CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17157/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6112/2022 depositata il21/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28550/2022Numero sezionale 1615/2026Numero di raccolta generale 17157/2026Data pubblicazione 01/06/2026Con sentenza in data 21.4.2022 il Tribunale di Roma accoglieva l’appellointerposto dal Ministero della [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza pronunciata dalGiudice di Pace di Velletri e con la quale era stata accolta l’opposizionespiegata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ingiunzione amministrativa con laquale gli era stato richiesto il pagamento della somma di euro 2.374,44 atitolo di conguaglio dei canoni dovuti per la concessione di un alloggiodemaniale.L’opponente aveva contestato la fondatezza della pretesa di pagamento,mentre il Ministero della [OSCURATO:SOCIETA] aveva eccepito il difetto di giurisdizione delgiudice adito, nel merito ribadendo la correttezza delle somme ingiunte.[OSCURATO:PERSONA] di Pace, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario e l’assenzadi adeguata prova della pretesa creditoria, accoglieva l’opposizione diIosca Antonio.Il Ministero del [OSCURATO:SOCIETA] interponeva appello innanzi al Tribunale di Romaeccependo nuovamente il difetto di giurisdizione ed insistendo nel rigettodell’opposizione.[OSCURATO:PERSONA] eccepiva l’incompetenza del Tribunale di Roma a fronte dellasentenza pronunciata dal giudice di Velletri e rilevava nuovamentel’assenza di prova di quanto dovuto.Il giudice dell’impugnazione, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinarioe la competenza territoriale del giudice adito in forza del disposto di cuiall’art.25 c.p.c., ritenuta altresì provata la pretesa creditoria, in riformadella sentenza del Giudice di Pace di Velletri rigettava l’opposizione.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in duemotivi.Il Ministero della [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.Numero registro generale 28550/2022Numero sezionale 1615/2026Numero di raccolta generale 17157/2026Data pubblicazione 01/06/2026depositato memoria ex art.378 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA]’impugnazione è inammissibile ai sensi dell’art.327 c.p.c.La sentenza d’appello del Tribunale di Roma è stata pubblicata in data21.4.2022 ed il ricorso è stato notificato in data 24.11.2022 e quindi oltreil termine semestrale di cui all’art.325 c.p.c. che scadeva il 22.11.2022.La tardività dell’impugnazione è peraltro rilevabile d’ufficio (Cass. S.U.n.6983/2005), non essendo stata eccepita l’inammissibilità dallacontroricorrente.Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.In considerazione delle deduzioni a fondamento dell’opposizionesussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese processuali.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 5.5.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. Lina RubinoNumero registro generale 28550/2022Numero sezionale 1615/2026Numero di raccolta generale 17157/2026Data pubblicazione 01/06/2026