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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 08806/2022

Testo disponibile della fonte

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__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 31798 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55E31 E 654A) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50S05 L339S) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., società unipersonale ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per pro- cura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62L65 F205W) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1258/2019, pubblicata in data 21 marzo 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha agito in giudizio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. (società oggi sciolta e nelle cui posizioni soggettive è subentrato l’ex socio Ric. n. 31798/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 31798/2019 Numero sezionale 353/2022 [OSCURATO:PERSONA]) per ottenere la risoluzione di due contratti di Numero di raccolta generale 8806/2022Data pubblicazione 17/03/2022 locazione finanziaria aventi ad oggetto distinti cespiti immobi- liari, nonché la condanna della società convenuta al rilascio de- gli stessi.

Quest’ultima, assumendo l’avvenuta risoluzione per mutuo dissenso delle locazioni finanziarie in virtù di un accordo raggiunto sul riscatto anticipato degli immobili locati, ha chie- sto, in via riconvenzionale, il trasferimento della proprietà dei fabbricati e la condanna della concedente al risarcimento dei danni, credito opposto anche in compensazione o, in subordine, l’applicazione dell’art. 1526 c.c., con la restituzione dei canoni versati.

Le domande della società attrice (concedente) sono state ac- colte dal Tribunale di Milano, che ha rigettato quelle proposte in via riconvenzionale dalla convenuta (utilizzatrice).

La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il Ghizzardi, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «In relazione all’art. 360 co. l n. 4) c.p.c.

Violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza per contraddittorietà della motiva- zione».

Il ricorrente sostiene che la corte di appello, pur avendo corret- tamente affermato che, al fine di valutare l’eccezione di avve- nuta risoluzione della locazione finanziaria per mutuo dissenso, era necessario verificare se le parti avevano effettivamente raggiunto un accordo in ordine al riscatto anticipato dei beni locati, sulla base dello schema normativo della proposta e dell’accettazione previsto dall’art. 1326 c.c., avrebbe poi Ric. n. 31798/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 31798/2019 Numero sezionale 353/2022 escluso che un tale accordo si fosse perfezionato perché non Numero di raccolta generale 8806/2022Data pubblicazione 17/03/2022 sarebbe stato pagato il prezzo di riscatto.

Sostiene che siffatta motivazione sarebbe insanabilmente con- traddittoria sul piano logico, in quanto il mancato pagamento del prezzo non ha rilievo ai fini della conclusione del contratto, ma potrebbe al più integrare un inadempimento alle relative obbligazioni.

Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie adeguatamente il senso della decisione impugnata e, comunque, non rispetta il requisito di specificità imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

La corte di appello ha chiaramente affermato che non si era perfezionato l’accordo in ordine al riscatto anticipato dei beni concessi in locazione ed alla risoluzione delle locazioni stesse, in quanto non vi era stato, ai sensi dell’art. 1326 c.c., lo scam- bio tra le parti di una proposta e di una accettazione effettiva- mente tra loro conformi e, dunque, le trattative erano rimaste tali, senza sfociare nell’incontro delle dichiarazioni negoziali ne- cessario per la conclusione del contratto.

Il riferimento ai pagamenti sollecitati dalla società concedente – peraltro non aventi ad oggetto il prezzo del riscatto ma i ca- noni arretrati dovuti per la locazione finanziaria e una serie di spese amministrative la cui preventiva corresponsione era stata indicata dalla stessa concedente come precondizione necessa- ria ai fini della propria adesione alle richieste di riscatto antici- pato formulate dalla società utilizzatrice – in tale contesto ar- gomentativo, e contrariamente a quanto afferma il ricorrente, non costituisce affatto la ragione per cui è stato escluso l’avve- nuto perfezionamento dell’accordo di mutuo dissenso, ma un rilievo di fatto volto a rafforzare tale conclusione, già raggiunta in base all’esame del contenuto degli scritti che si erano scam- biate le parti e che, secondo la corte territoriale, non avevano Ric. n. 31798/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 31798/2019 Numero sezionale 353/2022 dato luogo all’incontro definitivo delle rispettive volontà nego-Numero di raccolta generale 8806/2022Data pubblicazione 17/03/2022 ziali.

Proprio sotto tale ultimo aspetto, d’altra parte, emerge chiara- mente il difetto di specificità delle censure espresse con il mo- tivo di ricorso in esame, in quanto, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., esse non risultano sostenute da un ade- guato e puntuale richiamo al contenuto dei documenti sui quali sono fondate, dei quali è indicata l’allocazione nell’ambito del fascicolo processuale ma non risultano trascritti i passaggi rile- vanti al fine di consentire la valutazione degli assunti posti a base del ricorso, né tali passaggi sono individuati in via indi- retta, per relationem, mediante un preciso rinvio all’esatto punto in cui essi dovrebbero reperirsi all’interno dei relativi do- cumenti.

2. Con il secondo motivo si denunzia «In relazione all’art. 360 co. l n. 3) c.p.c.

Falsa applicazione dell’art. 1326 c.c.».

Il ricorrente ribadisce le medesime censure espresse con il primo motivo del ricorso in ordine alla motivazione sulla base della quale la corte di appello avrebbe escluso l’avvenuto per- fezionamento dell’accordo volto alla risoluzione delle locazioni finanziarie, deducendone questa volta l’erroneità sotto il profilo strettamente giuridico, quale falsa applicazione delle disposi- zioni di cui all’art. 1326 c.c..

In proposito è sufficiente rinviare a quanto già esposto in rela- zione al primo motivo del ricorso, con riguardo all’inammissibi- lità di tali censure, sia per la mancanza di coerenza con l’effet- tiva ratio decidendi della pronuncia impugnata, sia per il loro difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

3. Con il terzo motivo si denunzia «In relazione all’art. 360 co. l n. 5) c.p.c.

Travisamento delle prove in atti».

Il ricorrente sostiene che la corte di appello avrebbe completa- mente travisato il contenuto ed il significato dei documenti Ric. n. 31798/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 31798/2019 Numero sezionale 353/2022 prodotti a sostegno dell’assunto per cui si era perfezionato tra Numero di raccolta generale 8806/2022Data pubblicazione 17/03/2022 le parti l’accordo in ordine al riscatto anticipato dei beni con- cessi in locazione ed alla risoluzione delle locazioni stesse, in- vertendo anche l’ordine temporale di alcuni di essi.

Rileva la Corte che, pur sussistendo certamente alcuni evidenti errori materiali nella motivazione della decisione impugnata (come del resto riconosciuto dalla stessa società controricor- rente), il motivo di ricorso in esame non può essere esaminato nel merito, in quanto anch’esso risulta inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

La denuncia di travisamento delle risultanze processuali, in par- ticolare, richiede, come è naturale, lo specifico e puntuale ri- chiamo del contenuto dei documenti da cui emergerebbe la ra- dicale alterazione dell’informazione probatoria che si assume essere stata posta alla base della decisione contestata.

Non può, quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, la mera indica- zione dell’allocazione degli stessi nel fascicolo processuale, uni- tamente all’esposizione del senso che – nell’assunto di parte ricorrente – avrebbe dovuto ad essi essere attribuito, in quanto in tal modo si finirebbe per richiedere, nella sostanza, alla Corte una sostanziale completa rivalutazione delle prove documentali in questione.

Come già osservato, manca peraltro nel ricorso sia la diretta trascrizione dello specifico contenuto dei documenti di cui si as- sume il travisamento, sia un eventuale indiretto richiamo di detto contenuto mediante la precisa indicazione dell’esatto punto o degli esatti punti in cui si troverebbero, all’interno di tali documenti, i passaggi effettivamente rilevanti per la valu- tazione degli assunti posti a base delle censure in esame.

4. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Ric. n. 31798/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 31798/2019 Numero sezionale 353/2022 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali Numero di raccolta generale 8806/2022Data pubblicazione 17/03/2022 (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 2.100,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile, in data 23 febbraio 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 31798/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 31798 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55E31 E 654A) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50S05 L339S) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., società unipersonale ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per pro- cura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62L65 F205W) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1258/2019, pubblicata in data 21 marzo 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha agito in giudizio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. (società oggi sciolta e nelle cui posizioni soggettive è subentrato l’ex socio Ric. n. 31798/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 31798/2019 Numero sezionale 353/2022 [OSCURATO:PERSONA]) per ottenere la risoluzione di due contratti di Numero di raccolta generale 8806/2022Data pubblicazione 17/03/2022 locazione finanziaria aventi ad oggetto distinti cespiti immobi- liari, nonché la condanna della società convenuta al rilascio de- gli stessi. Quest’ultima, assumendo l’avvenuta risoluzione per mutuo dissenso delle locazioni finanziarie in virtù di un accordo raggiunto sul riscatto anticipato degli immobili locati, ha chie- sto, in via riconvenzionale, il trasferimento della proprietà dei fabbricati e la condanna della concedente al risarcimento dei danni, credito opposto anche in compensazione o, in subordine, l’applicazione dell’art. 1526 c.c., con la restituzione dei canoni versati. Le domande della società attrice (concedente) sono state ac- colte dal Tribunale di Milano, che ha rigettato quelle proposte in via riconvenzionale dalla convenuta (utilizzatrice). La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Ghizzardi, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «In relazione all’art. 360 co. l n. 4) c.p.c. Violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza per contraddittorietà della motiva- zione». Il ricorrente sostiene che la corte di appello, pur avendo corret- tamente affermato che, al fine di valutare l’eccezione di avve- nuta risoluzione della locazione finanziaria per mutuo dissenso, era necessario verificare se le parti avevano effettivamente raggiunto un accordo in ordine al riscatto anticipato dei beni locati, sulla base dello schema normativo della proposta e dell’accettazione previsto dall’art. 1326 c.c., avrebbe poi Ric. n. 31798/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 31798/2019 Numero sezionale 353/2022 escluso che un tale accordo si fosse perfezionato perché non Numero di raccolta generale 8806/2022Data pubblicazione 17/03/2022 sarebbe stato pagato il prezzo di riscatto. Sostiene che siffatta motivazione sarebbe insanabilmente con- traddittoria sul piano logico, in quanto il mancato pagamento del prezzo non ha rilievo ai fini della conclusione del contratto, ma potrebbe al più integrare un inadempimento alle relative obbligazioni. Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie adeguatamente il senso della decisione impugnata e, comunque, non rispetta il requisito di specificità imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. La corte di appello ha chiaramente affermato che non si era perfezionato l’accordo in ordine al riscatto anticipato dei beni concessi in locazione ed alla risoluzione delle locazioni stesse, in quanto non vi era stato, ai sensi dell’art. 1326 c.c., lo scam- bio tra le parti di una proposta e di una accettazione effettiva- mente tra loro conformi e, dunque, le trattative erano rimaste tali, senza sfociare nell’incontro delle dichiarazioni negoziali ne- cessario per la conclusione del contratto. Il riferimento ai pagamenti sollecitati dalla società concedente – peraltro non aventi ad oggetto il prezzo del riscatto ma i ca- noni arretrati dovuti per la locazione finanziaria e una serie di spese amministrative la cui preventiva corresponsione era stata indicata dalla stessa concedente come precondizione necessa- ria ai fini della propria adesione alle richieste di riscatto antici- pato formulate dalla società utilizzatrice – in tale contesto ar- gomentativo, e contrariamente a quanto afferma il ricorrente, non costituisce affatto la ragione per cui è stato escluso l’avve- nuto perfezionamento dell’accordo di mutuo dissenso, ma un rilievo di fatto volto a rafforzare tale conclusione, già raggiunta in base all’esame del contenuto degli scritti che si erano scam- biate le parti e che, secondo la corte territoriale, non avevano Ric. n. 31798/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 31798/2019 Numero sezionale 353/2022 dato luogo all’incontro definitivo delle rispettive volontà nego-Numero di raccolta generale 8806/2022Data pubblicazione 17/03/2022 ziali. Proprio sotto tale ultimo aspetto, d’altra parte, emerge chiara- mente il difetto di specificità delle censure espresse con il mo- tivo di ricorso in esame, in quanto, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., esse non risultano sostenute da un ade- guato e puntuale richiamo al contenuto dei documenti sui quali sono fondate, dei quali è indicata l’allocazione nell’ambito del fascicolo processuale ma non risultano trascritti i passaggi rile- vanti al fine di consentire la valutazione degli assunti posti a base del ricorso, né tali passaggi sono individuati in via indi- retta, per relationem, mediante un preciso rinvio all’esatto punto in cui essi dovrebbero reperirsi all’interno dei relativi do- cumenti. 2. Con il secondo motivo si denunzia «In relazione all’art. 360 co. l n. 3) c.p.c. Falsa applicazione dell’art. 1326 c.c.». Il ricorrente ribadisce le medesime censure espresse con il primo motivo del ricorso in ordine alla motivazione sulla base della quale la corte di appello avrebbe escluso l’avvenuto per- fezionamento dell’accordo volto alla risoluzione delle locazioni finanziarie, deducendone questa volta l’erroneità sotto il profilo strettamente giuridico, quale falsa applicazione delle disposi- zioni di cui all’art. 1326 c.c.. In proposito è sufficiente rinviare a quanto già esposto in rela- zione al primo motivo del ricorso, con riguardo all’inammissibi- lità di tali censure, sia per la mancanza di coerenza con l’effet- tiva ratio decidendi della pronuncia impugnata, sia per il loro difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 3. Con il terzo motivo si denunzia «In relazione all’art. 360 co. l n. 5) c.p.c. Travisamento delle prove in atti». Il ricorrente sostiene che la corte di appello avrebbe completa- mente travisato il contenuto ed il significato dei documenti Ric. n. 31798/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 31798/2019 Numero sezionale 353/2022 prodotti a sostegno dell’assunto per cui si era perfezionato tra Numero di raccolta generale 8806/2022Data pubblicazione 17/03/2022 le parti l’accordo in ordine al riscatto anticipato dei beni con- cessi in locazione ed alla risoluzione delle locazioni stesse, in- vertendo anche l’ordine temporale di alcuni di essi. Rileva la Corte che, pur sussistendo certamente alcuni evidenti errori materiali nella motivazione della decisione impugnata (come del resto riconosciuto dalla stessa società controricor- rente), il motivo di ricorso in esame non può essere esaminato nel merito, in quanto anch’esso risulta inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. La denuncia di travisamento delle risultanze processuali, in par- ticolare, richiede, come è naturale, lo specifico e puntuale ri- chiamo del contenuto dei documenti da cui emergerebbe la ra- dicale alterazione dell’informazione probatoria che si assume essere stata posta alla base della decisione contestata. Non può, quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, la mera indica- zione dell’allocazione degli stessi nel fascicolo processuale, uni- tamente all’esposizione del senso che – nell’assunto di parte ricorrente – avrebbe dovuto ad essi essere attribuito, in quanto in tal modo si finirebbe per richiedere, nella sostanza, alla Corte una sostanziale completa rivalutazione delle prove documentali in questione. Come già osservato, manca peraltro nel ricorso sia la diretta trascrizione dello specifico contenuto dei documenti di cui si as- sume il travisamento, sia un eventuale indiretto richiamo di detto contenuto mediante la precisa indicazione dell’esatto punto o degli esatti punti in cui si troverebbero, all’interno di tali documenti, i passaggi effettivamente rilevanti per la valu- tazione degli assunti posti a base delle censure in esame. 4. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Ric. n. 31798/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 31798/2019 Numero sezionale 353/2022 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali Numero di raccolta generale 8806/2022Data pubblicazione 17/03/2022 (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 2.100,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile, in data 23 febbraio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 31798/2019 – Sez. 3 – Ad. 23 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m
Sentenza Cassazione n. 08806/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris