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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 15357/2022

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ETO R.G. 21953/2021 Roma, sul ricorso proposto da C.LCik-L S-g [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] avverso: sentenza della Corte di Appello di Brescia nr. 236/2020 pubblicata in data 3.12.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella

1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] òggi, A3)(

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ETO R.G. 21953/2021 Roma, sul ricorso proposto da C.LCik-L S-g [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] avverso: sentenza della Corte di Appello di Brescia nr. 236/2020 pubblicata in data 3.12.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] òggi, A3)(
Decreto Cassazione n. 15357/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris