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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 289/2005

ECLI:EU:T:2005:459
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 14 dicembre 2005 − [OSCURATO:SOCIETA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (CARPOVIRUSINE) (Causa T‑169/04) «[OSCURATO:SOCIETA] comunitario — Procedimento di opposizione — Richiesta di marchio comunitario denominativo CARPOVIRUSINE — [OSCURATO:SOCIETA] nazionale denominativo anteriore CARPO — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94» [OSCURATO:SOCIETA] comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchi denominativi CARPOVIRUSINE e CARPO [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 71‑72) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione 4 marzo 2004 della prima commissione di ricorso dell’UAMI (procedimento R 289/2003‑1), relativo ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] Dati relativi alla causa Richiedente il marchio comunitario:

[OSCURATO:SOCIETA]

[OSCURATO:SOCIETA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:SOCIETA] denominativo «CARPOVIRUSINE» – domanda n. 1422641, depositata per prodotti della classe 5 (insetticidi ecc.) Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione:

[OSCURATO:PERSONA]

[OSCURATO:SOCIETA] o segno rivendicato in sede di opposizione: [OSCURATO:SOCIETA] nazionale e internazionale denominativo «CARPO» per prodotti della classe 5 Decisione della divisione di opposizione: Diniego di registrazione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] ricorso è respinto.

La ricorrente è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 14 dicembre 2005 − [OSCURATO:SOCIETA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (CARPOVIRUSINE) (Causa T‑169/04) «[OSCURATO:SOCIETA] comunitario — Procedimento di opposizione — Richiesta di marchio comunitario denominativo CARPOVIRUSINE — [OSCURATO:SOCIETA] nazionale denominativo anteriore CARPO — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94» [OSCURATO:SOCIETA] comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchi denominativi CARPOVIRUSINE e CARPO [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 71‑72) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione 4 marzo 2004 della prima commissione di ricorso dell’UAMI (procedimento R 289/2003‑1), relativo ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] Dati relativi alla causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:SOCIETA] denominativo «CARPOVIRUSINE» – domanda n. 1422641, depositata per prodotti della classe 5 (insetticidi ecc.) Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] o segno rivendicato in sede di opposizione: [OSCURATO:SOCIETA] nazionale e internazionale denominativo «CARPO» per prodotti della classe 5 Decisione della divisione di opposizione: Diniego di registrazione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] ricorso è respinto. La ricorrente è condannata alle spese.
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