CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 17368/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto della Corte di Appello di Catanzaro dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato il decreto con cui, in data 22.12.2021, il Tribunale calabro, accogliendo la richiesta del PM, aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di sicurezza della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno, per la durata di anni 5; 2. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e difetto assoluto di motivazione: rileva che la Corte di appello ha confermato il decreto del Tribunale dando atto della attualità della pericolosità sociale del ricorrente senza dar conto ci egli elementi su cui ha fondato tale giudizio, limitandosi a richiamare quelli già stimati in sede di riesame e riferiti a fatti lontani negli anni ma, ciò non di meno, giudicati idonei a giustificare la adozione della misura di prevenzione; aggiunge che, al di là della loro risalenza nel tempo, anche il richiamo operato agli episodi del 2016 risulta di fatto sterile e sostanzialmente inconsistente, comunque non in grado di dimostrare un profilo di pericolosità effettiva ed attuale; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per la inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che il ricorso lamenta unicamente l'insussistenza del requisito della attualità della pericolosità su cui, tuttavia, la Corte di Appello ha motivato in maniera analitica con riferimento alla stabilità del vincolo ed alla non eccessiva risalenza degli episodi rivelatori della appartenenza del Barbieri al sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Nell'adottare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, il Tribunale aveva effettivamente preso in esame la circostanza, dedotta dalla difesa, secondo cui la misura cautelare adottata nell'ambito del procedimento penale sulle cui risultanze il PM aveva instaurato il parallelo procedimento ai sensi del D. Lg.vo 159 del 2011, era stata tuttavia revocata all'esito del riesame; il primo giudice aveva tuttavia stimato la revoca della misura personale non decisiva, sia in considerazione della autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale, sia, anche, perché - a suo avviso - lo stesso tenore del provvedimento del giudice del riesame consentiva di apprezzare l'esistenza di seri indici militanti per la affiliazione del ricorrente al sodalizio, evocando, in particolare, le dichiarazioni della testimone di giustizia Melana, quelle dei collaboratori Mantella e Moscato e le risultanze della attività di captazione. Con l'atto di appello, la difesa aveva tuttavia evidenziato che proprio la revoca - motivata con la inadeguatezza della provvista indiziaria - del provvedimento custodiale, che era stato adottato sul presupposto della ritenuta esistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., avrebbe dovuto comportare la venuta meno degli elementi su cui era stata formulata la diagnosi di pericolosità qualificata e, pertanto, la impossibilità di adottare un provvedimento di prevenzione sulla scorta di quegli stessi presupposti fattuali.2. La Corte di appello, nel replic3re alla difesa, ha a sua volta laconicamente insistito sulla autonomia del giudizio c prevenzione rispetto a quello penale (cfr., pag. 2 del decreto) non tenendo conto, tuttavia, che, quando i fatti sintomatici della pericolosità sociale non siano stati oggetto di un precedente accertamento ma, anzi, e come nel caso di specie, siano stati al contrario giudicati inidonei a fondare una provvista indiziaria tale da giustificare la adozione di una misura cautelare, sarebbe stato quantomeno necessario motivare in maniera ben più incisiva sul perché, ciò non di meno, quegli stessi fatti avrebbero conservato una rilevanza sotto il profilo del giudizio di prevenzione e della attualità della pericolosità sociale del proposto. La Corte territoriale, invece, ha richiamato, a fondamento della sua diagnosi, quegli stessi elementi e, in particolare, le propalazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, il Tribunale del Riesame, nel provvedimento allegato agli atti e di cui il decreto impugnato ha dato conto, aveva ritenuto del tutto generiche quanto alla prova della partecipazione del ricorrente al sodalizio e che, lungi dal dar conto di condotte effettivamente sintomatiche in tal senso, si risolvono in un "... giudizio personale, sintetico e sommario, sull'esistenza della partecipazione stessa" (cfr., pag. 5 dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). In ogni caso, la motivazione del provvedimento impugnato non si confronta adeguatamente con la considerazione, pure evincibile dalla ordinanza appena richiamata, secondo cui le condotte evocate nelle conversazioni captate dagli investigatori, evocherebbero fatti risalenti al 1993, laddove, per altro verso, l'ultimo procedimento penale a carico del Barbieri è relativo a fatti di coltivazione di sostanze stupefacenti e di detenzione di armi, a loro volta risalenti, entrambi, al 2016. Né, d'altra parte, può integrare una reale motivazione sul carattere attuale della pericolosità del proposto, il solo ed esclusivo riferimento alla natura tendenzialmente stabile dei sodalizi di stampo mafioso ed alla ritenuta conseguente "... presunzione di permanenza della partecipazione" (cfr., pag. 3 del provvedimento impugnato). 3. Non è evidentemente in discussione il principio secondo cui, in tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità del proposto, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati, con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività, quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per addivenire ad una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità (cfr., Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, Staniscia, Rv. 282655 01; Sez. 2 - , n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862 - 01; Sez. 2 - , n. 25042 del 28/04/2022, Amandonico, Rv. 283559 - 03 in cui la Corte ha ribadito che giudizio di prevenzione è funzionale a valutare la condizione di pericolosità sociale del prevenuto e non presuppone un compiuto accertamento della responsabilità penale, affermando tale principio in una fattispecie in cui il giudizio di pericolosità era stato fondato sulla valutazione di atti di indagine e non su sentenze di condanna o, anche, di proscioglimento). E, tuttavia, se è vero che il giudice della prevenzione può ricostruire in via autonoma la rilevanza penale dei fatti accertati in sede penale anche qualora non abbiano dato luogo ad una sentenza di condanna, questa possibilità viene meno nel caso in cui sia stata emessa una sentenza irrevocabile di assoluzione, poiché la negazione penale di un fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità (cfr., Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496 - 01; cfr., anche, Sez. 2, n. 19880 del 29/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276917 - 01, in cui la Corte ha affermato che, ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione di misure di prevenzione, è legittimo avvalersi di elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali, anche nel caso di processi definiti con sentenza di assoluzione irrevocabile, senza, peraltro, poter effettuare una rilettura degli stessi elementi in termini del tutto divergenti sul piano del loro significato, valorizzandoli in chiave accusatoria secondo criteri già giudicati incongrui nel processo penale). Allo stesso modo, se deve condividersi la considerazione secondo cui gli elementi per formulare un giudizio di pericolosità ben possono essere desunti da procedimenti in corso e non ancora definiti con sentenze passate in giudicato, deve convenirsi nel senso che, ai fini del giudizio di pericolosità del proposto (in quel caso, come in quello che ci occupa, quale indiziato di appartenenza ad un'associazione mafiosa), il giudice della prevenzione non può utilizzare, ove non sopraggiungano ulteriori incrementi cognitivi, i medesimi elementi indizianti che, in sede cautelare penale, sono stati ritenuti inidonei a configurare un quadro gravemente indiziario ai fini della qualificazione della medesima condotta come concorso esterno in associazione mafiosa (cfr., in tal senso, Sez. 1, n. 21735 del 20/02/2019, Crocé, Rv. 276400 - 01). Per altro verso, è noto che, per l'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto (cfr., Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, Gattu ;o, Rv. 271511 - 01 che, in motivazione, hanno precisato che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità). 4. Il decreto impugnato non si è attenuto ai principi sopra richiamati imponendosi, perciò, l'annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro. P.Q.M. annulla il decreto impugnato, con rinvio per nu