CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27973/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ucyo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ci/ha concluso chiedendo ud)tó il difensore 1s2te ey7„,A.. I 1-...../d~c, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ha rideterminato, riducendola, la durata delle pene accessoria fallimentari, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1. Col primo motivo deduce violazione di legge, vizio di motivazione in relazione all'articolo 157 cod. pen., per non avere la Corte d'appello rilevato l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. In particolare, assume che si sarebbe potuto giungere a tale conclusione previa esclusione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale contestata all'imputato, perché, proseguendo nello stesso solco valutativo del tribunale, che ha posto il reato per cui si procede in relazione con i precedenti penali risultanti a carico dell'imputato, di cui uno per bancarotta fraudolenta risalente al 2008 (fallimento 2006), in tal modo riconoscendo il legame esistente tra i precedenti penali afferenti fatti tutti legati alla gestione della società di famiglia del Bersana ) dichiarata fallita nell'anno 2006/ ai quali ineriscono quelli della nuova società [OSCURATO:SOCIETA] oggetto del presente procedimento, si sarebbe piuttosto potuto giungere a riconoscere il vincolo della continuazione tra le due bancarotte. Indiila difesa insiste per l'esclusione della suddetta recidiva confermata dalla Corte d'appello evidenziando come/ peraltro,essa non abbia avuto, di fatto, alcun ruolo nella determinazione della pena finale (essendo state le attenuanti concesse con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti) e come la stessa non potesse comunque essere contestata perché i due fatti di bancarotta erano collegati dal vincolo della continuazione. I giudici del merito avrebbero dovuto quindi tener conto del profilo della continuazione esistente tra i reati ed escludere la recidiva anche in considerazione del nuovo percorso di vita intrapreso dall'imputato. 2.2. Col secondo motivo deduce vizio argomentativo per avere la Corte di appello omesso di valutare quanto dedotto dalla difesa in ordine al ruolo di amministratore di fatto dell'imputato e soprattutto alla durata di tale carica; ed invero,già nell'atto di appello si era segnalato che il Besana, già dal mese di ottobre 2007 - i fatti distrattivi riguardano un periodo successivo - non aveva più alcun ruolo all'interno della società fallita; anche il curatore del fallimento aveva riferito che egli si era reso irreperibile dal mese di ottobre 2007; il motivo di tale disinteresse riguardava un altro procedimento penale ove lui era parte offesa per il reato di truffa 2 che lo aveva posto in una situazione di grave preoccupazione; sicché, essendo i beni pignorati stati distratti, secondo l'impostazione accusatoria, nel Febbraio 2008, la condotta illecita non può essere ascritta all'imputato perché all'epoca egli si era già dileguato. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato con la memoria pervenuta in atti ha illustrato i motivi di ricorso riportandosi a quanto dedotto e insistendo nell'accoglimento dell'impugnazione. 4.11 ricorso è inammissibile. 4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Risulta infatti corretto il calcolo della prescrizione svolto in sentenza - non contestato - tenendo presente la ritenuta recidiva, della quale si lamenta la mancata esclusione sulla base di argomenti del tutto destituiti di fondamento. Ed invero - di là del rilievo che la recidiva non risulta comunque oggetto di specifica doglianza in appello sicché la censura svolta al riguardo nella presente sede è inammissibile anche sotto tale profilo ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. - è evidente l'inconferenza assoluta delle ragioni addotte a sostegno della richiesta di esclusione della recidiva, dal momento che essa, da un lato, fa leva - nonostante l'antecedenza del primo fallimento risalente a due anni prima di quello oggetto del presente procedimento, costituente peraltro l'unico dato posto a disposizione - proprio su uno dei precedenti penali per bancarotta fraudolenta che correttamente era stato posto a base della ravvisata recidiva, e, dall'altro, assume, in netto contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, che in caso di giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche alla recidiva, di questa non si deve tener conto ai finì del calcolo del termine di prescrizione (cfr., tra tutte, Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059 secondo cui ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorchè sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato; sicché a maggior ragione la regola indicata vale in caso di giudizio di equivalenza). In ogni caso, pur potendo trovare applicazione l'istituto della continuazione in caso di concorso di reati di bancarotta relativi a procedure concorsuali diverse, la questione non risulta specificamente posta nel giudizio di appello, e viene qui devoluta genericamente. 4.2.11 secondo motivo è inammissibile per aspecificità e perché devolve al giudizio di questa Corte valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. La corte territoriale, rispetto al motivo articolato in appello in maniera alquanto diversa - che/secondo quanto si riporta nella motivazione dalla stessa emessais'incentrava sulla contestazione della qualifica di amministratore dì fatto attribuita al ricorrente - aveva evidenziato come il Besana - marito della socia [OSCURATO:PERSONA] - fosse stato l'amministratore di fatto della società dalla data della sua costituzione fino al fallimento e nel ricostruire con dovizia di particolari tale suo ruolo ha anche fatto riferimento alle dichiarazioni all'epoca rese dal ricorrente al curatore, dalle quali emerge che lo stesso Besana ebbe a riferire di interlocuzioni intervenute nel 2008 — ossia in epoca successiva a quella in cui la difesa colloca la sua sparizione - con il commercialista della società. Le nuove circostanze di fatto evidenziate in ricorso, tese a dimostrare la estraneità dell'imputato ai fatti, rendono, dunque, palesemente inammissibile il motivo che si articola intorno ad esse sia perché introduttivo di questione nuova sia perché vertente in fatto. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som