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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 marzo 2024

Cassazione n. 40619/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Egitto avverso la sentenza in data 05/03/2024 del G.I.P. del Tribunale di Fermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio quanto all'espulsione e per l'inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.i.p del Tribunale di Fermo ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. la pena concordata per i reati di cui agli artt. 73, comma 1 e 4 d.P.R. 309 del 1990 quanto ad Amdouni e di cui agli artt. 73, comma 1 e 4 d.P.R. 309 del 1990 e 4, comma 2, legge 110 del 1975, quanto a Sakr. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre applicato ai predetti la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato.

2. Con atti separati ma di speculare contenuto hanno proposto ricorso Amdouni e Sakr.

2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'art. 86 d.P.R. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato la misura di sicurezza senza formulare al riguardo alcuna motivazione in ordine alla pericolosità dei ricorrenti.

2.2. Con il secondo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto. [OSCURATO:PERSONA] non aveva proceduto alla doverosa valutazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto.

3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per l'annullamento con rinvio in relazione all'espulsione e per l'inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è fondato.

La misura di sicurezza dell'espulsione è stata applicata ai due imputati solo in relazione all'entità della pena irrogata, ma in assenza di un motivato giudizio sulla pericolosità dei predetti, doveroso anche nel caso di cui all'art. 86 d.P.R. 309 del 1990 alla luce della sentenza n. 58 del 1995 della Corte costituzionale (si rinvia a Sez. 6, n. 4210 del 18/01/2022, Okshtuni, Rv. 282883; Sez. 3, n. 30289 del 20/04/2021, Gega, Rv. 281291).

2. Il secondo motivo è per contro inammissibile, in quanto la deduzione riguardante la mancata verifica della correttezza della qualificazione giuridica è formulata genericamente senza alcuna specifica valutazione dell'inquadrabilità del fatto nelle fattispecie oggetto di contestazione.

3. Su tali basi la sentenza impugnata deve essere annullata quanto alla disposta espulsione con rinvio per nuovo giudizio sul punto al G.i.p. del Tribunale di Fermo, con declaratoria di inammissibilità nel resto.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato e rinvia per nuovo giudizio sul punto al G.i.p. del Tribunale di Fermo.

Dichiara inammissibili nel resto i ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Egitto avverso la sentenza in data 05/03/2024 del G.I.P. del Tribunale di Fermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio quanto all'espulsione e per l'inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.i.p del Tribunale di Fermo ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. la pena concordata per i reati di cui agli artt. 73, comma 1 e 4 d.P.R. 309 del 1990 quanto ad Amdouni e di cui agli artt. 73, comma 1 e 4 d.P.R. 309 del 1990 e 4, comma 2, legge 110 del 1975, quanto a Sakr. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre applicato ai predetti la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. 2. Con atti separati ma di speculare contenuto hanno proposto ricorso Amdouni e Sakr. 2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'art. 86 d.P.R. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato la misura di sicurezza senza formulare al riguardo alcuna motivazione in ordine alla pericolosità dei ricorrenti. 2.2. Con il secondo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto. [OSCURATO:PERSONA] non aveva proceduto alla doverosa valutazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto. 3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per l'annullamento con rinvio in relazione all'espulsione e per l'inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato. La misura di sicurezza dell'espulsione è stata applicata ai due imputati solo in relazione all'entità della pena irrogata, ma in assenza di un motivato giudizio sulla pericolosità dei predetti, doveroso anche nel caso di cui all'art. 86 d.P.R. 309 del 1990 alla luce della sentenza n. 58 del 1995 della Corte costituzionale (si rinvia a Sez. 6, n. 4210 del 18/01/2022, Okshtuni, Rv. 282883; Sez. 3, n. 30289 del 20/04/2021, Gega, Rv. 281291). 2. Il secondo motivo è per contro inammissibile, in quanto la deduzione riguardante la mancata verifica della correttezza della qualificazione giuridica è formulata genericamente senza alcuna specifica valutazione dell'inquadrabilità del fatto nelle fattispecie oggetto di contestazione. 3. Su tali basi la sentenza impugnata deve essere annullata quanto alla disposta espulsione con rinvio per nuovo giudizio sul punto al G.i.p. del Tribunale di Fermo, con declaratoria di inammissibilità nel resto. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato e rinvia per nuovo giudizio sul punto al G.i.p. del Tribunale di Fermo. Dichiara inammissibili nel resto i ric
Sentenza Cassazione n. 40619/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris