CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 ottobre 2020
Cassazione n. 34300/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9008-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 80425650589, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso l'ordinanza n. 23619/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza n. 23619 del 27 ottobre 2020, questa Corte di Cassazione dichiarava inammissibile per tardività della notificazione il ricorso per cassazione proposto dal Ministero della Difesa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione resa dalla Corte d'Appello di Firenze di conferma della pronunzia del Tribunale di Firenze, che, ai sensi dell'art. 29 digs. n. 276/2003, onerava il Ministero, quale responsabile in solido con la Società titolare dell'appalto di pulizie dal medesimo commesso, peraltro tenuta a rilevare indenne il Ministero della spesa, del pagamento del decreto ingiuntivo ottenuto dalla Baldini per differenze retributive maturate quale addetta all'esecuzione dell'appalto; che per la revocazione di tale decisione ricorre il Ministero della Difesa, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale, la Baldini, pur intimata, non ha svolto difesa alcuna; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che il Ministero ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, il Ministero ricorrente, lamenta a carico di questa Corte l'errore, che in quanto ritenuto "di fatto" assume essere rilevante ai fini della richiesta revocazione della precedente decisione, dato dalla falsa percezione della realtà processuale conseguente all'errato riferimento temporale dalla stessa Corte assunto nella valutazione della tempestività della notificazione del ricorso alla parte resistente, da operarsi avendo a riferimento la diversa e precedente data recata dalla relata di notifica a mezzo posta indirizzata alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], parte resistente; che non ravvisandosi evidenti ragioni di inammissibilità del proposto ricorso si ritiene la decisione del medesimo esorbitare dalla competenza di questa sezione; P.Q.M. La Corte ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione del ricorso per revocazione in sede camerale, ne rimette la trattazione alla sezione ordinaria. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del