblica”, a differenza che in quella privata.6.1. Osserva il Collegio che, con motivazione scevra da vizi logico-giuridici, il giudice di prime cure ha considerato irrilevante la questionedi illegittimità costituzionale, per la sua erronea impostazione da partedell’allora attore, odierno ricorrente, dato che all’esito del giudizio erarisultata del tutto indimostrata la situazione di fatto posta a suofondamento, rectius, la circostanza della effettiva convivenza di fattodell’allora attore con i genitori, residenti nell’alloggio di edilizia pubblica.Aggiungasi, invero, che la questione è anche manifestamenteinfondata.Come condivisibilmente evidenziato dal controricorrente, l'accessoall'edilizia residenziale pubblica deve avvenire nel rispetto di procedureconcorsuali e graduatorie, per tutelare la posizione di tutti i soggettibisognosi di alloggio, nel bilanciamento con la scarsa disponibilità deglistessi, che devono essere equamente assegnati a coloro cheeffettivamente ne hanno diritto.Pertanto, le disposizioni normative, della cui illegittimità il ricorrentesi duole, che richiedono il requisito della stabile convivenzaanagraficamente comprovata e la formale autorizzazioneall'ampliamento del nucleo familiare, sono, invero, legittimamenteNumero registro generale 28391/2022Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 22699/2026Data pubblicazione 05/07/2026finalizzate a garantire la trasparenza nelle assegnazioni, a prevenireeventuali abusi ed a consentire all'ente gestore di verificarecostantemente la permanenza dei requisiti in capo agli assegnatari e ailoro nuclei, assicurando che gli alloggi pubblici siano destinati a chi neha effettivamente titolo.Per le medesime ragioni, dunque, è infondato anche il motivo,correlato alla questione di costituzionalità proposta, giacché il giudice diprime cure si è pronunciato conformemente alla summenzionatanormativa.7. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato.8. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza (rispetto alle conclusioni del controricorso, incui viene chiesta la condanna del ricorrente alle spese di giudizio, “oltreoneri riflessi”, valga richiamare il principio posto da Cass., n. 4399/2025,secondo cui “In tema di compensi professionali spettanti agli avvocatiinterni alle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati ratione temporisdall'art. 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005, gli oneri contributivisono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importiriconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché - trattandosi disomme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprioente di appartenenza - è infondata la pretesa della P.A. di ottenere acarico della controparte soccombente il pagamento degli oneri riflessi”). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 percompensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi,liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellaNumero registro generale 28391/2022Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 22699/2026Data pubblicazione 05/07/2026sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione l’8 aprile 2026.Il PresidenteLINA RUBINO
Sentenza Cassazione n. 22699/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris