CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 09765/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 17 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 10 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di rapina e lesioni personali. Rilevato che l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse dell'EI Ajjouri, che, peraltro genericamente, censura per contraddittorietà della motivazione l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per la rapina contestata al capo A dell'imputazione, oltre a contenere censure in fatto, estranee al sindacato di legittimità, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che a pagina 7 ha evidenziato come la colpevolezza del prevenuto emergesse dal sicuro riconoscimento da parte della vittima, corroborato, tra l'altro, dal rinvenimento nella sua disponibilità del cellulare appartenente a quest'ultima e oggetto dell'azione predatoria, a nulla rilevando le deduzioni difensive riproposte in questa sede; Considerato che l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse del Fatnassi, che genericamente lamenta l'eccessività della pena inflitta, con specifico riguardo alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, è manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena e le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, ciò che nel caso di specie deve certamente ritenersi sussistente, avendo il secondo giudice fissato la pena in misura minima, ed escluso la prevalenza delle generiche sulla base della gravità dei fatti, dei precedenti penali gravanti sull'imputato, nonché dell'assenza di elementi positivi valutabili; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il