CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22867/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d'appello di Catania nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 del TRIBUNALE di Catania [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso presentato dal procuratore generale in punto di configurabilità dell’aggravante della minorata difesa nella vendita on line. Rilevato che il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse. Invero, l’interesse a impugnare, così come richiamato dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente; id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr. Sez. U., n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 – 01, seguita da moltissime conformi, fino alla più recente Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 – 01). In altre parole, l'interesse ad impugnare non è costituito dalla mera aspirazione della parte all'esattezza tecnico-giuridica della motivazione del provvedimento, ma dall'interesse a conseguire -dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento impugnato- un vantaggio concreto. Nel caso di specie, l’eventuale accoglimento del ricorso non sortirebbe alcun effetto nella prospettiva accusatoria, atteso che il reato contestato -ove non fosse intervenuta la remissione della querela- si sarebbe comunque prescritto in data 06/11/2024, già prima della pronuncia della sentenza di appello che oggi si impugna; Tanto vale a dire che il ricorrente non sortirebbe nessun effetto pratico più favorevole dall’annullamento sul punto del provvedimento impugnato. Da qui l’inammissibilità del motivo di ricorso in esame, per carenza d’interesse. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso Così è deciso, 06/05/202