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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 11980/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 30 settembre 2021 dal Giudice di Pace di Rimini, che la ha condannata alla pena pecuniaria e al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili per il delitto di cui all'art. 590 cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] nelle date del 3 ottobre 2017 e del 22 aprile 2018.

In data 1 marzo 2022 risulta depositata memoria difensiva.

Con riguardo a tutti i motivi di ricorso, con i quali si deduce nella rubrica vizio di motivazione in relazione alla prova testimoniale e in relazione all'omessa valutazione di un documento prodotto dalla difesa, ma anche erronea applicazione degli artt. 40, comma 2, e 590, nonché 672 cod. pen. in relazione al nesso di causa tra la condotta dell'imputata e l'evento, si osserva che, trattandosi di censure che investono il giudizio di responsabilità dell'imputata, l'impugnazione deve essere riqualificata come appello, con trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini per il giudizio.

Deve, infatti, ritenersi ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 ci.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendono dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale (ex multis, Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Polimeni, Rv. 276459; Sez. 2, n. 9631 del 11/1/2019, Rodà, Rv. 275765; Sez. 4, n. 31650 del 29/03/2018, Zuccaro, Rv. 273564; Sez. 5, n. 17784 del 12/01/2017, Campisi, Rv. 269618; Sez. 5, n. 42779 del 23/09/2016, Rossi, Rv. 267958; Sez. 5, n. 35023 del 17/05/2016, Pepe, Rv. 267770; Sez. 5, n. 31619 del 01/04/2016, Brescia, Rv. 267952; Sez. 5, n. 5017 del 14/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266059; Sez. 5, n. 31678 del 22/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264561).

Va, pertanto, disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini per il giudizio, qualificata l'impugnazione come appello.

P. Q. M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini per il giudizio.

Così deciso il 17 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] cAr4cEL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 30 settembre 2021 dal Giudice di Pace di Rimini, che la ha condannata alla pena pecuniaria e al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili per il delitto di cui all'art. 590 cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] nelle date del 3 ottobre 2017 e del 22 aprile 2018. In data 1 marzo 2022 risulta depositata memoria difensiva. Con riguardo a tutti i motivi di ricorso, con i quali si deduce nella rubrica vizio di motivazione in relazione alla prova testimoniale e in relazione all'omessa valutazione di un documento prodotto dalla difesa, ma anche erronea applicazione degli artt. 40, comma 2, e 590, nonché 672 cod. pen. in relazione al nesso di causa tra la condotta dell'imputata e l'evento, si osserva che, trattandosi di censure che investono il giudizio di responsabilità dell'imputata, l'impugnazione deve essere riqualificata come appello, con trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini per il giudizio. Deve, infatti, ritenersi ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 ci.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendono dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale (ex multis, Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Polimeni, Rv. 276459; Sez. 2, n. 9631 del 11/1/2019, Rodà, Rv. 275765; Sez. 4, n. 31650 del 29/03/2018, Zuccaro, Rv. 273564; Sez. 5, n. 17784 del 12/01/2017, Campisi, Rv. 269618; Sez. 5, n. 42779 del 23/09/2016, Rossi, Rv. 267958; Sez. 5, n. 35023 del 17/05/2016, Pepe, Rv. 267770; Sez. 5, n. 31619 del 01/04/2016, Brescia, Rv. 267952; Sez. 5, n. 5017 del 14/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266059; Sez. 5, n. 31678 del 22/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264561). Va, pertanto, disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini per il giudizio, qualificata l'impugnazione come appello. P. Q. M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini per il giudizio. Così deciso il 17 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] cAr4cEL
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