CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46219/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato a vvise-a~; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; RGN. 29986/24 OSSERVA Premesso che il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'imputato avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 337, 635, 495, 648 cod. pen. e 186 cod. strada. Ritenuto che il ricorso è manifestamente inammissibile perché proposto personalmente e non, come invece necessario, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/