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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 29072/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna del 12/07/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Ravenna condannava [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla violazione dell'articolo 40 d.

Igs. 154/2016 alla pena di € 4.000,00 di ammenda.

2. Avverso la sentenza l'imputato propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione.2.1.

Con il primo motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato contestato, poiché né il decreto legislativo 154/2016 né il Regolamento CE 583/2000 sanzionano la condotta contestata all'imputato.

L'unico elemento a carico sarebbe costituito dalle dichiarazioni del teste Guberti, che non ha allegato alcuna cartografia, né, in loco, esiste alcun avviso che indichi "dove" la pesca sia vietata.

Inoltre, vi è un'evidente violazione dell'articolo 521 cod. proc. pen., poiché la contestazione menziona la "Area naturale Piallassa", mentre la sentenza parla di acque interne della "[OSCURATO:PERSONA]", per cui il ricorrente è stato condannato per un fatto diverso da quello contestato.

2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'articolo 131-bis cod. pen., la cui applicazione era stata richiesta (in ragione dell'incensuratezza, della natura rudimentale degli strumenti di pesca e della reimmissione dei molluschi vivi in mare) e in relazione al quale vi è una carenza assoluta di motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato iici=1:ifflitzi::elae=aetjtteoo

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

2.1. L'articolo 40, comma 2, del d.

Igs. 28 luglio 154, n. 2016, prevede che «nelle acque interne è vietato ... [lettera a)] ... pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente».

Sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre o lagunari delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

Il successivo comma 4 punisce chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. [OSCURATO:PERSONA] (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, stabilisce a sua volta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

All' allegato III sez.

VII cap.

II Parte A, il comma 1 stabilisce che «i produttori possono raccogliere i molluschi bivalvi vivi soltanto nelle zone di produzione la cui ubicazione e i cui confini sono fissati e classificati dall'autorità competente - se del caso in cooperazione con gli operatori del settore alimentare - come appartenenti alle classi A, B o C, ai sensi del regolamento (CE) n. .../2004».

Il successivo comma 6 prevede che «gli operatori del settore alimentare non devono produrre, né raccogliere, molluschi bivalvi vivi in zone che non sono state classificate dall'autorità competente o che sono inadatte per ragioni sanitarie.

Gli operatori del settore alimentare devono tener conto di tutte le pertinenti informazioni relativamente all'adeguatezza delle zone per quanto riguarda la produzione e la raccolta, comprese le informazioni ottenute attraverso gli autocontrolli e l'autorità competente.

Essi debbono utilizzare tali informazioni, segnatamente quelle sulle condizioni ambientali e meteorologiche, per stabilire il trattamento appropriato cui sottoporre i lotti raccolti».

L'articolo 4 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 530, ttalt~teldemandava alle regioni la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi sulla base dei criteri previsti dal Regolamento.

Tale norma è stata sostituita dall'articolo 2 del decreto legislativo 06/11/2007, n. 193, a mente del quale, ai fini dell'attuazione del predetto Regolamento, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

Per la regione Emilia-Romagna, la Deliberazione della Giunta regionale n. 94 del 3 febbraio 2014: "Classificazione delle zone per la produzione e la raccolta di molluschi bivalvi vivi e gasteropodi marini della [OSCURATO:PERSONA]", demanda ad una determinazione dirigenziale la revisione della classificazione di cui trattasi.

In tale ottica, la Determinazione n. 3077 del 22/02/2021 contiene la «Classificazione delle acque marittime antistanti la costa dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle acque interne regionali per la produzione in allevamento e la raccolta di molluschi bivalvi vivi».

Essa, conformemente al Regolamento UE anzidetto, distingue: -

1. Zone di Tipo A: aree di produzione in allevamento e di crescita naturale di molluschi bivalvi in cui è consentita la raccolta e l'immissione sul mercato per il consumo umano diretto; - Zone di Tipo B di produzione in allevamento e di crescita naturale di molluschi bivalvi nelle quali è consentita la raccolta e l'immissione sul mercato per il consumo umano esclusivamente dopo un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione; - Aree marine e acque interne nelle quali è vietata la raccolta e l'utilizzo dei molluschi bivalvi vivi e dei gasteropodi per il consumo umano.

Al di fuori di tali zone, la pesca di molluschi non è consentita.

Nelle zone di tipo B), al punto 2.3.6 BAI della Delibera è inclusa l'«Area interna alla [OSCURATO:PERSONA] (Comune di Ravenna)», delimitata da una serie di coordinate geografiche specificate negli elenchi e nelle cartografie allegate alla Delibera, tra le quali non sono indicate le coordinate geografiche indicate a pagina 1 della sentenza (44°28'48,5° N e 12°14'51,6 E, come specificate dal teste Guberti).

Non vi è dubbio, pertanto, che, trattandosi di acque interne non incluse nelle tre zone di cui sopra, la pesca dei mitili, indipendentemente dallo stadio di crescita, non è consentita.

2.2. La precisa indicazione, contenuta in sentenza, delle coordinate geografiche del luogo del fatto, rende manifestamente infondata anche la dedotta violazione dell'articolo 521 cod. proc. pen., non essendovi dubbio alcun ° al di là di un eventuale errore nella c:orretta toponomastica del luogo di commissione del reato, sull'esatto luogo della sua consumazione.3.

Il secondo motivo è infondato.

Il Procuratore generale ritiene inammissibile il motivo, sostenendo che la condotta del Russo e dei suoi correi ha perturbato l'habitat marino e sottomarino.

Il prelievo indiscriminato, seppur mediante rastrelli, ha cagionato una compromissione ovvero un deterioramento della popolazione ittica della zona sì da risultare in un significativo squilibrio dell'ecosistema marino associato e della biodiversità correlata ai fondali della zona salmastra interessata, non potendosi sostenere che tale prelievo non abbia arrecato un danno al bene tutelato dalla normativa di riferimento.

Tale valutazione non si rinviene esplicitamente nella sentenza impugnata, che non contiene motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non pur ibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen..

Tuttavia, come noto, in tema di «particolare tenuità del fatto», la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art.133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (v. sul punto Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Epidendio, Rv. 275635 - 02).

Nel caso in esame, il giudice ha ritenuto non concedibili le circostanze attenuanti generiche con riferimento alle modalità della condotta ("organizzata") e al quantitativo di mitili pescati (40 Kg.).

In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la rilevata presenza di numerosi precedenti penali non possono costituire implicita motivazione del mancato accoglimento della richiesta dell'imputato di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, atteso che i parametri di valutazione previsti dal comma primo dell'articolo 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 3, n. 32015 del 29/03/2022, Ceesay, n.m.; Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019, dep. 2020, Albero, Rv. 278095 -- 01; Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, Bianchini, Rv 268307).

Tuttavia, tale diniego, va considerato unitamente ad altri elementi, quali la pena orrogata.

Ed infatti, nel quantificare la pena, pur optando per la pena pecuniaria in luogo di quella detentiva, ha ritenuto di discostarsi notevolmente dal minimo edittale (la pena irrogata è stata di 4.000 euro a fronte di una cornice edittale compresa tra 2.000 e 12.000 euro), con ciò evidenziando di non ritenere il fatto talmente lieve da risultare penalmente irrilevante.

Il motivo è pertanto infondato e va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna del 12/07/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Ravenna condannava [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla violazione dell'articolo 40 d. Igs. 154/2016 alla pena di € 4.000,00 di ammenda. 2. Avverso la sentenza l'imputato propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato contestato, poiché né il decreto legislativo 154/2016 né il Regolamento CE 583/2000 sanzionano la condotta contestata all'imputato. L'unico elemento a carico sarebbe costituito dalle dichiarazioni del teste Guberti, che non ha allegato alcuna cartografia, né, in loco, esiste alcun avviso che indichi "dove" la pesca sia vietata. Inoltre, vi è un'evidente violazione dell'articolo 521 cod. proc. pen., poiché la contestazione menziona la "Area naturale Piallassa", mentre la sentenza parla di acque interne della "[OSCURATO:PERSONA]", per cui il ricorrente è stato condannato per un fatto diverso da quello contestato. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'articolo 131-bis cod. pen., la cui applicazione era stata richiesta (in ragione dell'incensuratezza, della natura rudimentale degli strumenti di pesca e della reimmissione dei molluschi vivi in mare) e in relazione al quale vi è una carenza assoluta di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato iici=1:ifflitzi::elae=aetjtteoo 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. L'articolo 40, comma 2, del d. Igs. 28 luglio 154, n. 2016, prevede che «nelle acque interne è vietato ... [lettera a)] ... pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente». Sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre o lagunari delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi. Il successivo comma 4 punisce chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. [OSCURATO:PERSONA] (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, stabilisce a sua volta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. All' allegato III sez. VII cap. II Parte A, il comma 1 stabilisce che «i produttori possono raccogliere i molluschi bivalvi vivi soltanto nelle zone di produzione la cui ubicazione e i cui confini sono fissati e classificati dall'autorità competente - se del caso in cooperazione con gli operatori del settore alimentare - come appartenenti alle classi A, B o C, ai sensi del regolamento (CE) n. .../2004». Il successivo comma 6 prevede che «gli operatori del settore alimentare non devono produrre, né raccogliere, molluschi bivalvi vivi in zone che non sono state classificate dall'autorità competente o che sono inadatte per ragioni sanitarie. Gli operatori del settore alimentare devono tener conto di tutte le pertinenti informazioni relativamente all'adeguatezza delle zone per quanto riguarda la produzione e la raccolta, comprese le informazioni ottenute attraverso gli autocontrolli e l'autorità competente. Essi debbono utilizzare tali informazioni, segnatamente quelle sulle condizioni ambientali e meteorologiche, per stabilire il trattamento appropriato cui sottoporre i lotti raccolti». L'articolo 4 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 530, ttalt~teldemandava alle regioni la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi sulla base dei criteri previsti dal Regolamento. Tale norma è stata sostituita dall'articolo 2 del decreto legislativo 06/11/2007, n. 193, a mente del quale, ai fini dell'attuazione del predetto Regolamento, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze. Per la regione Emilia-Romagna, la Deliberazione della Giunta regionale n. 94 del 3 febbraio 2014: "Classificazione delle zone per la produzione e la raccolta di molluschi bivalvi vivi e gasteropodi marini della [OSCURATO:PERSONA]", demanda ad una determinazione dirigenziale la revisione della classificazione di cui trattasi. In tale ottica, la Determinazione n. 3077 del 22/02/2021 contiene la «Classificazione delle acque marittime antistanti la costa dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle acque interne regionali per la produzione in allevamento e la raccolta di molluschi bivalvi vivi». Essa, conformemente al Regolamento UE anzidetto, distingue: - 1. Zone di Tipo A: aree di produzione in allevamento e di crescita naturale di molluschi bivalvi in cui è consentita la raccolta e l'immissione sul mercato per il consumo umano diretto; - Zone di Tipo B di produzione in allevamento e di crescita naturale di molluschi bivalvi nelle quali è consentita la raccolta e l'immissione sul mercato per il consumo umano esclusivamente dopo un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione; - Aree marine e acque interne nelle quali è vietata la raccolta e l'utilizzo dei molluschi bivalvi vivi e dei gasteropodi per il consumo umano. Al di fuori di tali zone, la pesca di molluschi non è consentita. Nelle zone di tipo B), al punto 2.3.6 BAI della Delibera è inclusa l'«Area interna alla [OSCURATO:PERSONA] (Comune di Ravenna)», delimitata da una serie di coordinate geografiche specificate negli elenchi e nelle cartografie allegate alla Delibera, tra le quali non sono indicate le coordinate geografiche indicate a pagina 1 della sentenza (44°28'48,5° N e 12°14'51,6 E, come specificate dal teste Guberti). Non vi è dubbio, pertanto, che, trattandosi di acque interne non incluse nelle tre zone di cui sopra, la pesca dei mitili, indipendentemente dallo stadio di crescita, non è consentita. 2.2. La precisa indicazione, contenuta in sentenza, delle coordinate geografiche del luogo del fatto, rende manifestamente infondata anche la dedotta violazione dell'articolo 521 cod. proc. pen., non essendovi dubbio alcun ° al di là di un eventuale errore nella c:orretta toponomastica del luogo di commissione del reato, sull'esatto luogo della sua consumazione.3. Il secondo motivo è infondato. Il Procuratore generale ritiene inammissibile il motivo, sostenendo che la condotta del Russo e dei suoi correi ha perturbato l'habitat marino e sottomarino. Il prelievo indiscriminato, seppur mediante rastrelli, ha cagionato una compromissione ovvero un deterioramento della popolazione ittica della zona sì da risultare in un significativo squilibrio dell'ecosistema marino associato e della biodiversità correlata ai fondali della zona salmastra interessata, non potendosi sostenere che tale prelievo non abbia arrecato un danno al bene tutelato dalla normativa di riferimento. Tale valutazione non si rinviene esplicitamente nella sentenza impugnata, che non contiene motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non pur ibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen.. Tuttavia, come noto, in tema di «particolare tenuità del fatto», la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art.133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (v. sul punto Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Epidendio, Rv. 275635 - 02). Nel caso in esame, il giudice ha ritenuto non concedibili le circostanze attenuanti generiche con riferimento alle modalità della condotta ("organizzata") e al quantitativo di mitili pescati (40 Kg.). In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la rilevata presenza di numerosi precedenti penali non possono costituire implicita motivazione del mancato accoglimento della richiesta dell'imputato di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, atteso che i parametri di valutazione previsti dal comma primo dell'articolo 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 3, n. 32015 del 29/03/2022, Ceesay, n.m.; Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019, dep. 2020, Albero, Rv. 278095 -- 01; Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, Bianchini, Rv 268307). Tuttavia, tale diniego, va considerato unitamente ad altri elementi, quali la pena orrogata. Ed infatti, nel quantificare la pena, pur optando per la pena pecuniaria in luogo di quella detentiva, ha ritenuto di discostarsi notevolmente dal minimo edittale (la pena irrogata è stata di 4.000 euro a fronte di una cornice edittale compresa tra 2.000 e 12.000 euro), con ciò evidenziando di non ritenere il fatto talmente lieve da risultare penalmente irrilevante. Il motivo è pertanto infondato e va rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricors
Decreto Cassazione n. 29072/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris