CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 13105/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 16610 /201 4 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, viale Parioli n. 43 , presso quest’ultimo ( con indirizzo PEC : [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) in personadel legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa comeda procura speciale in atti dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso la stessa in Ferrara, via degli Spadari n. 3 (PEC : [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente - Oggetto:definizione d.L.n. 119/18 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el l ’[OSCURATO:PERSONA]. 170 / 02 / 1 3 depositata il 16 / 12 / 201 3 non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: -con la sentenza di cui sopra il giudice di appello ha respinto l’app ello delcontribuente e quindi confermato la p ronuncia della CTP che aveva sancito la l egittimità de gli att i impugnat i , plurimi provvedimenti di fermoamministrativo per somme dovute a titolo di IRPEF, IVA ed IRAP peri periodi d’imposta 2000, 2003, 2005 e 2006; -avverso detta sentenza propone ricorso per c assazione il [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a sei m otiv i ; il Riscossore resiste con controricorso; -in data 23 settembre 2021 il contribuente depositava istanza di cessazionedella materia del contendere con annessa documentazione; -all’adunanza camerale del 29 settembre 2021 la Corte rilevava l’adesionedel contribuente alla c.d. “rottamazione ter”, di cui all’art. 3 c.1 del d.L. n. 119 del 2018 come convertito in L. n. 136 del 2018 e disponeval’acquisizione di chiarimenti presso il Riscossore in ordine al perfezionamentodella ridetta procedura; -il Riscossore ha quindi depositato memoria illustrativa autorizzata e documentazione; -il contribuente ha depositato istanza e annessa documentazione, in forzadella quale chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio; Consideratoche: -come si evince dalla memoria depositata da Agenzia delle Entrate Riscossionein data 20 febbraio 2024, l ’ U fficio competente dell a stessa ha comunicato che alla data del 13/05/2022 il contribuente [OSCURATO:PERSONA] in regola con i pagamenti e che aveva regolarizzato la sua situazionedebitoria. Ad oggi , pertanto , i tributi oggetto del presente contenzioso risultano estinti , come documenta l’ estratto di ruolo aggiornatoprodotto in atti ; il contribuente ha aderito alla definizione agevolatadi cui all'art. 6 comma terzo del del d. L . n. 193 del 2016 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 e, con la memoria ha chiesto dichiararsi "cessata la materia del contendere"; - conclusivamente, trovano applicazione principi già enunciati da questa C orte ( Cass. n. 24083 del 2018), secondo i quali in presenza delladichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata conimpegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudiziodi cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiaratala cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamentointegrale del debito rateizzato; -il giudizio va quindi estinto; le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 46, comma3, del decreto legislativo n. 546/1992(Cass., 31 marzo 2023, n.9088); -infine, va rilevato che l’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenzadei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.,7 dicembre 2018, n. 31732). C