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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10590/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari che ha confermato la pronunzia di condanna di primo grado per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n.2 cod. pen.

Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione alla valenza probatoria riconosciuta agli accertamenti tecnici è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata che , con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare ultima pagina della sentenza ) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato.

Il motivo non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte, richiamata in sentenza secondo cui in tema di indagini genetiche, l'eccepita inosservanza delle regole procedurali prescritte dai protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e prelievo del DNA non comporta l'inutilizzabilità del dato probatorio ove non si dimostri che la violazione abbia condizionato in concreto l'esito dell'esame genetico comparativo fondante il giudizio di responsabilità. (Sez. 6 n. 15140 del 24/02/2022, Neagu, Rv. 283144).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Il,glier-eensore [OSCURATO:PERSONA] ente C [OSCURATO:PERSONA] tanislao Scarlini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari che ha confermato la pronunzia di condanna di primo grado per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n.2 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione alla valenza probatoria riconosciuta agli accertamenti tecnici è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata che , con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare ultima pagina della sentenza ) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato. Il motivo non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte, richiamata in sentenza secondo cui in tema di indagini genetiche, l'eccepita inosservanza delle regole procedurali prescritte dai protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e prelievo del DNA non comporta l'inutilizzabilità del dato probatorio ove non si dimostri che la violazione abbia condizionato in concreto l'esito dell'esame genetico comparativo fondante il giudizio di responsabilità. (Sez. 6 n. 15140 del 24/02/2022, Neagu, Rv. 283144). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Il,glier-eensore [OSCURATO:PERSONA] ente C [OSCURATO:PERSONA] tanislao Scarlini
Sentenza Cassazione n. 10590/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris