CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 34763/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 04/12/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria rassegnata ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, in riforma di quella pronunciata dal Tribunale di Lecce in data 25 maggio 2021 oggetto di gravame da parte del Pubblico ministero, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 (commesso in [OSCURATO:PERSONA] di Lecce il 23 luglio 2015) e, per l'effetto, lo condannava alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione. 1.1. L'imputazione a suo carico, nello specifico, era relativa al delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 perché, quale sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di [OSCURATO:PERSONA] di Lecce per la durata di anni tre, così come disposto dal Tribunale di Lecce con decreto n.24/14, emesso in data 7 novembre 2014, e verbale di sottoposizione del 17 gennaio 2015, autorizzato con provvedimento del 10 luglio 2015 a rientrare la sera presso la propria abitazione entro le ore 21:00, violava la suddetta prescrizione, facendosi trovare fuori casa alle ore 21:55, seduto all'esterno del 'Bar dell'Alba', sito in [OSCURATO:PERSONA] di Lecce, alla via Dante. [OSCURATO:PERSONA] di Lecce il 23 luglio 2015. Con la recidiva reiterata i nfraq u inquen na le. 1.2. La Corte territoriale, investita dell'appello proposto dalla pubblica accusa e dopo avere rinnovato l'istruttoria dibattimentale, riteneva dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato sulla base della testimonianza del maresciallo dell'Arma dei [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale aveva ribadito di avere visto, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, la sera del 23 luglio 2015 alle ore 21:55 (quindi in orario nel quale all'imputato non era consentito uscire dalla sua abitazione), [OSCURATO:PERSONA] seduto in un bar di [OSCURATO:PERSONA] di Lecce. Lo stesso testimone aveva precisato di ben conoscere l'imputato per ragioni di ufficio e di essere certo di averlo riconosciuto nella occasione sopra indicata. 2. Avverso la sopra indicata sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito indicati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 ed il vizio di motivazione illogica; al riguardo osserva che la Corte distrettuale ha ritenuto dimostrata la colpevolezza nonostante il maresciallo D'[OSCURATO:PERSONA], la sera del 23 luglio 2015, non aveva provveduto alla immediata contestazione ed alla identificazione dell'imputato sul posto, di talché - considerato anche l'orario notturno - vi sono dubbi sulla effettiva identificazione del [OSCURATO:PERSONA], il quale in sede di esame aveva comunque negato l'addebito. Per tali ragioni, quindi, doveva essere pronunciata sentenza di assoluzione, quanto meno ai sensi del secondo comma dell'art. 530 del codice di rito. 2.2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62-bis, 99 e 133 cod. pen. e la illogicità della motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo tenuto conto della concreta gravità del fatto in contestazione. L'imputato, in particolare, censura la mancata concessione delle attenuanti generiche in suo favore, quantomeno in misura equivalente rispetto alla contestata recidiva, al fine di determinare la sanzione in modo proporzionato rispetto alla oggettiva offensività del reato. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. 4. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Quanto al primo motivo si osserva che la sentenza impugnata non è incorsa nei vizi lamentati dal ricorrente poiché, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha ritenuto dimostrata la penale responsabilità dell'imputato poiché egli era stato riconosciuto dal maresciallo D'[OSCURATO:PERSONA] (nuovamente esaminato dalla Corte territoriale), il quale lo aveva visto seduto presso un bar di [OSCURATO:PERSONA] di Lecce in un orario nel quale non gli era consentito di uscire; lo stesso teste aveva riferito di conoscere bene l'odierno ricorrente per ragioni di servizio e di non avere, quindi, dubbi sulla sua identificazione. 2.1. Deve poi ricordarsi che, quanto all'elemento soggettivo, in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all'art. 75, comma secondo, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale (Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Rv. 270262 - 01). A quanto sopra va aggiunto che nel corso dell'esame svolto in primo grado, l'odierno ricorrente si era limitato a sostenere in modo del tutto generico di non avere mai violato le prescrizioni della misura di prevenzione senza, però, dedurre nulla in modo specifico con riferimento al giorno in cui era avvenuto il fatto oggetto di imputazione. 2.2. Ne consegue che l'imputato, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, non si confronta in modo specifico con il ragionamento svolto dalla Corte territoriale e suggerisce, in modo non consentito in questa sede di legittimità, una lettura alternativa degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dalla Corte di appello per pervenire ad un giudizio di penale responsabilità nei suoi confronti. 3. Con riferimento al secondo motivo si rileva che le relative censure obliterano il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). 3.1. Con riferimento alle attenuanti generiche, va poi ricordato che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). La sentenza impugnata, richiamando elementi di sicuro rilievo ai fini dell'art. 133 cod. pen., quali la personalità dell'imputato gravato da numerosi precedenti penali, palesemente adempie l'obbligo di motivazione richiesto nel caso specifico. 3.2. Deve poi aggiungersi che il ricorso non indica in modo specifico le ragioni per le quali la Corte territoriale avrebbe dovuto concedere le attenuanti innominate ed escludere la recidiva (i cui presupposti non vengono nemmeno specificamente contestati dall'imputato). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i