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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 14847/2022

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e Ud. 09/02/2022 ORDINANZA CC sul ricorso 18581-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro 2022 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 512 COSSERIA n.2, presso lo [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18581/2016 rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sezionale 512/2022 Numero di raccolta generale 14847/2022 GRUOSSO; Data pubblicazione 10/05/2022 - controricorrente - avverso la sentenza n. 19/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 27/01/2016 R.G.N. 1279/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18581/2016 Numero sezionale 512/2022 Numero di raccolta generale 14847/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 27 gennaio 2016 la Corte d’Appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], agente di polizia municipale del COMUNE di SALERNO (in prosieguo: il COMUNE), per l’accertamento del diritto a percepire la indennità di disagio nelle mensilità di marzo, aprile e maggio dell’anno 2013. 2.La Corte territoriale osservava che il CCNL 1° aprile 1999 del comparto Regioni ed [OSCURATO:PERSONA] demandava alla contrattazione integrativa decentrata il compito di regolare fattispecie, criteri, valori e procedure per compensare l’esercizio di attività in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C; l’articolo 10 del CCDI del COMUNE, approvato con delibera di Giunta nr. 350/2007, aveva individuato le figure professionali cui corrispondere la indennità. 3.La disposizione dell’articolo 54 D.Lgs. nr. 150/2009 aveva tuttavia previsto la cessazione automatica ex lege alla data del 31 dicembre 2012 degli istituti non previsti dalla contrattazione nazionale, quali quello in considerazione, che comportassero oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

Tale cessazione operava indipendentemente dal fatto che a tale data fosse stata approvata la contrattazione integrativa decentrata per gli anni successivi. 4.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in un’unica ragione di censura, cui il COMUNE ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo la parte ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 54 D.Lgs nr.150/2009 e delle norme contrattuali, censurando la statuizione del giudice dell’appello nella parte in cui qualificava l’indennità di disagio come istituto economico non previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e comportante oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale.

Ha dedotto che, contrariamente a F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18581/2016 Numero sezionale 512/2022 Numero di raccolta generale 14847/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 quanto ritenuto dal giudice dell’appello, l’indennità trovava titolo nell’articolo 17, comma due lettera e), del CCNL del comparto [OSCURATO:PERSONA] 1998/2001 e nell’articolo 10 CCDI 2006/2007 e che i fondi per il suo finanziamento erano costituiti dalle risorse previste dall’articolo 15 dello stesso CCNL. 2.Si espone, altresì, che il contratto integrativo del COMUNE relativo agli anni 2013-2015 era stato sottoscritto il 27 dicembre 2013 e che in esso si dava atto, all’articolo 17, del mancato accordo sull’istituto della indennità di disagio; si assume che detto contratto integrativo non poteva spiegare efficacia retroattiva dal gennaio 2013, in quanto peggiorativo del trattamento retributivo e, comunque, contrario alla previsione dell’articolo 40, comma quattro, D.Lgs. nr. 165/2001. 3.Il ricorso è infondato, seppure debba essere corretta la motivazione della sentenza impugnata. 4.La disposizione rilevante in causa è invero la norma transitoria di cui all’articolo 65 D.Lgs. nr. 150/2009.

In particolare, a tenore dei commi uno, due e quattro dello stesso articolo, come vigenti ratione temporis : «1.

Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonche' a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto.

2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili. ….

4. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 4.»

5. Il legislatore della riforma del pubblico impiego ha dunque fissato un preciso limite temporale per l’adeguamento dei contratti collettivi integrativi in corso alla data di entrata in vigore dell’intervento legislativo ai nuovi ambiti della contrattazione collettiva ed ai principi di selettività e concorsualità nelle F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18581/2016 Numero sezionale 512/2022 Numero di raccolta generale 14847/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.

6. Detto termine era stabilito per i contratti integrativi decentrati del comparto [OSCURATO:PERSONA] al 31 dicembre 2011 (comma quattro dell’articolo 65 cit.). 7.Contestualmente, la norma ha disciplinato le conseguenze dell’eventuale mancato adeguamento, consistenti nella cessazione di efficacia dei contratti integrativi non adeguati; per i contratti integrativi del comparto REGIONI ed [OSCURATO:PERSONA] l’inefficacia è stata differita al 31 dicembre 2012.

8. Alla cessazione di efficacia si accompagna, altresì, la impossibilità di applicare ulteriormente il contratto integrativo non adeguato; in tal senso, è chiara la previsione del comma due dell’articolo 65, secondo la quale in caso di mancato adeguamento i contratti collettivi integrativi cessano la loro efficacia «e non sono ulteriormente applicabili». 9.Non possono dunque essere invocate, a fronte della disposizione di legge, le eventuali clausole di ultrattività contenute nel contratto integrativo divenuto inefficace; nè la pubblica amministrazione avrebbe potuto disporre, in via provvisoria ed unilaterale, la proroga di efficacia del medesimo contratto integrativo.

10. Come correttamente dedotto dal Comune controricorrente, la erogazione della indennità di disagio dal gennaio 2013 restava priva del necessario titolo contrattuale, non essendo stato adeguato il contratto integrativo. 11.Per costante giurisprudenza di questa Corte, il datore di lavoro pubblico non può attribuire compensi che non siano previsti dalla contrattazione collettiva, neppure se di miglior favore (cfr. Cass.

S.U. n. 21744/2009 ed, in epoca successiva Cass. nr. 3826/2016, Cass. nr. 16088/2016, Cass. nr. 25018/2017, nr. 31387/2019). 12.Non può dunque essere configurato un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire un trattamento economico erogato dal datore di lavoro pubblico in assenza di titolo giustificativo; la pubblica amministrazione è tenuta, infatti, ad attivarsi per far cessare le attribuzioni indebite, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento, ex articolo 97 Cost.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18581/2016 Numero sezionale 512/2022 Numero di raccolta generale 14847/2022 Data pubblicazione 10/05/2022

13. Il ricorso deve esser conclusivamente respinto.

14. Le spese si compensano tra le parti in ragione della incertezza determinata dalla non corretta ricostruzione del quadro normativo nella sentenza impugnata.

15. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.

SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 9 febbraio 2022.

IL PRESIDENTE F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Ud. 09/02/2022 ORDINANZA CC sul ricorso 18581-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro 2022 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 512 COSSERIA n.2, presso lo [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18581/2016 rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sezionale 512/2022 Numero di raccolta generale 14847/2022 GRUOSSO; Data pubblicazione 10/05/2022 - controricorrente - avverso la sentenza n. 19/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 27/01/2016 R.G.N. 1279/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18581/2016 Numero sezionale 512/2022 Numero di raccolta generale 14847/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 27 gennaio 2016 la Corte d’Appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], agente di polizia municipale del COMUNE di SALERNO (in prosieguo: il COMUNE), per l’accertamento del diritto a percepire la indennità di disagio nelle mensilità di marzo, aprile e maggio dell’anno 2013. 2.La Corte territoriale osservava che il CCNL 1° aprile 1999 del comparto Regioni ed [OSCURATO:PERSONA] demandava alla contrattazione integrativa decentrata il compito di regolare fattispecie, criteri, valori e procedure per compensare l’esercizio di attività in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C; l’articolo 10 del CCDI del COMUNE, approvato con delibera di Giunta nr. 350/2007, aveva individuato le figure professionali cui corrispondere la indennità. 3.La disposizione dell’articolo 54 D.Lgs. nr. 150/2009 aveva tuttavia previsto la cessazione automatica ex lege alla data del 31 dicembre 2012 degli istituti non previsti dalla contrattazione nazionale, quali quello in considerazione, che comportassero oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Tale cessazione operava indipendentemente dal fatto che a tale data fosse stata approvata la contrattazione integrativa decentrata per gli anni successivi. 4.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in un’unica ragione di censura, cui il COMUNE ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo la parte ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 54 D.Lgs nr.150/2009 e delle norme contrattuali, censurando la statuizione del giudice dell’appello nella parte in cui qualificava l’indennità di disagio come istituto economico non previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e comportante oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Ha dedotto che, contrariamente a F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18581/2016 Numero sezionale 512/2022 Numero di raccolta generale 14847/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 quanto ritenuto dal giudice dell’appello, l’indennità trovava titolo nell’articolo 17, comma due lettera e), del CCNL del comparto [OSCURATO:PERSONA] 1998/2001 e nell’articolo 10 CCDI 2006/2007 e che i fondi per il suo finanziamento erano costituiti dalle risorse previste dall’articolo 15 dello stesso CCNL. 2.Si espone, altresì, che il contratto integrativo del COMUNE relativo agli anni 2013-2015 era stato sottoscritto il 27 dicembre 2013 e che in esso si dava atto, all’articolo 17, del mancato accordo sull’istituto della indennità di disagio; si assume che detto contratto integrativo non poteva spiegare efficacia retroattiva dal gennaio 2013, in quanto peggiorativo del trattamento retributivo e, comunque, contrario alla previsione dell’articolo 40, comma quattro, D.Lgs. nr. 165/2001. 3.Il ricorso è infondato, seppure debba essere corretta la motivazione della sentenza impugnata. 4.La disposizione rilevante in causa è invero la norma transitoria di cui all’articolo 65 D.Lgs. nr. 150/2009. In particolare, a tenore dei commi uno, due e quattro dello stesso articolo, come vigenti ratione temporis : «1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonche' a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto. 2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili. …. 4. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 4.» 5. Il legislatore della riforma del pubblico impiego ha dunque fissato un preciso limite temporale per l’adeguamento dei contratti collettivi integrativi in corso alla data di entrata in vigore dell’intervento legislativo ai nuovi ambiti della contrattazione collettiva ed ai principi di selettività e concorsualità nelle F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18581/2016 Numero sezionale 512/2022 Numero di raccolta generale 14847/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi. 6. Detto termine era stabilito per i contratti integrativi decentrati del comparto [OSCURATO:PERSONA] al 31 dicembre 2011 (comma quattro dell’articolo 65 cit.). 7.Contestualmente, la norma ha disciplinato le conseguenze dell’eventuale mancato adeguamento, consistenti nella cessazione di efficacia dei contratti integrativi non adeguati; per i contratti integrativi del comparto REGIONI ed [OSCURATO:PERSONA] l’inefficacia è stata differita al 31 dicembre 2012. 8. Alla cessazione di efficacia si accompagna, altresì, la impossibilità di applicare ulteriormente il contratto integrativo non adeguato; in tal senso, è chiara la previsione del comma due dell’articolo 65, secondo la quale in caso di mancato adeguamento i contratti collettivi integrativi cessano la loro efficacia «e non sono ulteriormente applicabili». 9.Non possono dunque essere invocate, a fronte della disposizione di legge, le eventuali clausole di ultrattività contenute nel contratto integrativo divenuto inefficace; nè la pubblica amministrazione avrebbe potuto disporre, in via provvisoria ed unilaterale, la proroga di efficacia del medesimo contratto integrativo. 10. Come correttamente dedotto dal Comune controricorrente, la erogazione della indennità di disagio dal gennaio 2013 restava priva del necessario titolo contrattuale, non essendo stato adeguato il contratto integrativo. 11.Per costante giurisprudenza di questa Corte, il datore di lavoro pubblico non può attribuire compensi che non siano previsti dalla contrattazione collettiva, neppure se di miglior favore (cfr. Cass. S.U. n. 21744/2009 ed, in epoca successiva Cass. nr. 3826/2016, Cass. nr. 16088/2016, Cass. nr. 25018/2017, nr. 31387/2019). 12.Non può dunque essere configurato un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire un trattamento economico erogato dal datore di lavoro pubblico in assenza di titolo giustificativo; la pubblica amministrazione è tenuta, infatti, ad attivarsi per far cessare le attribuzioni indebite, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento, ex articolo 97 Cost.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18581/2016 Numero sezionale 512/2022 Numero di raccolta generale 14847/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 13. Il ricorso deve esser conclusivamente respinto. 14. Le spese si compensano tra le parti in ragione della incertezza determinata dalla non corretta ricostruzione del quadro normativo nella sentenza impugnata. 15. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 9 febbraio 2022. IL PRESIDENTE F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M
Sentenza Cassazione n. 14847/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris