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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 29002/2025

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25808/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

LAZIO, n. 1802/2020, depositata il 23/06/2020; estratto di ruolo- azione di accertamento negativo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. GianninaGianni, dante causa degli odierni ricorrenti, impugnava davanti alla C.t.p.di Roma l’estratto di ruolo - del quale assumeva era venuta a conoscenza in data 25 marzo 2016 a seguito di una verifica sulla sua situazione patrimoniale -relativo a tre cartelle di pagamento per il recupero di Irpef, sanzioni ed interessi relativamente agli anni di imposta 1998, 1999 e 2001per le quali risultava la notifica in data 11 maro 2004, 29 settembre 2003 e 22 marzo 2006.

Esponeva che, in disparte il rilievo che non riteneva di ave r ricevuto alcuna notifica, il credito era comunque prescritto per decorrenza del termine successivamente alla notifica delle cartelle in quanto l’unico atto interruttivo, risalente al 27 agosto 2010 , era stato spedito ad un indirizzo che non coincideva con il proprio.

Evidenziava, tra l’altro, che la prescrizione era quinquennale sia per il credito che per gli interessi eper le sanzioni .

2. La C.t.p.accoglieva il ricorso; pur riconoscendo la correttezza della notifica delle cartelle, rilevava che il credito si era, comunque, prescritto, non essendo pervenuti validi atti interruttivi successivi alla notifica delle stesse.

3. L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza e la C.t.r. del Lazio accoglieva l’appello rilevando che le cartelle erano divenute definitive per mancata impugnazione, stante la regolarità della notifica sicché il ricorso originario avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse e che la prescrizione avrebbe potuto essere eccepita avverso i successivi avvisi di esecuzione.

4. Avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi della defunta [OSCURATO:PERSONA], propo ngono ricorso Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 per cassazione e l’Agenzia delle entrate Riscossione si dife nde con controricorso.

5. Con ordinanza interlocutoria n. 13290 del 2022 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per la trattazione a pubblica udienza, stante la mancanza di evidenza decisoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo ed unico motivo i contr ibuenti denuncia no , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione dei principi in tema di sussistenza dell’interesse ad agire del contribuente ai fini dell’impugnazione dell’estratto di ruolo per l’accertamento della intervenuta prescrizione della pretesa fiscale maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento.

In particolare, affermano che la C.t.r. , in ragione del contenuto della domanda proposta, avrebbe errato nel ritenere insussistente l’interesse ad agire, atteso che la stessa ave va ad oggetto anche il disconoscimento della pretesa erariale per effetto della prescrizione successiva all’eventuale notifica delle cartelle.Osservano, in proposito , che anche ove in giudizio venga provata la regolare notifica delle cartelle, resterebbe ammissibile la domanda di accertamento dell’insussistenza del credito per essere maturato il termine di prescrizione successivamente alle medesimeimpugna ndo l’estratto di ruolo; che, pertanto, la C.t.r.avrebbe dovuto confermare la sentenza di primo grado, rilevando la sussistenza dell’interesse della contribuente ad esperire, attraverso l’impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa dell’Amministrazione facendo valere la prescrizione del credito per eventi successivi alla notifica delle cartelle di pagamento; che, per l’effetto -considerato il pacifico decorso del termine prescrizionale decennale dalla data di notifica delle cartelle di pagamento, in virtù della mancata notifica degli atti interruttivi della Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 prescrizione – avrebbe dovuto dichiarare che la pretesa erariale estinta.

2. In primo luogo, stante la fissazione di udienza camerale, va ribadito che il collegio giudicante può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie (Cass., Sez.

U., 5/06/2018, n. 14437); ugualmente allorquando non si verta in tema di decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, conmotivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso della giurisprudenza (Cass., Sez.

U., 23/04/2020, n. 8093; Cass. 21/01/2022, n. 2047; Cass.13/01/2021, n. 392; Cass. 20/11/2020, n. 26480).

E’ quanto accade, per quanto si andrà ad esporre, nel caso in esame, in ragione di principi ormai consolidatisi.

3. Il motivo non è fondato.

3.1. Deve premettersi che la contribuente , con il ricorso introduttivo,in primo luogo, impugnava l’estratto di ruolo assumendo che le cartelle non le erano mai state notificate.

In secondo luogo, evidentemente in via subordinata, eccepiva che, anche ove le cartelle fossero state ritualmente notificate nelle data indicate dall’Ufficio, il credito tributario si sarebbe estinto per decorrenza del termine di prescrizione successivamente alla detta notifica.

Che il ricorso originario contenesse anche detta ulteriore domanda non è contestato dalla controricorrente e trova conferma nella sentenza impugnata che sulla stessa si è pronunciata ribadendonel’inammissibilità in quanto la prescrizione avrebbe potuto essere fatta valere in sede di impugnazione di eventuali atti esecutivi.

Il ricorso per cassazione verte solo su detta ultima statuizione.

In altri termini, i ricorrenti non si dolgono della declaratoria di difetto di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 interesse con riferimento alla impugnazione del ruolo sul presupposto che le cartelle non fossero state notificate.

Si dolgono, invece, della dichiarazione di inammissibilità della domanda di accertamento dell’estinzione dell’obbligazione tributaria per maturazione della prescrizione successivamente alla notifica delle cartelle, ancorché regolare, come accertato dalla C.t.r.

L’oggetto del giudizio, infatti, è così individuato dai medesimi ricorrenti: l’odierno giudizio ha ad oggetto l’accertamento della sussistenza dell’interesse ad agire del contribuente ai fini dell’impugnazione del l’estratto ruolo per l’accertamento negativo della pretesa erariale in ragione della intervenuta prescrizione per fatti successivi alla notifica delle cartelle di pagamento».

3.2. Deve confermarsi, tuttavia, la statuizione di inammissibilità della domanda originaria.

L'azione così proposta, una volta confermata l’inammissibilità dell’impugnazione del ruolo,si risolve in una domanda di accertamento negativo; in quanto t ale, la stessa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile (Cass., Sez.

U., 20/11/2007n. 24011, Cass. Sez.

U. 15/10/2009 n. 21890 ) .

Si evidenzia, a tal proposito, che la giur i s p rudenza che riconosceva l'interesse del contribuente ad esperire, attraverso l'impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione,facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella è antecedente alla modifica normativa di cui all’art. 3 - bis d.l. n. 146 del 2021 che ha reso non impugnabile l’estratto ruolo, così limitando la tutela immediata che, invece, era stata in precedenza riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (in questo senso Cass. Sez.

U 02/10/2015, n. 19704).

3.3. Le Sezioni Unite, del restochiamate a pronunciarsi sulla nuova disposizione, hannoevidenziato che il principio della tutela immediata , Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 affermato dalla richiamata sentenza delle sezioni unite del 2015, è superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza dell’ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale che quella giurisprudenza considerava; hanno, altresì,chiarito che il legislatore, con la modifica normativa, nel regolare specifici casi di azione «diretta» , ha stabili to quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri,di per sé, bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi plasmi l'interesse ad agire ; h anno, pertanto, ribadito che, proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile (Cass. Sez.

U.06/09/2022, n. 12459). 3.4.Ciò posto, la pretesa di parte ricorrente ricorrente di radicare la sussistenza dell’interesse ad agire perfar valere la prescrizione del credito tributario successivamente alla notifica della cartella, pur in mancanza di un atto impugnabile,si risolve nella richiesta di esercitare proprio quella azione diretta,ma in assenza dei presupposti in ragione del quale il legislatore, con la nuova disposizione, ha plasmato l’interesse ad agirestesso.

3.5. A ciò deve aggiungersi che le citate sezioni unite del 2022 hanno evidenziato come la condizione dell’azione dalla nuova normativa può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione.

La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 e non già su uno degli effetti dell'impugnazione(Cass. Sez.

U. n. 12459 del 2022).

3.5. I principi espressi hanno trovato conferma anche nell’ intervento della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 190 del 17 ottobre 2023, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della nuova disposizione ed ha evidenziato come la norma impugnata innalzi la soglia del bisogno di tutela giurisdizionale dei contribuenti ai fini della impugnazione diretta delruolo e della cartella (Cfr. Cass. Sez.

U 07/05/2024, n. 12459).

3.6. I casi previsti dalla nuova disciplina sono tassativi e, pertanto, insuscettibili di interpretazione e applicazione analogica o anche semplicemente estensiva.

Si è precisato, del resto, che il potere cautelare di cui è fornito il giudice tributario e quello ordinario, anche dell'esecuzione, evita il rischio che si creino zone non coperte dalla tutela giurisdizionale stessa; infatti, anche laddove la notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento sia stata omessa o sia invalida, vi è sempre un giudice che può pronunciarsi sulle doglianze avanzate dal contribuente che impugni l'atto successivo, pur se esecutivo, o alternativo all'esecuzione (come, ad esempio, nel caso concreto che ha originato la pronuncia in commento, l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria) (Cass. 21/07/2025, n. 20350).

4. In conclusione –in assenza di allegazione di iniziative dell'Ufficio tendenti alla riscossione delle cartelle di pagamento oggetto dell'iscrizione a ruolo, e poiché il contribuente non ha allegato alcun pregiudizio nei termini tratteggiati dall'art. 12, comma 4-bis d.P.R. n. 602 del 1973 –deve comunque escludersi l’ammissibilità dell’azione.

Ne consegue, il rigetto del ricorso.

Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio, oltre quelle prenotate a debito.

P.Q.M Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.300,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25808/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO, n. 1802/2020, depositata il 23/06/2020; estratto di ruolo- azione di accertamento negativo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. GianninaGianni, dante causa degli odierni ricorrenti, impugnava davanti alla C.t.p.di Roma l’estratto di ruolo - del quale assumeva era venuta a conoscenza in data 25 marzo 2016 a seguito di una verifica sulla sua situazione patrimoniale -relativo a tre cartelle di pagamento per il recupero di Irpef, sanzioni ed interessi relativamente agli anni di imposta 1998, 1999 e 2001per le quali risultava la notifica in data 11 maro 2004, 29 settembre 2003 e 22 marzo 2006. Esponeva che, in disparte il rilievo che non riteneva di ave r ricevuto alcuna notifica, il credito era comunque prescritto per decorrenza del termine successivamente alla notifica delle cartelle in quanto l’unico atto interruttivo, risalente al 27 agosto 2010 , era stato spedito ad un indirizzo che non coincideva con il proprio. Evidenziava, tra l’altro, che la prescrizione era quinquennale sia per il credito che per gli interessi eper le sanzioni . 2. La C.t.p.accoglieva il ricorso; pur riconoscendo la correttezza della notifica delle cartelle, rilevava che il credito si era, comunque, prescritto, non essendo pervenuti validi atti interruttivi successivi alla notifica delle stesse. 3. L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza e la C.t.r. del Lazio accoglieva l’appello rilevando che le cartelle erano divenute definitive per mancata impugnazione, stante la regolarità della notifica sicché il ricorso originario avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse e che la prescrizione avrebbe potuto essere eccepita avverso i successivi avvisi di esecuzione. 4. Avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi della defunta [OSCURATO:PERSONA], propo ngono ricorso Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 per cassazione e l’Agenzia delle entrate Riscossione si dife nde con controricorso. 5. Con ordinanza interlocutoria n. 13290 del 2022 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per la trattazione a pubblica udienza, stante la mancanza di evidenza decisoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo ed unico motivo i contr ibuenti denuncia no , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione dei principi in tema di sussistenza dell’interesse ad agire del contribuente ai fini dell’impugnazione dell’estratto di ruolo per l’accertamento della intervenuta prescrizione della pretesa fiscale maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento. In particolare, affermano che la C.t.r. , in ragione del contenuto della domanda proposta, avrebbe errato nel ritenere insussistente l’interesse ad agire, atteso che la stessa ave va ad oggetto anche il disconoscimento della pretesa erariale per effetto della prescrizione successiva all’eventuale notifica delle cartelle.Osservano, in proposito , che anche ove in giudizio venga provata la regolare notifica delle cartelle, resterebbe ammissibile la domanda di accertamento dell’insussistenza del credito per essere maturato il termine di prescrizione successivamente alle medesimeimpugna ndo l’estratto di ruolo; che, pertanto, la C.t.r.avrebbe dovuto confermare la sentenza di primo grado, rilevando la sussistenza dell’interesse della contribuente ad esperire, attraverso l’impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa dell’Amministrazione facendo valere la prescrizione del credito per eventi successivi alla notifica delle cartelle di pagamento; che, per l’effetto -considerato il pacifico decorso del termine prescrizionale decennale dalla data di notifica delle cartelle di pagamento, in virtù della mancata notifica degli atti interruttivi della Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 prescrizione – avrebbe dovuto dichiarare che la pretesa erariale estinta. 2. In primo luogo, stante la fissazione di udienza camerale, va ribadito che il collegio giudicante può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie (Cass., Sez. U., 5/06/2018, n. 14437); ugualmente allorquando non si verta in tema di decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, conmotivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso della giurisprudenza (Cass., Sez. U., 23/04/2020, n. 8093; Cass. 21/01/2022, n. 2047; Cass.13/01/2021, n. 392; Cass. 20/11/2020, n. 26480). E’ quanto accade, per quanto si andrà ad esporre, nel caso in esame, in ragione di principi ormai consolidatisi. 3. Il motivo non è fondato. 3.1. Deve premettersi che la contribuente , con il ricorso introduttivo,in primo luogo, impugnava l’estratto di ruolo assumendo che le cartelle non le erano mai state notificate. In secondo luogo, evidentemente in via subordinata, eccepiva che, anche ove le cartelle fossero state ritualmente notificate nelle data indicate dall’Ufficio, il credito tributario si sarebbe estinto per decorrenza del termine di prescrizione successivamente alla detta notifica. Che il ricorso originario contenesse anche detta ulteriore domanda non è contestato dalla controricorrente e trova conferma nella sentenza impugnata che sulla stessa si è pronunciata ribadendonel’inammissibilità in quanto la prescrizione avrebbe potuto essere fatta valere in sede di impugnazione di eventuali atti esecutivi. Il ricorso per cassazione verte solo su detta ultima statuizione. In altri termini, i ricorrenti non si dolgono della declaratoria di difetto di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 interesse con riferimento alla impugnazione del ruolo sul presupposto che le cartelle non fossero state notificate. Si dolgono, invece, della dichiarazione di inammissibilità della domanda di accertamento dell’estinzione dell’obbligazione tributaria per maturazione della prescrizione successivamente alla notifica delle cartelle, ancorché regolare, come accertato dalla C.t.r. L’oggetto del giudizio, infatti, è così individuato dai medesimi ricorrenti: l’odierno giudizio ha ad oggetto l’accertamento della sussistenza dell’interesse ad agire del contribuente ai fini dell’impugnazione del l’estratto ruolo per l’accertamento negativo della pretesa erariale in ragione della intervenuta prescrizione per fatti successivi alla notifica delle cartelle di pagamento». 3.2. Deve confermarsi, tuttavia, la statuizione di inammissibilità della domanda originaria. L'azione così proposta, una volta confermata l’inammissibilità dell’impugnazione del ruolo,si risolve in una domanda di accertamento negativo; in quanto t ale, la stessa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile (Cass., Sez. U., 20/11/2007n. 24011, Cass. Sez. U. 15/10/2009 n. 21890 ) . Si evidenzia, a tal proposito, che la giur i s p rudenza che riconosceva l'interesse del contribuente ad esperire, attraverso l'impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione,facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella è antecedente alla modifica normativa di cui all’art. 3 - bis d.l. n. 146 del 2021 che ha reso non impugnabile l’estratto ruolo, così limitando la tutela immediata che, invece, era stata in precedenza riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (in questo senso Cass. Sez. U 02/10/2015, n. 19704). 3.3. Le Sezioni Unite, del restochiamate a pronunciarsi sulla nuova disposizione, hannoevidenziato che il principio della tutela immediata , Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 affermato dalla richiamata sentenza delle sezioni unite del 2015, è superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza dell’ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale che quella giurisprudenza considerava; hanno, altresì,chiarito che il legislatore, con la modifica normativa, nel regolare specifici casi di azione «diretta» , ha stabili to quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri,di per sé, bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi plasmi l'interesse ad agire ; h anno, pertanto, ribadito che, proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile (Cass. Sez. U.06/09/2022, n. 12459). 3.4.Ciò posto, la pretesa di parte ricorrente ricorrente di radicare la sussistenza dell’interesse ad agire perfar valere la prescrizione del credito tributario successivamente alla notifica della cartella, pur in mancanza di un atto impugnabile,si risolve nella richiesta di esercitare proprio quella azione diretta,ma in assenza dei presupposti in ragione del quale il legislatore, con la nuova disposizione, ha plasmato l’interesse ad agirestesso. 3.5. A ciò deve aggiungersi che le citate sezioni unite del 2022 hanno evidenziato come la condizione dell’azione dalla nuova normativa può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 e non già su uno degli effetti dell'impugnazione(Cass. Sez. U. n. 12459 del 2022). 3.5. I principi espressi hanno trovato conferma anche nell’ intervento della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 190 del 17 ottobre 2023, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della nuova disposizione ed ha evidenziato come la norma impugnata innalzi la soglia del bisogno di tutela giurisdizionale dei contribuenti ai fini della impugnazione diretta delruolo e della cartella (Cfr. Cass. Sez. U 07/05/2024, n. 12459). 3.6. I casi previsti dalla nuova disciplina sono tassativi e, pertanto, insuscettibili di interpretazione e applicazione analogica o anche semplicemente estensiva. Si è precisato, del resto, che il potere cautelare di cui è fornito il giudice tributario e quello ordinario, anche dell'esecuzione, evita il rischio che si creino zone non coperte dalla tutela giurisdizionale stessa; infatti, anche laddove la notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento sia stata omessa o sia invalida, vi è sempre un giudice che può pronunciarsi sulle doglianze avanzate dal contribuente che impugni l'atto successivo, pur se esecutivo, o alternativo all'esecuzione (come, ad esempio, nel caso concreto che ha originato la pronuncia in commento, l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria) (Cass. 21/07/2025, n. 20350). 4. In conclusione –in assenza di allegazione di iniziative dell'Ufficio tendenti alla riscossione delle cartelle di pagamento oggetto dell'iscrizione a ruolo, e poiché il contribuente non ha allegato alcun pregiudizio nei termini tratteggiati dall'art. 12, comma 4-bis d.P.R. n. 602 del 1973 –deve comunque escludersi l’ammissibilità dell’azione. Ne consegue, il rigetto del ricorso. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio, oltre quelle prenotate a debito. P.Q.M Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.300,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen
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