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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 33984/2026

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so la sentenza del 20/12/2024 del TRIBUNALE di CROTONEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza del 20/12/2024il Tribunale di Crotone in composizionemonocratica ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione dicui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 - per aver portato fuori dalla propriaabitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico da taglio e puntadella lunghezza complessiva di cm. 17,5, di cui 7,7 di lama - e per l’effetto,concesse le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 4 terzocomma legge 110 del 1975, lo ha condannato alla pena di euro 667,00 diammenda, oltre al pagamento delle spese processuali; con confisca e distruzionedel coltello in sequestro; la Corte territoriale, con provvedimento del23/02/2026, ha trasmesso la proposta impugnazione a questa Corte.2.

Impugna la decisione di condanna [OSCURATO:PERSONA], con il patrociniodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dolendosi sia della mancata assoluzione dell’imputato,in ragione della errata valutazione delle prove emerse, sia della omessaapplicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. e della mancataconcessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.3.

Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure nonconsentite, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali,precipuamente incentrati sulla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda.Quanto alla questione inerente alla richiesta di assoluzione, infatti, la difesa silimita a rappresentare come si trattasse di un coltello asseritamente condottonella pubblica via per ragioni di lavoro.Ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuitàdel fatto, poi, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenzadi uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., considerato,evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.273678).Ebbene, il Tribunale ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio dequo, in ragione della presenza – a carico dell’imputato – di numerosi pregiudizipenali per reati anche gravi, circostanza evocativa della natura non episodicadella condotta ascritta.

A fronte di tali argomentazioni – esaustive e lineari, oltreche prive di incongruenze di carattere logico – la difesa spende argomentazionireiterative e fattuali, denunciando anche inesistenti difetti della strutturamotivazionale.Per ciò che attiene all’invocato beneficio della sospensione condizionaledella pena, punto sul quale la difesa lamenta un vuoto argomentativo, devericordarsi che - secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte - non ècensurabile nel giudizio di legittimità la sentenza che non motivi espressamentesu una specifica deduzione difensiva, allorquando le ragioni poste a fondamentodella decisione assunta risultino adeguatamente esplicitate, all’internodell’apparato motivazionale complessivamente considerato (Sez. 5, n. 6746 del13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013,Caniello, Rv. 256340; da ultimo Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, Rv.284096, a mente della quale: ‹‹Non è censurabile, in sede di legittimità, lasentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzioneprospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessivastruttura argomentativa della sentenza››).Nella concreta fattispecie, il Tribunale ha fatto espresso riferimento aiprecedenti penali gravanti sul soggetto, così implicitamente mostrando diritenere quest’ultimo non meritevole del beneficio in parola.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento diuna somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so la sentenza del 20/12/2024 del TRIBUNALE di CROTONEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 20/12/2024il Tribunale di Crotone in composizionemonocratica ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione dicui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 - per aver portato fuori dalla propriaabitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico da taglio e puntadella lunghezza complessiva di cm. 17,5, di cui 7,7 di lama - e per l’effetto,concesse le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 4 terzocomma legge 110 del 1975, lo ha condannato alla pena di euro 667,00 diammenda, oltre al pagamento delle spese processuali; con confisca e distruzionedel coltello in sequestro; la Corte territoriale, con provvedimento del23/02/2026, ha trasmesso la proposta impugnazione a questa Corte.2. Impugna la decisione di condanna [OSCURATO:PERSONA], con il patrociniodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dolendosi sia della mancata assoluzione dell’imputato,in ragione della errata valutazione delle prove emerse, sia della omessaapplicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. e della mancataconcessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure nonconsentite, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali,precipuamente incentrati sulla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda.Quanto alla questione inerente alla richiesta di assoluzione, infatti, la difesa silimita a rappresentare come si trattasse di un coltello asseritamente condottonella pubblica via per ragioni di lavoro.Ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuitàdel fatto, poi, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenzadi uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., considerato,evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.273678).Ebbene, il Tribunale ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio dequo, in ragione della presenza – a carico dell’imputato – di numerosi pregiudizipenali per reati anche gravi, circostanza evocativa della natura non episodicadella condotta ascritta. A fronte di tali argomentazioni – esaustive e lineari, oltreche prive di incongruenze di carattere logico – la difesa spende argomentazionireiterative e fattuali, denunciando anche inesistenti difetti della strutturamotivazionale.Per ciò che attiene all’invocato beneficio della sospensione condizionaledella pena, punto sul quale la difesa lamenta un vuoto argomentativo, devericordarsi che - secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte - non ècensurabile nel giudizio di legittimità la sentenza che non motivi espressamentesu una specifica deduzione difensiva, allorquando le ragioni poste a fondamentodella decisione assunta risultino adeguatamente esplicitate, all’internodell’apparato motivazionale complessivamente considerato (Sez. 5, n. 6746 del13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013,Caniello, Rv. 256340; da ultimo Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, Rv.284096, a mente della quale: ‹‹Non è censurabile, in sede di legittimità, lasentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzioneprospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessivastruttura argomentativa della sentenza››).Nella concreta fattispecie, il Tribunale ha fatto espresso riferimento aiprecedenti penali gravanti sul soggetto, così implicitamente mostrando diritenere quest’ultimo non meritevole del beneficio in parola.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento diuna somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]