CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21708/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
amente domiciliato in Roma, alla via dei Conciatori, n. 3, presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bernardi-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10301/2024 depositata il28/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2161/2025Numero sezionale 1373/2026Numero di raccolta generale 21708/2026Data pubblicazione 25/06/20261. La controversia trae origine da una assemblea condominiale delCondominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 10 in Milano, svoltasi l’11 febbraio2021. All’epoca dei fatti, l’arch. [OSCURATO:PERSONA] rivestiva l’incaricodi amministratore del condominio, mentre l’ing. [OSCURATO:PERSONA] ne eracondomino e consigliere, nonché proprietario di un box facente parte diun corpo autonomo (corpo box), estraneo alla compaginecondominiale, ma usufruente delle aree comuni di accesso (cortile erampa). L’assemblea condominiale era stata convocata su richiestadell’ing. [OSCURATO:PERSONA] e aveva ad oggetto, fra l’altro, la questione dellaripartizione delle spese del cortile condominiale, che risultavanosostenute integralmente dal solo condominio, pur essendo l’areautilizzata anche dai proprietari di box e da altro edificio limitrofo. Ladiscussione si era svolta in un clima particolarmente acceso, comeriferito da più testimoni, ed era seguita alla sospensione di un tentativodi mediazione precedentemente avviato sulla medesima problematica.Nel corso dell’assemblea chiusasi per mancanza di quorum, l’arch.Giuliani, quale amministratore del condominio e presidentedell’assemblea, aveva preannunciato che il verbale redatto in formamanoscritta sarebbe stato successivamente integrato in formadattiloscritta, circostanza di cui il verbale stesso, sottoscritto dalpresidente e dal segretario, dava atto.2. Il verbale dattiloscritto, poi trasmesso ai condomini, riportava ladiscussione in questi termini: “è troppo comodo non pagare da semprele spese condominiali e impegnarsi a revocare il mandatoall’amministratore, che, viceversa, deve applicare la legge e, pertanto,deve pretendere/ottenere che tutti nessuno escluso partecipino allesuddette spese. In buona sostanza in tutti questi anni sicuramente ilproblema di qualcuno è stato quello di far revocare il mandato agliamministratori rastrellando le deleghe dai partecipanti al condominioNumero registro generale 2161/2025Numero sezionale 1373/2026Numero di raccolta generale 21708/2026Data pubblicazione 25/06/2026senza mai preoccuparsi di contribuire all’obbligatoria partecipazionedelle spese condominiali”.3. Ritenendo che tali affermazioni fossero diffamatorie e lesive del proprioonore e della propria reputazione, l’ing. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudiziol’arch. Giuliani davanti al Giudice di Pace di Milano, chiedendo ilrisarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi degli artt. 2043 e 2059c.c. L’arch. Giuliani si costituiva contestando la domanda e deducendoche: il contenuto del verbale corrispondeva a quanto effettivamentediscusso in assemblea; il verbale non era stato impugnato, né era stataproposta querela di falso; le affermazioni contestate rientravano nellegittimo esercizio del diritto di critica e nell’adempimento dei doveridell’amministratore. In via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento deidanni per la frase pronunciata dall’ing. [OSCURATO:PERSONA] nel corso dellamedesima assemblea – “l’arch. Giuliani non è un amministratore” –ritenuta gravemente lesiva della sua professionalità.4. Con sentenza n. 7019/2023, il Giudice di Pace accoglieva la domandadell’ing. [OSCURATO:PERSONA], qualificando come diffamatorio il contenuto delverbale diffuso ai condomini, e condannava l’arch. Giuliani alrisarcimento del danno, rigettando la domanda riconvenzionale.5. L’arch. Giuliani proponeva appello dinanzi al Tribunale di Milano,sostenendo, fra l’altro, che: il giudice di primo grado non avesseadeguatamente considerato la veridicità del contenuto del verbale; leespressioni contestate non avessero carattere offensivo; mancasse laprova di un concreto pregiudizio subito dall’appellato. Il Tribunale diMilano rigettava l’appello e confermava la decisione di primo grado. Ilgiudice del secondo grado riteneva che il verbale dattiloscritto avesseun contenuto parzialmente difforme da quello redatto in assemblea,che la divulgazione dello stesso avesse leso la reputazione dell’ing.[OSCURATO:PERSONA] e che non potesse invocarsi l’esimente del diritto di critica.Numero registro generale 2161/2025Numero sezionale 1373/2026Numero di raccolta generale 21708/2026Data pubblicazione 25/06/2026Veniva altresì confermato il rigetto della domanda riconvenzionale perdifetto di prova delle conseguenze dannose.6. Avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10301/2024 GuidoGiuliani ha proposto ricorso articolando quattro motivi. Ilcontroricorrente ha depositato controricorso e successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE6.1. Con il primo motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorrentededuce l’omesso esame del fatto decisivo costituito dallacoincidenza tra quanto verbalizzato nel verbale dattiloscrittodell’assemblea dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e quanto effettivamente accaduto inassemblea, assumendo che il giudice di appello abbia dato perpresupposta la non veridicità del verbale. La censura non supera ilvaglio di ammissibilità. Il motivo non è ammissibile ex art. 360,comma 4, c.p.c., trattandosi, nella specie, di una decisionedoppiamente conforme; non viene neanche contestata unadifformità nelle motivazioni rese dai giudici di merito, al fine diconsentirne il vaglio in sede di legittimità, secondo quanto ritenutodalla giurisprudenza.6.2. Dalla motivazione si evince, in ogni caso, che il giudice dimerito ha espressamente esaminato il contenuto del verbalediffuso, ponendolo a raffronto con quello manoscritto redatto inassemblea e valorizzando la difformità contenutistica tra i duedocumenti, non già sul piano formale, ma con riferimentoall’ampliamento e alla puntualizzazione di espressioni idonee aincidere negativamente sulla reputazione dell’ing. [OSCURATO:PERSONA]. Al di làdell’inammissibilità sopra rilevata con riguardo al vizio dedotto, ilmotivo, pertanto, non individua un “fatto storico” non esaminato,ma sollecita una rivalutazione del materiale probatorio,inammissibile in sede di legittimità, risolvendosi in una critica almerito del convincimento del giudice di appello.Numero registro generale 2161/2025Numero sezionale 1373/2026Numero di raccolta generale 21708/2026Data pubblicazione 25/06/20267. Con il secondo motivo, ex art. 360, n. 3, c.p.c. (violazione artt. 1129–1130 c.c., art. 595 c.p., art. 21 Cost.; diritto di critica) il ricorrenteassume che le espressioni contenute nel verbale rientrasseronell’esercizio dei doveri dell’amministratore e fossero scriminate daldiritto di critica.7.1. Il motivo è inammissibile. Il Tribunale, con giudizio in fatto,insindacabile in questa sede, ha escluso l’operatività dell’esimentedel diritto di critica, rilevando che la diffusione del verbalecontenente espressioni non necessarie all’informazione deicondomini, personalizzate e idonee a suggerire una condottaindebita del singolo condomino (mancato pagamento di onericondominiali, raccolta di deleghe per revocare l’amministratore incarica), eccedesse i limiti della continenza e della pertinenza. Neconsegue che il motivo si risolve in una diversa interpretazione deipresupposti del diritto di critica, già scrutinati e motivatamenteesclusi dal giudice di merito, senza evidenziare un effettivo errore didiritto.8. Con il terzo (indicato a p. 14 del ricorso, per evidente lapsus calami,come secondo) motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. il ricorrente lamental’omesso esame delle prove testimoniali e del danno.8.1. Il motivo è inammissibile perché incontra, di nuovo, losbarramento della “doppia conforme” di cui all’art. 360 n.4 c.p.c.8.2. In ogni caso, la censura è diretta a ottenere una nuovavalutazione delle risultanze istruttorie, in particolare delledeposizioni testimoniali, al fine di escludere sia la sussistenza delladiffamazione sia l’esistenza del danno. Il giudice di appello hainvece valutato complessivamente il materiale probatorio, ritenendoche la diffusione del verbale – e non il mero clima conflittualeassembleare – fosse fonte autonoma di lesione della reputazione,trattandosi di comunicazione indirizzata a una pluralità di soggetti.Numero registro generale 2161/2025Numero sezionale 1373/2026Numero di raccolta generale 21708/2026Data pubblicazione 25/06/2026La doglianza si sostanzia in una critica alla sufficienza e persuasivitàdella motivazione, non consentita nel perimetro dell’art. 360, n. 5,c.p.c.9. Con il quarto motivo, ex art. 360, n. 3, c.p.c. il ricorrente lamenta ildifetto di motivazione in ordine al rigetto della domandariconvenzionale relativa alla frase “l’arch. Giuliani non è unamministratore”. La censura è inammissibile. Il giudice dell’appello haescluso la risarcibilità della doglianza in assenza di prova di concreteconseguenze pregiudizievoli, e a tale determinazione è pervenuto inbase ad un accertamento in fatto, non censurabile in questa sede.10. Alla luce di quanto sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile, conspese a carico del ricorrente e liquidate come di seguito sulla base delletariffe correnti. Non si tiene conto della memoria perché priva dicontributo illustrativo.11. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, va dato atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreNumero registro generale 2161/2025Numero sezionale 1373/2026Numero di raccolta generale 21708/2026Data pubblicazione 25/06/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.Il PresidenteAntonietta Scrima