CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27276/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza del 30 giugno 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 16 luglio 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 648 cod.pen. Proponevano ricorso per cassazione i difensori dell'imputato, deducendo violazione ed errata applicazione della legge penale processuale con riferimento agli artt. 442, comma 3, c.p.p. e 134 disp. att. cod.proc.pen., per inosservanza delle norme stabilite a pena di nullità in ordine alla ritenuta tardività dell'appello. In particolare, la difesa ricorrente riteneva che la sentenza di primo grado, emessa in sede di giudizio abbreviato, dovesse essere notificata anche all'imputato non comparso e che pertanto l'appello presentato fuori termine non poteva ritenersi tardivo. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Invero, non vi sono dubbi in ordine alla ritenuta tardività dell'appello, presentato dopo il termine di 45 giorni dal deposito della motivazione della sentenza impugnata; e difatti la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che "all'imputato assente non spetta alcuna notifica della sentenza emessa nel giudizio abbreviato e tale adempimento, se effettuato, non produce alcun effetto sulla decorrenza del termine per impugnare" (Sez. 5, n. 4455 del 14/11/2019 - 03/02/2020 Rv. 278552). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma