CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 35756/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avy{so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte di appello di Firenze, emessa in data 18/01/2024 è inammissibile per tardività essendo stato proposto oltre il termine di legge in data 03/04/2024, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. La motivazione è stata depositata entro il termine stabilito di giorni trenta con conseguente scadenza del termine utile per impugnare (quarantacinque giorni) il giorno 2 aprile 2024, ex art. 585, lett. c), c.p.p. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]