CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27898/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte Rep. ORDINANZA INTERLOCUTORIA nel procedimento iscritto al numero 6880 del ruolo generale dell'anno 202E, pendente tra [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo -ricorrente- e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- per la correzione - di ufficio - di errore materiale contenuto nell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 6225/2022, pubblicata in data 24 febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ragioni della decisione 2_, Ric. n. 6880/202,[OSCURATO:PERSONA]. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ord. interlocutoria - Pagina 1 di 2 Poiché l'avviso di fissazione dell'odierna adunanza camerale per la decisione sul procedimento avviato di ufficio per la correzione di errore materiale contenuto nell'ordinanza indicata in oggetto non risulta comunicato a tutte le parti, ma solo alla parte ricorrente, la Corte ritiene necessario rinviare a nuovo ruolo, per consentire alla Cancelleria di provvedere alla comunicazione di detto avviso a tutte le parti costituite. per questi motivi La Corte: - dispone il rinvio a nuovo ruolo della trattazione. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 12 luglio 202