CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 luglio 2026
Cassazione n. 24251/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentate e difese dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -Ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], inpersona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] -Controricorrenteavverso la sentenza n. 1207/2023 della Corte di giustizia tributaria di IIgrado della Toscana, pubblicata il 1.12.2023;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 24 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA],Dalla pronuncia impugnata e dagli atti difensivi delle parti si evince cheil 15 dicembre 2020 l’Amministrazione doganale notificò alla società, già inliquidazione e poi cancellata, nonché alla socia [OSCURATO:PERSONA], l’avvisoRGN 3492/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 3429 2/2024Numero sezionale 2635/2026Numero di raccolta generale 24251/2026di pagamento con cui erano richieste maggiori somme a titolo di daziData pubblicazione 30/07/2026antidumping, Iva ed interessi moratori.L’accertamento trovava genesi nella verifica sull’origine delle merci -biciclette e parti di biciclette-, esportate formalmente da Taiwan edimportate nel territorio doganale europeo, ma in realtà di origine cinese.Nello specifico, a seguito di una indagine dell’OLAF, sviluppatasi nelperiodo 27 maggio/6 giugno 2019, era stato accertato che nessuna delleaziende taiwanesi fosse dotata di macchinari per la fabbricazione dibiciclette. Queste erano invece importate dalla Cina ad opera della YUNG LIesportate nell’area doganale europea. Tali operazioni avvenivano pressocentri logistici di Taiwan, territorio pertanto coinvolto solo per lo scambio deicontainer e la spedizione in Italia, senza alcuna lavorazione sostanziale, cosìche la merce, conservando l’origine cinese, era soggetta a dazi antidumping.Sulla base dell’informativa pervenuta dall’OLAF erano stati identificatisei containers, giunti da Taiwan a Prato, contenenti biciclette e parti dibiciclette, importate dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] merci, sbarcate in Italia pressoil porto di [OSCURATO:PERSONA], erano spedite presso l’Ufficio doganale di Prato eintrodotte in deposito doganale.Risultando evasi i dazi antidumping e l’IVA, l’Agenzia delle dogane emiseil pvc del 27.10.2020 (notificato il 4.11.2020) e quindi l’avviso di pagamentodel [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificato, oltre che alle odierne ricorrenti, anche acoobbligati in solido, quali spedizionieri o CAD.Seguì il contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diPrato, che con sentenze nn. 95 e 96 del 2021 accolse le ragioni della società(cancellata ma giuridicamente ancora esistente ex art. 28, comma 4, d.l. n.175 del 2014) e della socia.Gli appelli erariali avverso le due decisioni, proposti dinanzi alla Corte digiustizia tributaria di II grado di Firenze e lì riuniti, furono invece accolti consentenza n. 1207/2023.Il giudice regionale, nel disattendere le statuizioni di primo grado, haevidenziato che occorreva distinguere la posizione dell’importatore da quelladei soggetti compartecipi della importazione (con riferimento, dunque, alrappresentante indiretto). Per il primo l’accertata origine cinese della merceimportata non poteva esimere l’importatore dalla obbligazione doganale, perRGN 3492/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 3439 2/2024Numero sezionale 2635/2026Numero di raccolta generale 24251/2026trattarsi di una “responsabilità di tipo oggettivo derivante cioè dal mero fattoData pubblicazione 30/07/2026della importazione”. L’elemento soggettivo, diversamente, poteva esserevalutato solo in relazione alle persone compartecipi, per l’ipotesi che essesapessero, o avrebbero dovuto sapere che la merce fosse stata sottratta aldazio doganale. L’importatore, invece, «rimane comunque responsabile peril solo fatto di aver dato luogo all’importazione, senza il pagamento dei daziprevisti».Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso le ricorrenti,affidato a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui ha resistitol’Agenzia delle dogane con controricorso.Nell’adunanza camerale del 24 aprile 2026 la causa è stata trattata edecisa.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente è opportuno vagliare la questione della inammissibilitàdel ricorso della società perché ormai estinta.Nel caso di specie sono venuti meno i presupposti temporali della fictioiuris introdotta dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - relativaalla sopravvivenza della società di persone o di capitali dopo la cancellazionedal registro delle imprese – perché ormai decorso il termine quinquennaledalla richiesta di cancellazione da detto registro. Ed infatti, considerando chela cancellazione dal registro delle imprese è avvenuta il 5 febbraio 2019, eche, dunque, la richiesta di cancellazione va collocata in datanecessariamente antecedente, ne discende che il ricorso per cassazione,datato 5 febbraio 2024, è stato notificato successivamente al decorso delsuddetto quinquennio.Resta invece legittimata la socia, che in realtà non aveva legittimazioneprocessuale prima della estinzione della società, ma che nel caso di specierisulta validamente costituitasi in sede di legittimità, cioè dopo la definitivaestinzione della società. A tal fine questa Corte ha già avvertito che il venirmeno della fictio iuris di cui all'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 -relativo alla sopravvivenza della società di persone o di capitali, dopo la suacancellazione dal registro delle imprese - per decorrenza del terminequinquennale dalla richiesta di cancellazione da detto registro comporta ilconsolidamento di un fenomeno di tipo successorio, in virtù del qualel'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i qualiRGN 3492/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 3 49 2/2024Numero sezionale 2635/2026Numero di raccolta generale 24251/2026ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione oData pubblicazione 30/07/2026illimitatamente, a seconda che - pendente societate - fossero limitatamenteo illimitatamente responsabili per i debiti sociali; tale effetto successorioelimina in radice ogni esigenza di litisconsorzio necessario originario con lasocietà in ipotesi esistente, come si verifica, ad esempio, nel caso di opzioneper il regime della trasparenza fiscale ex art. 116 del d.P.R. n. 917 del 1986.(Cass., 10429/2025; 2035/2026; cfr anche Sez. U, 3625/2025).Ne discende che va dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ormai definitivamente estinta.Esaminando dunque il merito del ricorso, con il primo motivo è statadenunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 79 CDU in relazioneall’art. 220, paragrafo 2, lettera b, del CDC, così come modificato dalregolamento (CE) n. 2700/2000 (CDU) e art. 119, paragrafo 3, CDU.Erroneamente la Corte di II grado avrebbe affermato che l’obbligazionedoganale si fondi per l’importatore su una responsabilità di tipo oggettivo,mentre solo per tutti gli altri soggetti coinvolti nelle operazioni diimportazione debba essere vagliato l’elemento soggettivo.Con il secondo motivo è stata invocata la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2727, 2729 e 2697c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Il giudice d’appelloerroneamente avrebbe riconosciuto la responsabilità oggettiva della societàper il mancato pagamento del dazio antidumping, pari al 48,5%, ecomprovata l’esistenza della frode nonostante la mancata allegazione delrapporto dell’OLAF da parte dell’ufficio finanziario.Con il terzo motivo ha lamentato la nullità della sentenza per violazionedell’art. 36, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992, e dell’art. 132, secondo comma, n.4, c.p.c. per aver reso una motivazione meramente apparente.L’esame del terzo motivo è logicamente prioritario, perché, ove fondato,il suo accoglimento, e la conseguente declaratoria di nullità della pronunciaimpugnata, assorbirebbe gli altri motivi.In tema, questa Corte ha chiarito che sussiste l’apparente motivazionedella sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su qualielementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, purindicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almenochiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere unRGN 3492/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 3492/2024Numero sezionale 2653 5/2026Numero di raccolta generale 24251/2026Data pubblicazione 30/07/2026adeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento (Sez. U, 3novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo2022, n. 6758). In sede di gravame, non è viziata la decisione quandomotivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie leargomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, leragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazioneproposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe lesentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovveropurché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo,dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelleesaminate nella pronuncia impugnata. Essa va invece cassata quando ilgiudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado, senza che inalcun modo emerga che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame ela valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazione del provvedimentoimpugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorchégraficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizioneastratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, nonconsente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamentodecisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiestodall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 1 marzo 2022, n. 6758; 30 giugno2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettantoapparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazionedel criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprioconvincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sulquadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819), oppure quandocarente nel giudizio di fatto, così che la motivazione sia basata su un giudiziogenerale e astratto (Cass., 15 febbraio 2024, n. 4166).È infine affetta da vizio di nullità anche quando si fondi su un contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, oppure risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, così mancando della capacità di assolverealla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, purché il vizioemerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto conle risultanze processuali (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; 3 marzoRGN 3492/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 3469 2/2024Numero sezionale 2635/2026Numero di raccolta generale 24251/20262022, n. 7090; 6 novembre 2023, n. 30759; 3 gennaio 2024, n. 107; 23Data pubblicazione 30/07/2026ottobre 2024, n. 27551).Nel caso di specie la sia pur sintetica sentenza del giudice d’appello, afronte delle difese della importatrice, ha ritenuto che sulla base delladisciplina vigente in materia, e nello specifico dell’art. 79 CDU, laresponsabilità è di tipo oggettivo, con chiaro richiamo all’art. 79, paragrafo3, lett. a) CDU, a differenza di quanto previsto per chi ha agito per contodella persona tenuta a rispettare l’obbligo, o che ha acquistato o detenuto lemerci, con richiamo dunque alle lett. b) e c) del medesimo paragrafo dell’art.79 cit.Condivisibile o meno l’iter logico-interpretativo, seguito dal giudiced’appello, deve escludersi che questa sia una sentenza viziata damotivazione apparente.Il motivo va dunque rigettato.Esaminando ora il primo motivo, con il quale la ricorrente ha denunciatol’erroneità della sentenza d’appello per aver affermato che l’obbligazionedoganale si fondi per l’importatore su una responsabilità di tipo oggettivo,mentre solo per tutti gli altri soggetti coinvolti nelle operazioni diimportazione debba vagliarsi l’elemento soggettivo, esso è infondato.L’art. 79, paragrafo 3, del Reg. 952/2013, codice doganale dell’Unione,prevede che «Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), il debitore è unadelle persone seguenti: a) qualsiasi persona che era tenuta a rispettare gliobblighi in questione; b) qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovutoragionevolmente sapere che non era rispettato un obbligo previsto dallanormativa doganale e che ha agito per conto della persona tenuta arispettare l'obbligo, o che ha partecipato all'atto che ha dato luogo almancato rispetto dell'obbligo; c) qualsiasi persona che ha acquisito odetenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovutoragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute chenon era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale».La norma sostanzialmente richiama l’art. 203 del precedente Reg.2913/1992, ossia del codice doganale comunitario. In relazione a tale ultimadisciplina, e per l’irregolare introduzione di merce in dogana, questa Corteaveva già affermato il principio secondo il quale, per i dazi all'importazione,l'art. 203, comma 3, del reg. CEE n. 2913 del 1992 qualifica come debitoriRGN 3492/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 3479 2/2024Numero sezionale 2635/2026Numero di raccolta generale 24251/2026dell'obbligazione doganale sorta in seguito a sottrazione di merceData pubblicazione 30/07/2026l'importatore, ossia colui o coloro che l'hanno sottratta al controllo doganale,nonché le persone che vi hanno compartecipato o hanno acquisito o detenutola merce stessa, prevedendosi solo per costoro - quale presupposto per lacorresponsabilità - che sappiano o debbano, secondo ragione, sapere che lamerce era stata sottratta al controllo doganale, con la conseguenza chel'eventuale buona fede non esime l'importatore dalla sua responsabilità perl'adempimento dell'obbligazione doganale (Cass., 28335/2019; cfr. anche24675/2011).Nel precedente era richiamata la sentenza 17 luglio 1997 della CGUE, incausa C-97/95, nonché la sentenza 1 febbraio 2001, in causa C-66/99).Ma il principio trova conferma, sia pur indiretta, anche in successiviarresti unionali, riferibili al più recente, e qui applicabile, Codice doganaleUnionale. Proprio con riferimento alla responsabilità dell’importatore, e nellospecifico con riguardo alle sanzioni applicabili, la CGUE ha affermato che«L’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 delParlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce ilcodice doganale dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che essonon osta a una normativa nazionale che prevede, in caso di perdita di entrateprovenienti dai dazi doganali causata dalla fornitura di informazioni inesattein una dichiarazione in dogana relativa a merci importate nell’Unioneeuropea, un’ammenda amministrativa corrispondente, in linea di principio,al 50% di tale perdita di entrate e applicata nonostante la buona fededell’operatore interessato e le precauzioni da quest’ultimo adottate, allorchétale aliquota del 50% è nettamente inferiore a quella prevista in caso dimalafede di tale operatore ed è, inoltre, notevolmente ridotta in alcunesituazioni precisate in tale normativa, tra cui quella in cui l’operatore inbuona fede rettifica la sua dichiarazione in dogana prima della conclusionedel controllo a posteriori» (CGUE, 23 novembre 2023, in C-653/22).Si tratta cioè, con evidenza, di una responsabilità oggettiva che attingel’importatore (per le sanzioni, e tanto più, dunque, per il maggior tributosottratto e dovuto), collegato ad una delle violazioni degli obblighi doganaliprevisti dall’art. 79, paragrafo 1, lett. a), CDU, secondo il qualel’inosservanza afferisce, per quanto qui di interesse ad «a) uno degli obblighistabiliti dalla normativa doganale in relazione all'introduzione di merci nonRGN 3492/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 3489 2/2024Numero sezionale 2635/2026Numero di raccolta generale 24251/2026unionali nel territorio doganale dell'Unione, alla loro sottrazione alla vigilanzaData pubblicazione 30/07/2026doganale o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, lacustodia temporanea, l'ammissione temporanea o la rimozione di siffattemerci all'interno di tale territorio; b) […]».Le argomentazioni poste a fondamento del primo motivo risultano inconclusione errate e non condivisibili, tanto più che la difesa della ricorrenteha essenzialmente valorizzato la circostanza di essersi affidata a rapporti diconsulenza con altre società, a cui si rivolgeva per l’importazione delle bicida Taiwan. Si tratta di una circostanza debole, quando non del tuttoirrilevante, ai fini della dimostrazione della propria buona fede e dell’assenzadi responsabilità per le violazioni agli obblighi relativi all’importazione dibiciclette.Infondato è anche il secondo motivo, relativo all’erronea attribuzione diresponsabilità oggettiva per il mancato pagamento del dazio antidumping,pari al 48,5%, e per la comprovata esistenza della frode, laddove nonrisultava allegato il rapporto dell’OLAF da parte dell’ufficio finanziario.Deve innanzitutto avvertirsi che secondo la giurisprudenza di legittimitàl'avviso di accertamento in materia doganale, che si fondi su verbali ispettiviOLAF (servizio antifrode dell'Unione Europea), i quali, pur riservati, possonoessere utilizzati dall'Amministrazione nei procedimenti per inosservanzadella regolamentazione doganale, è legittimamente motivato ove rispondaalle prescrizioni dell'art. 11, comma 5-bis, del d.lgs. n. 374 del 1990, ossiariporti nei tratti essenziali, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, ilcontenuto di quegli atti presupposti richiamati per relationem, anche se nonallegati, non rientrando la produzione del rapporto finale OLAF tra i requisitidi validità della motivazione. Tale principio vale a maggior ragione per idocumenti, cui faccia rinvio il rapporto OLAF allegato all'avviso diaccertamento (Cass., 23686/2022).In merito poi alla piena funzione probatoria del rapporto Olaf, lagiurisprudenza di legittimità ha significativamente chiarito che, in tema didazi "antidumping" relativi a merci assistite da certificato di originepreferenziale, posto che tutti gli accertamenti compiuti dall'OLAF, ivicompresi i verbali di operazioni di missione, hanno rilevanza probatoria inambito unionale in forza degli artt. 9 e 10 del Reg. CE n. 1073 del 1999,l'esistenza di specifiche risultanze conseguenti a relazioni ispettive dell'OLAFRGN 3492/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 3499 2/2024Numero sezionale 2635/2026Numero di raccolta generale 24251/2026comporta l'insussistenza di ogni dubbio sulla falsità del certificato di origineData pubblicazione 30/07/2026preferenziale (cfr. Cass., 3607/2020; 9088/2024). Ne discende che tutte ledifese articolate sul punto dalla società non hanno pregio e non sono affattocondivisibili.D’altronde, in tema di dazi doganali, non può essere riconosciuto illegittimo affidamento del debitore, ai sensi dell'art. 220, par. 2, lett. b), delregolamento CEE del 12 ottobre 1992, n. 2913 (Codice doganalecomunitario) e dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, ove larelazione dell'OLAF, tanto più se suffragata da prove supplementari fornitedall'autorità doganale, accerti che il certificato prodotto allo scopo di fruiredell'aliquota daziaria ridotta è falso (Cass., 3 maggio 2019, n. 11631 -). O,ancora, che, in tema di dazi doganali, gli accertamenti compiuti dall'OLAFhanno rilevanza probatoria nell'ordinamento comunitario in forza di quantoprevisto dall'art. 9, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1073 del 1999, purchénon si limitino a contenere una mera descrizione dei fatti e non abbianocontenuto generico, essendo in tal caso le autorità doganali tenute aricercare ulteriori elementi di prova (Cass., 7 gennaio 2026, n. 319).Chiarita l’incidenza e l’autorevolezza probatoria del rapporto Olaf, che,a fronte di quanto con esso accertato, imporrebbe almeno un’inversionedell’onere di prova in capo alla contribuente, dalla semplice lettura deglistralci dell’avviso di rettifica, riportati nel controricorso, si ricava che l’ufficioaveva a sua volta richiamato ampi passaggi del suddetto rapporto. [OSCURATO:PERSONA] avevano appurato il mero trasferimento di merce, talquale, da container provenienti dalla Cina in container di Taiwan, a loro voltaspediti nel territorio unionale ed in Italia in particolare, senza alcunalavorazione sostanziale della merce, così che le e-bike e loro parti avevanoconservato l’origine cinese. Dagli stralci del rapporto Olaf era anche risultatoche «la dichiarazione di origine errata è supportata dalla presentazione dicertificati di origine non preferenziale emessi dalla Camera di Commercio diTaiwan, che risultano evidentemente irregolari». Sempre sulla base delleindagini Olaf sono stati identificati i sei containers giunti in Italia conbiciclette e parti di esse, importati dalla [OSCURATO:SOCIETA]Si tratta con evidenza di motivazione nella quale risultano riportatistralci di passaggi significativi del rapporto Olaf. E si tratta di elementi cheindirizzano, per un verso al pieno soddisfacimento delle regole sulla prova,RGN 3492/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 3492/2024Numero sezionale 12603 5/2026Numero di raccolta generale 24251/2026Data pubblicazione 30/07/2026anche presuntiva, dei fatti e delle condotte contestate, per altro versoall’inequivoco riconoscimento della responsabilità oggettiva della società, aifini della pretesa di pagamento del dazio antidumping, pari al 48,5%.In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese di causa seguono lasoccombenza e vanno liquidate nella misura specificata in dispositivo. P.Q.MLa Corte, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorsoproposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Condanna quest’ultima al pagamento delle spese di causa, chesi liquidano nella misura di € 5.900,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misurapari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il giorno 24 marzo 2026La PresidenteGiulia IOFRIDARGN 3492/2024Consigliere rel. Federici