Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 289/2005
ECLI:EU:T:2005:459
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 14 dicembre 2005 − [OSCURATO:SOCIETA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (CARPOVIRUSINE)
(Causa T‑169/04)
«[OSCURATO:SOCIETA] comunitario — Procedimento di opposizione — Richiesta di marchio comunitario denominativo CARPOVIRUSINE — [OSCURATO:SOCIETA]
nazionale denominativo anteriore CARPO — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
[OSCURATO:SOCIETA] comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o
simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchi denominativi CARPOVIRUSINE e CARPO [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 71‑72)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione 4 marzo 2004 della prima commissione di ricorso dell’UAMI (procedimento R 289/2003‑1),
relativo ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA]
Dati relativi alla causa
Richiedente il marchio comunitario:
[OSCURATO:SOCIETA]
[OSCURATO:SOCIETA] comunitario di cui trattasi:
[OSCURATO:SOCIETA] denominativo «CARPOVIRUSINE» – domanda n. 1422641, depositata per prodotti della classe 5 (insetticidi ecc.)
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione:
[OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:SOCIETA] o segno rivendicato in sede di opposizione:
[OSCURATO:SOCIETA] nazionale e internazionale denominativo «CARPO» per prodotti della classe 5
Decisione della divisione di opposizione:
Diniego di registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
[OSCURATO:PERSONA] ricorso è respinto.
La ricorrente è condannata alle spese.