CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2024
Cassazione n. 05550/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - I [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 18 ottobre 2023 la Corte di Appello di Catania ha confermato - quanto alla affermazione di responsabilità - la sentenza emessa in primo grado dal GUP del Tribunale di Catania il 23 luglio 2020, con diversa e più favorevole determinazione della pena. Con dette decisioni [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei reati di detenzione e porto di arma clandestina e ricettazione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di responsabilità ed in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di doglianze in fatto dirette ad ottenere una - non consentita - rivalutazione di punti della decisione di merito congruamente argomentati. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]