CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 41771/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, ufficio Gip, del 22 marzo 2022 in tema di rideterminazione, in fase esecutiva, della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla competenza ex art. 665, corna 4, cod. proc. pen., del giudice che aveva emesso il provvedimento; Rilevato che la competenza del giudice era radicata dalla pronuncia di annullamento di precedente provvedimento disposta da questa Corte di cassazione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica. Così deciso, in Roma il 5 ottobre 2022.