CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 44558/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 del TRIBUNALE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Lucca, indicata in epigrafe, con la quale è stata applicata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. la pena concordata dalle parti in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti di cui agli artt.110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Lucca il 3 marzo 2023; ritenuto che il primo motivo di ricorso (omessa indicazione dell'insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.) è censura non deducibile ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge n.103/2017); considerato che il secondo motivo di ricorso (omessa motivazione della confisca del denaro in sequestro) risulta manifestamente infondato alla luce della motivazione espressa con riferimento alla mancata giustificazione del possesso di somma ingente, in linea con l'orientamento interpretativo della Corte di legittimità (Sez. 4, n.20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248 - 01); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 o