CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18275/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sulricorso iscritt o al n. 3065 / 20 20 R.G. propost o da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), entrambi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat i e difes i , in virtù di procur e speciali allegate al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitaleindicato in ricorso; –ricorrenti – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - Ric. n. 3065/2020sez. T –a d. 31 - 3 - 202 3 est. Napolitano A. avverso la sentenza n. 3 625 / 5/ 201 9 della C.T.R. della Sicilia – sede di Catania, depositata in data 29/5/2019; udita la relazione della causa svolta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consigliodel 31 marzo 202 3 ; [OSCURATO:PERSONA] ricorso del 24 luglio 2013, il sig. [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il contribuente” ) , de cuius e dante causa degli odierni ricorrenti, impugnò il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso del 90% delle somme versate a titolo di Irpef per gli anni 1990-1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, chiedendo la condanna dell’Ufficio alla restituzione della somma di euro 88.989,95. La C.T.P. di Ragusa accolse il ricorso e condannò l’Agenzia delle Entrateal rimborso della detta somma. L’Agenzia propose appello sulla scorta di due motivi: 1) la non operatività dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 nei confronti dei sostituti d’imposta; 2) l’intempestività dell’istanza di rimborso dell’1 marzo 2010. Nella contumacia del contribuente, l’Agenzia appellante presentò delle memorie con le quali, sulla scorta della decisione della Commissione europea C/2015 5549 final, evidenziò che la somma pretesa dal Molè non era rimborsabile, in quanto egli nel periodo in questione risultava titolare di un reddito da partecipazione societaria, e dunque il rimborso si sarebbe posto in contrasto con il divieto di aiuti di Stato. La C.T.R. accolse l’appello, ritenendo peraltro che non poteva farsi applicazione del regolamento cd. “de minimis” in assenza di prova dei relativi presupposti di fatto da parte del contribuente. Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA](anch’essi “contribuenti”) hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello, affidandolo a tre motivi.Ric. n. 3065/2020sez. T –a d. 31 - 3 - 202 3 est. Napolitano A. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. In vista dell’adunanza camerale, i contribuenti hanno depositato una memoria difensiva, ai sensi dell’art. 380bis.1. c.p.c. Diritto 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, il ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nel riformare la sentenza di primo grado sulla scorta dello ius superveniens, si sarebbe posta in contrasto con il giudicato interno formatosi, in violazione dell’art. 2909 c.c. Con l’atto di appello, l’Agenzia delle Entrate aveva chiesto la riforma della sentenza di primo gradosolo ed esclusivamente sotto il profilo dell’inapplicabilità della disciplina agevolativa ai sostituti d’imposta, nonché in relazione al tema dell’intempestività del termine di presentazione dell’istanza di rimborso. Ne conseguirebbe, secondo i ricorrenti, che il giudice d’appello non avrebbe potuto riformare la sentenza in base a motivi diversi da quelli a lui devoluti dall’Agenzia delle Entrate, pena la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del giudicato interno. 1.1. Il moti vo è infondato. Già con la sentenza n. 11642/2010, questa Corte, sebbene con riferimento al giudizio di legittimità, ha avuto modo di precisare che la verifica della compatibilità del diritto interno con quello comunitario non è condizionata alla deduzione di uno specifico motivo e, come nei casi dello "ius superveniens" e della modifica normativa determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, le relative questioni possono essere conosciute anche d'ufficio, salvo che siano necessari nuovi accertamenti di fatto. Analogamente, e con specifico riferimento allo ius superveniens eurounitario, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15032 del 02/07/2014 ha affermato che il giudice di legittimità ha il dovere di rilevare, anche d’ufficio, l’incidenza dello ius novum anche se esso sia antecedente Ric. n. 3065/2020sez. T –a d. 31 - 3 - 202 3 est. Napolitano A. alla sentenza diappello e non sia stata dedott a nel corso d el relativo giudizio. Cass., Sez. L , n. 19301/2014 e, da ultimo, Cass., sez. 3, n. 25414/2022 hanno affermato che lo ius superveniens costituito da una sentenza della Corte di Giustizia deve essere rilevato per la prima volta anche in sede di giudizio di rinvio, in quanto esso travalica anche il principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento. Ne consegue la rilevabilità, anche d’ufficio, nel corso del giudizio d’appello, dello ius novum derivante dagli atti delle istituzioni dell’Unione europea (con riferimento specifico alle decis ioni della Commissione europea, cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 13458 del 30/06/2016). Per altro verso, la deduzione, solo in appello, da parte dell’Agenzia appellante, della illegittimità del rimborso d’imposta disposto dal giudice di primo grado in quanto contrario a norme di legge o ad atti equiparabili a norme di legge, ed a maggior ragione ad atti immediatamente applicabili nell’ordinamento nazionale, provenienti dalle istituzioni dell’Unione europea, non è un’eccezione in senso stretto, ma una mera difesa, con la conseguenza della inoperatività della preclusione di cui all’art. 57comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr., sul punto dell’assenza di preclusioni nel giudizio di appello nel rito civile ordinario, Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 8525 del 06/05/2020). 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Nullitàdella sentenza e del procedimento per violazionedegli artt. 101 c.p.c. e art. 24 Cost. in relazione all’art. 360n. 4 c.p.c.”, i contribuenti si dolgono che la C.T.R. avrebbe posto a fondamento della sentenza favorevole all’erario una decisione della Commissione europeache era stata del tutto estranea al dibattito processuale e che avrebbe posto nuovi oneri probatori a carico degli odierni ricorrenti, tra i quali quello di provare di rientrare nel campo applicativo del regolamento cd. “de minimis”.Ric. n. 3065/2020sez. T –a d. 31 - 3 - 202 3 est. Napolitano A. Secondo i contribuenti, la C.T.R. non avrebbe potuto porre a fondamento della sentenza la decisione della Commissione europea senza sottoporre la relativa questione al contraddittorio delle parti, secondo l’art. 101 c.p.c. In particolare, se la questione del rispetto della decisione della Commissione europeacon riferimento al rimborso d’imposta chiesto dal de cuius fosse stata sottoposta in appello, gli odierni ricorrenti, allora appellati, avrebbero potutocontrodedurre e versare in atti la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio individuale. I contribuenti, seguendo tale percorso argomentativo, deducono la violazioneirrimediabile del loro diritto di difesa . 3.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 101 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, i contribuenti reiterano sostanzialmente la stessa censura sviluppata con il secondo motivo, lamentandosi della compressione del loro diritto di difesa che gli avrebbe impedito di provare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio fiscale secondo il diritto dell’Unione europea. 3.1.Il secondo e il terzo motivo, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati insieme, sono infondati. I contribuenti non hanno dedotto la nullità della notificazione del ricorso in appello spiegato dall’Agenzia delle Entrate, presupponendo che si verifichi la violazione del diritto al contraddittorio e alla difesa anche nel caso di contumacia cd. “volontaria”. Senonché tale presupposizione è del tutto erronea. L’art. 101, comma 1, c.p.c.dispone che “il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa”. Tale disposizione deve intendersi nel senso che la regolare citazione in giudiziodella controparte, tramite un regolare atto introduttivo del processo e una regolare notificazione (andata a buon fine) , è Ric. n. 3065/2020sez. T –a d. 31 - 3 - 202 3 est. Napolitano A. sufficiente ad instaurare regolarmente il contraddittorio anche se la controparte, contro cui è esercitata l’azione (o l’impugnazione) non si costituisce; d’altro canto, la costituzione in giudizio della parte contro la quale viene esercitata l’azione sana l’eventuale nullità della notificazione della domanda (o dell’atto di appello) e l’eventuale nullità della domanda (o dell ’atto di appello) , seppur con divers e gradazioni e con diversa decorrenza di effetti ( artt. 156 , 157, 161 , 164, applicabili anche al processo tributario ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992). Orbene nel caso che ci occupa, in assenza di una contraria deduzione dei contribuenti, deve ritenersi che essi erano stati regolarmente citati per il giudizio di appello, sicché, essendo rimasti volontariamente contumaci,nessuna violazione del contraddittorio e del diritto di difesa si è consumata ai loro danni. Né può dirsi che il giudice di appello avrebbe omesso di sottoporre ai contribuenti la questione dell’applicazione della decisione della Commissione europea sulla contrarietà alla disciplina degli aiuti di Stato del rimborso chiesto dal de cuius, così privandoli del diritto alla prova dei fatti impeditivi di quell’applicazione. Innanzitutto, la detta questione non era stata rilevata d’ufficio dal giudice di appello, ma, per espressa ammissione dei contribuenti, era stata sollevata dall’Agenzia delle Entrate, allora appellante , con la conseguenza che non può invocarsi l’art. 101, comma 2, c.p.c. In secondo luogo, ai contribuenti, nel corso del giudizio di appello, avrebbero dovuto essere notificatisolo gli atti previsti dall’art. 292 c.p.c.(e dalle sentenze additive della Corte Costituzionale relative al citato articolo), non certo le mere difese svolte dall’appellante. 5. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i principal i , dell’ulteriore importo a titolo di Ric. n. 3065/2020sez. T –a d. 31 - 3 - 202 3 est. Napolitano A. contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in eurocinquemila per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principal i , dell’ulteriore importo a titolo d