CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 15628/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG e. Cuz_ 9-3 ret- «,9-1? ot, (44 Ytk' colt4-,) i [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 3 maggio 2022 il GIP del Tribunale di Lecce - quale giudice della esecuzione - ha accolto la domanda di riconoscimento della continuazione introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. Costei era stata raggiunta da tre decisioni di condanna per reati tributari. La pena complessiva determinata in esito al riconoscimento della continuazione è quella di anni uno, mesi quattro e giorni quindici di reclusione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 La ricorrente rappresenta che in tutti e tre i casi oggetto di unificazione era stata concessa la sospensione condizionale della pena, non indicata nel provvedimento di riconoscimento della continuazione. Si deduce, pertanto, omessa motivazione circa la intervenuta revoca del beneficio, nonché nullità della decisione per la mancanza di una domanda di revoca. Si rappresenta, in particolare, che in riferimento a quanto deciso con il provvedimento impugnato è stato emesso ordine di esecuzione. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Ad avviso del Collegio la decisione impugnata non va interpretata quale 'revoca' dei benefici già concessi, essendo evidente che il giudice della esecuzione non ha affrontato minimamente il tema. Si tratta di omessa statuizione su un punto rilevante. Ciò determina - in ogni caso - un vizio della decisione, chiaro essendo l'interesse della Tramacere al mantenimento del beneficio, giuridicamente possibile (. Sez. I n. 41545 del 10.11.2010, rv 248471). Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Lecce. Così deciso il 10 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]