CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 44771/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 334 e 336 cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione, rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi e dieci giorni di reclusione in ragione del proscioglimento da una concorrente contravvenzione. Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela manifestamente infondato in relazione alla corretta applicazione fatta dalla Corte di merito dell'art. 81 cpv. cod. pen. rispetto all'invocata continuazione esterna tra fatti e situazioni nella fattispecie occasionali e non legate da alcun disegno unitario rispetto a quelle oggetto di pregresso giudizio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 7 ottobre 2022 Il consigliere estersore [OSCURATO:PERSONA] VillQili a Petr iellj D E [OSCURATO:PERSONA] CANC13.111 lA 24