CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18239/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a procura speciale rilasciata su foglio separato e materialmentecongiunto al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-resistente-avverso la sentenza n. 6484/6/2021, depositata in data 8/07/2021dalla [OSCURATO:PERSONA] di Sicilia, sezione staccata diCatania, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4420/2022Numero sezionale 4400/2026Numero di raccolta generale 18239/2026Data pubblicazione 06/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia rigettò l’appelloproposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione contro la sentenzadella Commissione tributaria provinciale di Catania che ne avevarespinto il ricorso contro l’avviso di accertamento n.TYS03Z601419/2023, emesso per Ires, Irap e Iva, in relazione all’annodi imposta 2010 e fondato sugli studi di settore.In particolare, la CTR rigettò sia il motivo di appello relativo allamancanza di sottoscrizione dell’avviso di accertamento sia quellorelativo al difetto di contraddittorio.2. Contro tale decisione la società ha proposto ricorso percassazione affidandosi a due motivi, mentre l’Agenzia delle entrate hadepositato atto di costituzione al fine di partecipare all’eventualeudienza di discussione.Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]ove era chiamato unitamente al ricorso iscritto al n. RG 23621/2024,avente ad oggetto la sentenza della CTR resa in sede di revocazionedella medesima sentenza n. 6484 del 2021; nel giudizio di revocazione,infatti, la CTR aveva accolto l’appello e la sentenza (n. 3500 del13/04/2023) era stata impugnata dall’Agenzia delle entrate.I due giudizi, prima riuniti, erano poi separati con ordinanza n.18579/2024, con cui era deciso il giudizio relativo alla sentenza resa insede di revocazione, e il presente giudizio era rinviato a nuovo ruolocon ordinanza interlocutoria n. 18688/2024.Il ricorso è quindi stato fissato per l’adunanza camerale del 22maggio 2026 ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Occorre premettere che la sentenza n. 6484/2021 impugnatacon il ricorso in esame era stata, come accennato in premessa, oggettoanche di ricorso per revocazione, che la stessa CTR della Sicilia avevaaccolto con la sentenza n. 3500 del 2023. Tale ultima sentenza è stataNumero registro generale 4420/2022Numero sezionale 4400/2026Numero di raccolta generale 18239/2026Data pubblicazione 06/06/2026oggetto di ricorso per cassazione da parte dell’Agenzia delle entrate,ricorso che è stato accolto dall’ordinanza di questa Corte n.18579/2024 che, cassando la sentenza di revocazione, ha rinviato talegiudizio nuovamente alla CGT2.Con tale ordinanza la Corte ha infatti riscontrato che il giudice dellarevocazione si era pronunciato direttamente nel merito della causaaccogliendo l’appello del contribuente e annullando l’avviso ma senzaesaminare i presupposti della revocazione.Il presente giudizio, originariamente riunito a quello avente adoggetto il ricorso relativo alla sentenza resa in sede di revocazione,con la medesima ordinanza era separato e, successivamente, rinviatoa nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria n. 18688/2024, con cui,preso atto della pendenza del giudizio di revocazione e del fatto che inquella sede potesse essere annullata la sentenza impugnata conconseguente cessazione della materia del contendere, era disposto ilrinvio a nuovo ruolo «onde consentire che il permanente interesse alladecisione del ricorso per cassazione sul merito della statuizioned’appello possa essere verificato all’esito del passaggio in giudicatodell’eventuale sentenza che sarà pronunciata dal giudice del rinvio sulladomanda di revocazione della medesima sentenza (in termini analoghi,ma con riferimento ad un caso di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.,Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 10357 del 12/04/2019, rv. 653498- 01)».Era quindi disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesadella decisione del giudice del rinvio avente ad oggetto la revocazionedella sentenza n. 3500/2023 depositata dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia in data 13 aprile 2023.Successivamente a tale rinvio a nuovo ruolo, la parte ricorrentenulla ha prodotto.Numero registro generale 4420/2022Numero sezionale 4400/2026Numero di raccolta generale 18239/2026Data pubblicazione 06/06/2026Da attestazione della segreteria della CGT della Sicilia risulta inoltreche il giudizio non sia stato riassunto.Pertanto, può procedersi all’esame del merito.2. Con il primo motivo la ricorrente deduce «Nullità della sentenzan. 6484/6/2021. Sottoscrizione per delega dell’atto impositivo da partedel [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 360, c. 1, n. 5) c.p.c. – vizio di motivazioneapparente»; lamenta la mancanza di motivazione in ordine al motivodi appello con cui aveva censurato la decisione di primo grado inrelazione alla mancanza di firma dell’avviso di accertamento.In particolare, la ricorrente evidenzia che, sin dal ricorso in primogrado, avrebbe eccepito l’invalidità della delega di firma depositata ingiudizio dall’Agenzia delle entrate, in quanto: non sottoscritta in alcunmodo dal delegante [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate;conferita al dott. “[OSCURATO:PERSONA]”, mentre il firmatariodell’accertamento impugnato risulta essere il dott. “[OSCURATO:PERSONA] LaPerna”; senza indicazione della qualifica necessaria per l’assunzione delpotere delegato, della quale il dott. [OSCURATO:PERSONA] risultava essere privo;senza indicazione dell’arco temporale per cui la delega era stataconcessa; senza indicazione dei limiti di delega. Secondo partericorrente, la CTR non avrebbe espressamente preso posizione su tuttiquesti profili, fornendo una motivazione meramente apparente delrigetto dell’eccezione, senza avere realmente esaminato la delega difirma e la fondatezza delle eccezioni di invalidità di quest’ultimasollevate da parte appellante.2.1. Il motivo è infondato.La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n.4, c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs.546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si configura solo quando laNumero registro generale 4420/2022Numero sezionale 4400/2026Numero di raccolta generale 18239/2026Data pubblicazione 06/06/2026motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessadell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processosegue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione -ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma lesue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio danon permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazionedel decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta dimotivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" enella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente edirettamente dal testo della sentenza impugnata (Cass. Sez. U. n.8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n. 6626/2022).In particolare si è in presenza di una motivazione apparenteallorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste ilprovvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni delladecisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidoneea far conoscere l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture.Ciò premesso, la questione della sottoscrizione dell’avviso diaccertamento introdotta dal terzo motivo di appello proposto dallasocietà contro la sfavorevole sentenza di primo grado risultacompiutamente esaminata dalla CTR che ha affermato non solo che«l’accertamento in quanto atto amministrativo scritto è esistente ogniqualvolta sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativoNumero registro generale 4420/2022Numero sezionale 4400/2026Numero di raccolta generale 18239/2026Data pubblicazione 06/06/2026titolare del potere nel cui esercizio è stato adottato» ma che esso «nondeve recare necessariamente la sottoscrizione del capo dell’ufficio benpotendo essere sottoscritto anche da un suo delegato così comeprevisto dal DPR 600/73. Nel caso in esame c’è la firma, per delega deldirettore Provinciale, del [OSCURATO:PERSONA] minori [OSCURATO:PERSONA] laPerna».La motivazione esiste graficamente e la ratio decidendi èperfettamente percepibile e peraltro neanche compiutamentecensurata nella sua interezza, poiché la CTR, oltre a ritenere esistentee valida la delega, ha anche ritenuto che comunque l’accertamento inquanto atto amministrativo scritto è esistente ogni qualvolta siainequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare delpotere nel cui esercizio è stato adottato, affermazione che è rimastadel tutto priva di censura.Del resto, la mancata sintesi, trascrizione o localizzazione delladelega, neanche prodotta unitamente al ricorso, rende del tutto privodi specificità il motivo.3. Con il secondo motivo si deduce «Violazione del contraddittorioendo-procedimentale. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12,comma 7, Legge 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.», avendo l’Ufficio impositore emesso l’avviso di accertamentosenza rilasciare un verbale di chiusura del contraddittorio e senzarispettare il termine di cui al citato art. 12, comma 7, omettendo anchedi indicare le eventuali ragioni di urgenza. Secondo parte ricorrente,l’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - in virtù del quale, salvoche ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’inosservanza del terminedilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso diaccertamento, decorrente dal rilascio della copia del processo verbaledi chiusura delle operazioni al contribuente nei cui confronti sia statoeffettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinatiNumero registro generale 4420/2022Numero sezionale 4400/2026Numero di raccolta generale 18239/2026Data pubblicazione 06/06/2026all’esercizio dell’attività, ne determina, di per sé, l’illegittimità -opererebbe anche quando si sia attivato il contraddittorio in seguitoalla proposta di accertamento inoltrata al contribuente a seguitodell’applicazione degli studi di settore.Deduce infatti che essendo previsto per gli studi di settore l’obbligodel contraddittorio dall’art. 10 della l. n. 146 del 1998, talecontraddittorio «non poteva che esplicarsi nelle forme generali previstedall’art. 12 della legge n. 212 del 2000 e quindi con le garanzie, i dirittie gli obblighi ivi previsti», tanto più venendo in rilievo anche l’IVA.La decisione della CTR sarebbe stata, quindi, in contrasto con l’art.12, comma 7, della l. n. 212/2000, dato che, alla produzione deidocumenti in data 2/12/2013, era seguito un silenzio lungo quasi unanno conclusosi con la notifica diretta dell’avviso di accertamento indata 26/11/2014 e senza il previo invio di un verbale con leconsiderazioni dell’ufficio.3.1. Il motivo, come proposto, è infondato.Dal tenore testuale del motivo emerge (pagina 13 rigo 6 e ss.) chela statuizione impugnata è espressamente individuata in quella relativaal quarto motivo di appello, con cui la parte si doleva della mancataapplicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000; talemotivo è stato respinto dalla CTR e la decisione è conforme al principiogià espresso, in maniera ampiamente prevalente, da questa Corte, cheha ritenuto che nel caso di accertamento standardizzato non si applicala disciplina dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 (Cass. n.7960/2014, anche richiamata dalla CTR, con decisione poi ribadita daCass. n. 6054/2015; Cass. n. 10711/2019; Cass. n. 2415/2021), percui in tema di accertamento standardizzato mediante parametri e studidi settore, il termine stabilito dall'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000,che deve necessariamente intercorrere tra il rilascio al contribuente delverbale di chiusura delle operazioni (accessi, ispezioni o verificheNumero registro generale 4420/2022Numero sezionale 4400/2026Numero di raccolta generale 18239/2026Data pubblicazione 06/06/2026eseguite nei locali destinati all'esercizio dell'attività) e l'emanazione delrelativo avviso di accertamento, non è applicabile, essendo giàprevista, a pena di nullità, una fase necessaria di contraddittorioprocedimentale, che garantisce pienamente la partecipazione el'interlocuzione del contribuente prima dell'emissione del menzionatoaccertamento, risultando quindi minoritario l’orientamento di Cass. n.25692/2016, invocato dal ricorrente.Laddove, infine, la parte deduce che l’accertamento aveva adoggetto anche l’IVA, non sembra tener conto che in altra parte dellamotivazione, con affermazione che non è stata censurata, la CTR haevidenziato che il contraddittorio era avvenuto, come del restochiaramente esplicitato dallo stesso ricorrente che ha indicato idocumenti che egli aveva prodotto; la CTR, confermando peraltro sulpunto quanto già deciso dalla CTP, ha affermato che in quella sede«non è risultata nessuna dimostrazione di motivi essenziali per la nonapplicazione delle risultanze dello studio di settore».4. Il ricorso è quindi infondato e va rigettato. Non occorreprovvedere sulle spese di lite alla luce del mancato svolgimento di P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]