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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37578/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla durata delle pene accessorie /con determinazione a cura della Corte di cassazione, e inammissibilità del ricorso nel resto; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sost. avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 ottobre 2020, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di anni uno di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 per avere, quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali per dette imposte per l'anno 2010, con evasione delle relative imposte superiore alle soglie di legge.

Commesso in Curtatonel'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 130 cod.proc.pen. in data 31/07/2019, il Tribunale aveva corretto l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza per l'omessa previsione delle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, che venivano disposte, e la confisca del profitto del reato, ai sensi dell'art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, fino alla concorrenza di C 697.759,04.

2. Avverso la sentenza di condanna ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione della responsabilità penale in capo al ricorrente e alla sussistenza del dolo specifico di evasione in presenza di elementi indiziari che avrebbe dovuto indurre l'esclusione dell'elemento soggettivo del reato essendo, al più, l'omissione della presentazione della dichiarazione imputabile a titolo di negligenza.

Il ricorrente, pur essendo l'amministratore della società alla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, non si era occupato della gestione societaria nella quale si erano avvicendate altre due persone, avendo dismesso la carica sociale nel febbraio 2011, seppur nuovamente assunta il 24 giugno 2011.

Le vicissitudini nella gestione sociale, accompagnate dall'avvicendamento di doversi soggetti nella carica di amministratore sarebbero elementi per ritenere addebitabile l'omissione a titolo di colpa, con esclusione del dolo di evasione. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione della legge penale segnatamente l'art. 12 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.

La corte territoriale avrebbe confermato l'applicazione della pena accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni due, in violazione del disposto di cui all'art. 37 cod.pen. e dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la durata delle pene accessorie temporanee deve essere uniformata alla durata della pena principale e, dunque, di anni uno. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione della legge penale segnatamente l'art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e vizio di motivazione in relazione alla prova dell'impossibilità di eseguire la confisca diretta del profitto del reato e di accertamenti dell'insufficienza del patrimonio sociale. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per la proposizione di censure meramente ripetitive di quelle già devolute al giudice dell'impugnazione e da quel giudice disattese con motivazione congrua, il che costituisce causa di inammissibilità.

In ogni caso, sono anche manifestamente infondate.

Deve, in primo luogo, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735).

Ciò premesso, non è oggetto di contestazione la condotta omissiva, essendo tale omissione provata per tabulas.

L'imputato, pur essendovi obbligato, nella sua qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA] al momento della scadenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione, ha omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali con evasione delle imposte in misura superiore alla soglia di legge.

La difesa deduce che l'imputato aveva assunto la carica di amministratore di diritto nel giugno 2011, dopo averla già ricoperta fino al 24 febbraio 2011, ma si sarebbe trattato di una assunzione della carica in via meramente formale non essendosi occupato della gestione (c.d. testa di legno), sicchè l'omissione sarebbe imputabile a titolo di colpa e non sarebbe configurabile il dolo di evasione.

Ora;deve rilevarsi che il reato previsto dall'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 è un reato omissivo proprio, essendo soggetti attivi di questo coloro che sono obbligati alla presentazione di taluna delle dichiarazioni annuali previste dalla disposizione (Sez. 3, n. 9163 del 29/10/2009, Lombardi, Rv. 246208 - 01; Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Porzio, Rv. 265087 - 01), soggetto tenuto alla presentazione delle dichiarazioni fiscali che, nel caso di società, si identifica nel legale rappresentante della stessa.

Tale carica era ricoperta, al momento della scadenza dell'obbligo tributario, dall'imputato.

Sul punto, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha costantemente affermato che la responsabilità per i reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è attribuita all'amministratore, individuato secondo le norme civilistiche di cui agli artt. 2380 e ss., artt. 2455 e 2475 c.c., cioè a coloro che rappresentano e gestiscono l'ente.

Costoro, in quanto tali, sono tenuti a presentare e sottoscrivere le dichiarazioni rilevanti per l'ordinamento tributario di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, lett. c) ed e), adempiendo agli obblighi conseguenti, e ciò sulla base del principio secondo cui colui che assume la carica di amministratore, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.

L'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi incombe direttamente sul contribuente e, in caso di persone giuridiche, su chi ne abbia la legale rappresentanza, tenuto a sottoscrivere la dichiarazione a pena di nullità (art. 1, comma 4, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

Del resto, si è da sempre affermato che la consapevole accettazione della carica di amministratore di diritto impone al medesimo l'adempimento degli obblighi che la legge tributaria gli impone.

Quanto al dolo del reato, oggetto di specifica censura, questa Corte di legittimità ha affermato che, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in esame, la cui struttura materiale è rimasta immutata a seguito del d.lgs n. 158/2015, è necessaria, la rappresentazione e volizione della omessa dichiarazione e del superamento della soglia di punibilità (dolo generico) e il dolo specifico di evasione in quanto il contribuente deve perseguire il "fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto".

In tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, Rv. 267022 - 01).

A tali principi si sono correttamente conformati i Giudici di merito, i quali, con congrue e logiche argomentazione hanno ritenuto dimostrato il consapevole mancato adempimento all'obbligo di presentazione della dichiarazione che grava sull'imprenditore, in conseguenza di operazioni commerciali soggette a tale imposta, il cui fine era quello di evasione e tenuto conto anche dell'ammontare dell'evasione.

Sotto questo profilo i giudici del merito hanno rilevato che i ricavi non dichiarati, emersi nel corso della verifica fiscale, ammontavano a C 3.210.510,00, oltre iva per C 206.173,00, derivante dall'attività di amministrazione di condomini e di gestione degli immobili, a fronte di costi per C 965.239,00.

Dunque, erano ricavi che derivavano da operazioni commerciali poste in essere nell'anno 2010, quando l'imputato era l'amministratore (l'imputato aveva ricoperto la carica di amministratore ininterrottamente dal 24/02/2006 al 24/02/2011 e poi dal 14/06/2011 al 29/12/2012), da cui la duplice dimostrazione della gestione effettiva dal medesimo svolta e dell'ulteriore fine di evasione di dette imposte, il cui debito era sorto quando l'imputato era amministratore ed è stato perseguito proprio dal mancato adempimento all'obbligo di presentazione sanzionato dall'art. 5 cit.

La decisione, pertanto, è immune da rilievi di illogicità ed è corretta in diritto.

4. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale di Mantova ha applicato le pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 in motivazione, specificandone la durata con ordinanza di correzione di errore materiale del dispositivo di sentenza letto in udienza.E' stata applicata all'imputato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni due, dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di un anno, dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria per la durata di un anno, dell'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria.

Era stata disposta la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia.

L'ordinanza di correzione di errore materiale del dispositivo, ex art. 130 cod.proc.pen., del Tribunale di Mantova, in data 31/07/2019, è stata depositata con la motivazione della sentenza e non è stata oggetto di impugnazione da parte dell'imputato con atto di appello depositato in data 7 ottobre 2019.

L'imputato non ha impugnato l'ordinanza in oggetto con i motivi di appello ai sensi dell'art. 568 cod.proc.pen. (Sez. 6, n. 2323 del 15/10/2014, Rv. 261868 - 01) e pertanto non può dedurre per la prima volta con il ricorso per cassazione la violazione di legge con riferimento alla durata delle pene accessorie che secondo la prospettazione difensiva dovrebbe essere pari alla pena detentiva inflitta.

Va rammentato che, secondo la più recente giurisprudenza, la durata delle pene accessorie per le quali è previsto un limite minimo e massimo, deve essere determinata in concreto, con adeguata motivazione, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., dovendo escludersi la necessaria correlazione con quella della pena principale (Sez. 3, n. 41061 del 20/06/2019, Paternò, Rv. 277972 - 01) in quanto alla luce della sentenza (definita "sostitutiva") della Corte costituzionale n. 222 del 05/12/2018 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c.

I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni»), deve ritenersi esclusa la necessaria correlazione con la durata della pena principale, quando, come nel caso in esame, la durata delle pene accessorie temporanee sia compresa tra un minimo e un massimo, escludendo così ogni automatismo.

Non ricorre, pertanto, una ipotesi di illegalità delle pene accessorie per le quali sia stata stabilita una durata maggiore rispetto a quella della pena principale, allorquando per le prime sia previsto un limite minimo e massimo e della diversa durata sia stata fornita adeguata giustificazione.6.

Ciò premesso, quanto al caso in esame, ricorre un'ipotesi di illegalità della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici,posto che tale pena non può essere applicata nei casi di condanna per il delitto di cui all'art. 5 cit. (art. 12 comma 3 del d.vo n. 74 del 2000) e sul punto la sentenza va annullata senza rinvio e la relativa pena eliminata.

Quanto alla durata della pena accessoria della pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia, in assenza di determinazione, trova applicazione il disposto di cui all'art. 36 cod.pen. per cui la durata deve essere fissata in giorni quindici.

Quanto, invece, alle restanti pene accessorie, deve rilevarsi che sono state tutte applicate nel limite minimo di mesi 6 o di un anno, sicchè la censura è manifestamente infondata sotto tutti i profili a fronte di una condanna di un anno di reclusione.

7. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché devoluto per la prima volta con il ricorso per cassazione.

L'imputato non aveva devoluto nei motivi di appello la questione della violazione di legge in relazione alla confisca del profitto del reato in capo all'imputato in assenza di previo accertamento dell'impossibilità di disporre la confisca diretta del profitto del reato in capo alla società, nel cui interesse è stato commesso il reato fiscale, e questa non è proponibile per la prima volta nel giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, che elimina, e determina in giorni quindici la durata della pubblicazione della sentenza s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla durata delle pene accessorie /con determinazione a cura della Corte di cassazione, e inammissibilità del ricorso nel resto; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sost. avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 ottobre 2020, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di anni uno di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 per avere, quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali per dette imposte per l'anno 2010, con evasione delle relative imposte superiore alle soglie di legge. Commesso in Curtatonel'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 130 cod.proc.pen. in data 31/07/2019, il Tribunale aveva corretto l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza per l'omessa previsione delle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, che venivano disposte, e la confisca del profitto del reato, ai sensi dell'art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, fino alla concorrenza di C 697.759,04. 2. Avverso la sentenza di condanna ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione della responsabilità penale in capo al ricorrente e alla sussistenza del dolo specifico di evasione in presenza di elementi indiziari che avrebbe dovuto indurre l'esclusione dell'elemento soggettivo del reato essendo, al più, l'omissione della presentazione della dichiarazione imputabile a titolo di negligenza. Il ricorrente, pur essendo l'amministratore della società alla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, non si era occupato della gestione societaria nella quale si erano avvicendate altre due persone, avendo dismesso la carica sociale nel febbraio 2011, seppur nuovamente assunta il 24 giugno 2011. Le vicissitudini nella gestione sociale, accompagnate dall'avvicendamento di doversi soggetti nella carica di amministratore sarebbero elementi per ritenere addebitabile l'omissione a titolo di colpa, con esclusione del dolo di evasione. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione della legge penale segnatamente l'art. 12 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. La corte territoriale avrebbe confermato l'applicazione della pena accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni due, in violazione del disposto di cui all'art. 37 cod.pen. e dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la durata delle pene accessorie temporanee deve essere uniformata alla durata della pena principale e, dunque, di anni uno. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione della legge penale segnatamente l'art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e vizio di motivazione in relazione alla prova dell'impossibilità di eseguire la confisca diretta del profitto del reato e di accertamenti dell'insufficienza del patrimonio sociale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per la proposizione di censure meramente ripetitive di quelle già devolute al giudice dell'impugnazione e da quel giudice disattese con motivazione congrua, il che costituisce causa di inammissibilità. In ogni caso, sono anche manifestamente infondate. Deve, in primo luogo, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735). Ciò premesso, non è oggetto di contestazione la condotta omissiva, essendo tale omissione provata per tabulas. L'imputato, pur essendovi obbligato, nella sua qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA] al momento della scadenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione, ha omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali con evasione delle imposte in misura superiore alla soglia di legge. La difesa deduce che l'imputato aveva assunto la carica di amministratore di diritto nel giugno 2011, dopo averla già ricoperta fino al 24 febbraio 2011, ma si sarebbe trattato di una assunzione della carica in via meramente formale non essendosi occupato della gestione (c.d. testa di legno), sicchè l'omissione sarebbe imputabile a titolo di colpa e non sarebbe configurabile il dolo di evasione. Ora;deve rilevarsi che il reato previsto dall'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 è un reato omissivo proprio, essendo soggetti attivi di questo coloro che sono obbligati alla presentazione di taluna delle dichiarazioni annuali previste dalla disposizione (Sez. 3, n. 9163 del 29/10/2009, Lombardi, Rv. 246208 - 01; Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Porzio, Rv. 265087 - 01), soggetto tenuto alla presentazione delle dichiarazioni fiscali che, nel caso di società, si identifica nel legale rappresentante della stessa. Tale carica era ricoperta, al momento della scadenza dell'obbligo tributario, dall'imputato. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha costantemente affermato che la responsabilità per i reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è attribuita all'amministratore, individuato secondo le norme civilistiche di cui agli artt. 2380 e ss., artt. 2455 e 2475 c.c., cioè a coloro che rappresentano e gestiscono l'ente. Costoro, in quanto tali, sono tenuti a presentare e sottoscrivere le dichiarazioni rilevanti per l'ordinamento tributario di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, lett. c) ed e), adempiendo agli obblighi conseguenti, e ciò sulla base del principio secondo cui colui che assume la carica di amministratore, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. L'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi incombe direttamente sul contribuente e, in caso di persone giuridiche, su chi ne abbia la legale rappresentanza, tenuto a sottoscrivere la dichiarazione a pena di nullità (art. 1, comma 4, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). Del resto, si è da sempre affermato che la consapevole accettazione della carica di amministratore di diritto impone al medesimo l'adempimento degli obblighi che la legge tributaria gli impone. Quanto al dolo del reato, oggetto di specifica censura, questa Corte di legittimità ha affermato che, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in esame, la cui struttura materiale è rimasta immutata a seguito del d.lgs n. 158/2015, è necessaria, la rappresentazione e volizione della omessa dichiarazione e del superamento della soglia di punibilità (dolo generico) e il dolo specifico di evasione in quanto il contribuente deve perseguire il "fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto". In tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, Rv. 267022 - 01). A tali principi si sono correttamente conformati i Giudici di merito, i quali, con congrue e logiche argomentazione hanno ritenuto dimostrato il consapevole mancato adempimento all'obbligo di presentazione della dichiarazione che grava sull'imprenditore, in conseguenza di operazioni commerciali soggette a tale imposta, il cui fine era quello di evasione e tenuto conto anche dell'ammontare dell'evasione. Sotto questo profilo i giudici del merito hanno rilevato che i ricavi non dichiarati, emersi nel corso della verifica fiscale, ammontavano a C 3.210.510,00, oltre iva per C 206.173,00, derivante dall'attività di amministrazione di condomini e di gestione degli immobili, a fronte di costi per C 965.239,00. Dunque, erano ricavi che derivavano da operazioni commerciali poste in essere nell'anno 2010, quando l'imputato era l'amministratore (l'imputato aveva ricoperto la carica di amministratore ininterrottamente dal 24/02/2006 al 24/02/2011 e poi dal 14/06/2011 al 29/12/2012), da cui la duplice dimostrazione della gestione effettiva dal medesimo svolta e dell'ulteriore fine di evasione di dette imposte, il cui debito era sorto quando l'imputato era amministratore ed è stato perseguito proprio dal mancato adempimento all'obbligo di presentazione sanzionato dall'art. 5 cit. La decisione, pertanto, è immune da rilievi di illogicità ed è corretta in diritto. 4. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale di Mantova ha applicato le pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 in motivazione, specificandone la durata con ordinanza di correzione di errore materiale del dispositivo di sentenza letto in udienza.E' stata applicata all'imputato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni due, dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di un anno, dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria per la durata di un anno, dell'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria. Era stata disposta la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia. L'ordinanza di correzione di errore materiale del dispositivo, ex art. 130 cod.proc.pen., del Tribunale di Mantova, in data 31/07/2019, è stata depositata con la motivazione della sentenza e non è stata oggetto di impugnazione da parte dell'imputato con atto di appello depositato in data 7 ottobre 2019. L'imputato non ha impugnato l'ordinanza in oggetto con i motivi di appello ai sensi dell'art. 568 cod.proc.pen. (Sez. 6, n. 2323 del 15/10/2014, Rv. 261868 - 01) e pertanto non può dedurre per la prima volta con il ricorso per cassazione la violazione di legge con riferimento alla durata delle pene accessorie che secondo la prospettazione difensiva dovrebbe essere pari alla pena detentiva inflitta. Va rammentato che, secondo la più recente giurisprudenza, la durata delle pene accessorie per le quali è previsto un limite minimo e massimo, deve essere determinata in concreto, con adeguata motivazione, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., dovendo escludersi la necessaria correlazione con quella della pena principale (Sez. 3, n. 41061 del 20/06/2019, Paternò, Rv. 277972 - 01) in quanto alla luce della sentenza (definita "sostitutiva") della Corte costituzionale n. 222 del 05/12/2018 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni»), deve ritenersi esclusa la necessaria correlazione con la durata della pena principale, quando, come nel caso in esame, la durata delle pene accessorie temporanee sia compresa tra un minimo e un massimo, escludendo così ogni automatismo. Non ricorre, pertanto, una ipotesi di illegalità delle pene accessorie per le quali sia stata stabilita una durata maggiore rispetto a quella della pena principale, allorquando per le prime sia previsto un limite minimo e massimo e della diversa durata sia stata fornita adeguata giustificazione.6. Ciò premesso, quanto al caso in esame, ricorre un'ipotesi di illegalità della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici,posto che tale pena non può essere applicata nei casi di condanna per il delitto di cui all'art. 5 cit. (art. 12 comma 3 del d.vo n. 74 del 2000) e sul punto la sentenza va annullata senza rinvio e la relativa pena eliminata. Quanto alla durata della pena accessoria della pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia, in assenza di determinazione, trova applicazione il disposto di cui all'art. 36 cod.pen. per cui la durata deve essere fissata in giorni quindici. Quanto, invece, alle restanti pene accessorie, deve rilevarsi che sono state tutte applicate nel limite minimo di mesi 6 o di un anno, sicchè la censura è manifestamente infondata sotto tutti i profili a fronte di una condanna di un anno di reclusione. 7. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché devoluto per la prima volta con il ricorso per cassazione. L'imputato non aveva devoluto nei motivi di appello la questione della violazione di legge in relazione alla confisca del profitto del reato in capo all'imputato in assenza di previo accertamento dell'impossibilità di disporre la confisca diretta del profitto del reato in capo alla società, nel cui interesse è stato commesso il reato fiscale, e questa non è proponibile per la prima volta nel giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, che elimina, e determina in giorni quindici la durata della pubblicazione della sentenza s
Sentenza Cassazione n. 37578/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris