CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 28809/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ordinanza del 29/12/2025 della Corte di Appello di Bolognaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione,con ordinanza del 29 dicembre 2025, ha respinto l’opposizione avverso il rigettodella richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare l’estinzione per decorsodel tempo della pena di anni tre di reclusione ed euro 1.000,00 di multa inflittacon la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna il 27 novembre 2012,irrevocabile il 17 gennaio 2013.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 172 cod. pen. con riferimentoall’effetto interruttivo della prescrizione attribuito all’arresto avvenuto aRepubblica Federale di Germania. Nel primo motivo la difesa rileva che lapronuncia sarebbe errata in quanto, diversamente da quanto ritenuto, l’arrestoavvenuto nel marzo 2021 non si riferiva alla sentenza che ha inflitto la pena dicui si chiede l’estinzione, pena che è stata in concreto eseguita solosuccessivamente, cioè nell’aprile 2024, allorché il ricorrente, che nel frattempo èstato espulso ai sensi dell’art. 16 d.lg.s. 286 del 1998 in data 20 febbraio 2022,è stato nuovamente arrestato in Germania e, quindi, poi consegnato alle autoritàitaliana in esecuzione della richiesta di estensione del MAE che si riferivaespressamente alla condanna in cui è stata inflitta la pena oggetto dell’attualerichiesta.2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 27, commi 3, lett. g, e art.4, nonché 28, comma 3, della decisione q1uadro 2002/584/GAI del 13 giugno2002, nella parte in cui il giudice tedesco ha ritenuto sufficiente per concederel’estensione degli effetti della consegna, in assenza di contraddittorio.3. In data 30 marzo 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioniscritte nelle quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorsosia rigettato evidenziando che il termine di prescrizione della pena sarebbe statointerrotto dalla data del 10 marzo 2021, data in cui è stata avanzata la richiestadi estensione della consegna (poi accolta l’11 marzo 2022 dalle autoritàtedesche) anche alla condanna divenuta irrevocabile il 17 gennaio 2013.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge inrelazione all’art. 172 cod. pen. evidenziando che la conclusione della Corteterritoriale che ha attribuito effetto interruttivo della prescrizione all’arrestoavvenuto a Fiumicino il 12 marzo 2021 a seguito della prima consegna da partedella Repubblica Federale di Germania sarebbe errata in quanto questo, invece,si sarebbe verificato solo con il successivo arresto effettuato nel 2024 a seguitodella richiesta di estensione del MAE alla condanna in cui è stata inflitta la penaoggetto dell’attuale richiesta.La doglianza è fondata nei termini che seguono.2.1. Ai sensi dell’art. 172 cod. pen. la pena della reclusione e della multa- escluso se si tratta di recidivi o e se ricorranole ulteriori ipotesi di cui al settimocomma del medesimo articolo - si estingue col decorso di un tempo pari aldoppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore adieci anni.La ratio legis di tale norma, come da ultimo evidenziato da questa Cortecon la sentenza Sez. 1, n. 46799 del 07/11/2024, C., Rv. 287287 – 01 alle cuiconsiderazioni si rinvia, deve essere individuata, da una parte, nel fatto che ildecorso del tempo fa venire meno l’interesse punitivo dello Stato (Sez. 1, n.18791 del 27/03/2013, Spadavecchia, Rv. 256027 - 01; Sez. 1, n. 13797 del11/03/2008, Mammoliti, Rv. 239799 - 01; Sez. 1, n. 31196 del 17/06/2004,Giorgetta, Rv. 229286 - 01) e, dall’altra, nelle esigenze di prevenzione specialecollegate alla finalità rieducativa della sanzione penale, ciò anche tenendo contodel fatto che, trascorso un lasso di tempo significativo dal momento dellacommissione del reato, la personalità del reo potrebbe avere subitoun'evoluzione positiva per cui la pena verrebbe eseguita in un memento in cui lecircostanze, oggettive e soggettive del condannato sono diverse da quelle per lequali originariamente la pena era stata ritenuta congrua e adeguata (Sez. U, n. 2del 30/10/2004, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399 – 01).Il termine decorre dal momento in cui la pronuncia è divenuta irrevocabileo, meglio, dal momento in cui la pena è in concreto eseguibile (Sez. U, n. 2 del30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399 – 01; Sez. U, n. 4460 del19/01/1994, Cellerini, Rv. 196889 – 01; Sez. 1, n. 29717 del 26/06/2025, Zago,Rv. 288479 – 01).Il termine, d’altro canto, viene interrotto dalla concreta esecuzione, cioèdalla carcerazione.Se l’esecuzione della pena è già iniziata il termine ricomincia a decorrerenel solo caso in cui il condannato si sia sottratto volontariamente all’esecuzionedella pena (Sez. U, n. 46387 del 15/07/2021, Uhuwamangho, Rv. 282225 - 01).2.2. Nel caso in cui l’esecuzione della pena dipenda dall’esecuzione di unaestradizione ovvero di un MAE l’atto interruttivo del termine di prescrizione ècostituito dall’arresto provvisorio eseguito in forza della richiesta, ovvero in forzadel mandato, e non esclusa dalle eventuali irregolarità formali o di altre questioniprocedurali che abbiano indotto lo Stato richiesto a presentare la dichiarazioneex art. 32 della decisione Quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, percontinuare ad avvalersi, per i reati commessi prima dell'entrata in vigore dell'attonormativo europeo, del sistema di estradizione in quanto i profili concernenti irapporti di collaborazione fra gli Stati sono estranei alla disciplina previstadall'art. 172 cod. pen. (così da ultimo Sez. 1, n. 12027 del 03/02/2026, Pg, Rv.289700 - 02).L'arresto del condannato effettuato all'estero, infatti, costituisce attoidoneo ad interromperne il decorso della prescrizione della pena, in quanto nedetermina l'inizio dell'esecuzione e il computo "ex novo", a nulla, peraltro,rilevando la successiva scarcerazione del condannato per mancata applicazionedi una misura detentiva da parte dell'autorità giudiziaria estera o per il rifiutodella richiesta di estradizione, che assume rilievo quale momento in cui ilcondannato si è volontariamente sottratto all'esecuzione per cui la prescrizionericomincia a decorrere (così Sez. 1, n. 20169 del 07/12/2022, Premec, Rv.284633 – 01; Sez. 1, n. 10979 del 11/03/2022, Di, Rv. 283086 - 01).2.3. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione, che ha prima rigettatol’istanza di dichiarare estinta la pena per decorso del tempo e ha poi respintol’opposizione sulla base del presupposto che l’esecuzione concreta è avvenuta il12 marzo 2021, data in cui il ricorrente è stato consegnato in forza del primoMAE, non si è conformato ai principi in precedenza indicati.Il giudice, infatti, facendo generico riferimento alla prima consegna nonha specificato se e in che modo in tale data sia iniziata l’esecuzione della penainflitta con la sentenza emessa il 27 novembre 2012, oggetto dell’attualerichiesta, ovvero se il condannato si era volontariamente sottratto all’esecuzionedella stessa o se e quando era stato detenuto legittimamente per questo o peraltri titoli.Ciò soprattutto considerato che dalla lettura del provvedimentoimpugnato risulta esclusivamente quanto segue.La sentenza cui si riferisce la pena è stata pronunciata il 27 novembre2012 ed è divenuta irrevocabile il 17 gennaio 2013.Nel corso dell’anno 2021 è stata chiesta la consegna del ricorrente alleautorità tedesche per eseguire un ordine di esecuzione e carcerazione relativo adalcune condanne relative a sentenze pronunciate nel 2008.La richiesta è stata accolta e la consegna è stata disposta.Nelle more della consegna, il 10 marzo 2021, il Ministero ha chiestol’estensione del MAE alla pena oggetto dell’attuale procedimento.Il ricorrente è stato quindi consegnato e conseguentemente catturato al’originaria richiesta.Il 3 dicembre 2021 il Magistrato di Sorveglianza di Firenze ha dispostol’espulsione del ricorrente ex art. 16, comma 5, d.lgs. 286 del 1998.L’espulsione è stata eseguita il 20 febbraio 2022.Solo in data11 marzo 2022 il Procuratore di Francoforte sul Meno haaccolto la richiesta di estensione dell’estradizione.Il 3 aprile 2024 il ricorrente è stato nuovamente tratto in arresto inGermania in esecuzione del MAE emesso dalla Corte di Appello di Bologna e,quindi, è stato successivamente consegnato all’autorità giudiziaria italiana.Né, d’altro canto, il giudice sembra avere tenuto comunque conto econsiderato l’eventuale incidenza ai fini della estinzione della pena della recidiva,ove questa sia stata ritualmente contestata e ritenuta nella sentenza dicondanna.2.4. Per le medesime ragioni, d’altro canto, non può ritenersi corretta lasoluzione prospettata dal Procuratore generale di questa Corte allorché,richiamando Sez. 6, n. 44604 del 15/09/2015, P.g. in proc. Wozniak, Rv. 265454– 01, ha chiesto di rigettare il ricorso specificando che il termine per l’estinzionedella pena sarebbe stato interrotto dalla manifestazione della pretesa punitiva,che sarebbe da individuarsi nel 10 marzo 2021, data in cui è stata richiestal’estensione della estradizione per eseguire la pena.Come in precedenza indicato, da Sez. U, n. 46387 del 15/07/2021,Uhuwamangho, Rv. 282225 – 01, che espressamente critica la soluzioneadottata nella sentenza citata dal Procuratore generale, emergeinfatti, la solapresentazione della richiesta di estradizione o di MAE, non è atto idoneo adeterminare l’inizio dell’esecuzione della pena e, quindi, a interrompere il decorsodel termine di prescrizione della pena.2.5. L’errore in cui è incorso il giudice dell’esecuzione e le carenze dimotivazione rilevate impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata conrinvio affinché la Corte di Appello di Bologna, attenendosi ai principi indicati elibera nell’esito, proceda a un nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio allaCorte di Appello di Bologna.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]