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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23363/2025

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onsigliere ORDINANZA sul ricorso 21586/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesa d a ll ' avvo- cato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso l'ordinanzadella CORTE DI APPELLO di MILANO n. 1091 /202 3 depositata il 31/03/2023.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 21586/23Cantun Sciatin-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli 1.La Corte di appello di Milano, con l'ordinanza che si riporta in epigrafe, ha proceduto a rideterminare, su istanza di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., le indennità alla medesima dovute da Autostrade per l'I- talia a seguito dell'espropriazione di alcune aree di sua proprietà de- stinate a lavori di ampliamento autostradale nei territorio dei Comuni di Baranzate, Bollate e [OSCURATO:PERSONA], escludendo, per quel che qui ancora rileva, qualsiasi indennizzo per i reliquati rimasti in proprietà dell'ablata, «non essendovi evidenza che le parti residue dl bene espropriato abbiano subito un deprezzamento causalmente collegato alla vicenda ablativa», e calcolando l'indennità di occupazione «sino alla data dell'effettivo deposito dell'indennità di esproprio».

Avverso detta decisione ricorre, in via principale, la Cantun con due motivi, seguiti da memoria, ai quali resiste con controricorso, as- sociato a ricorso incidentale tardivo, e memoria l'intimata. [OSCURATO:PERSONA] 2.Il primo motivo di ricorso – che lamenta l ' omesso esame di un fatto decisivo,consistente nell'essere i reliquati interclusi perché inte- gralmente circondati da terreni espropriati, la violazione dell'art. 33 TUE, posto che alla luce della riferita circostanza si sarebbe dovuta accordare in base alla norma richiamata l'indennità da deprezzamento, e la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.,per non aver la Corte adita corrisposto alla domanda in tal senso formulata dall'istante –è inam- missibile sotto più profili.

Inizialmente si impone di osservare che il motivo urta contro il divieto di mescolanza.

Come è noto la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'im- pugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contem- plate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non è tollerata nel giudizio di cassazione, non essendo consentita la prospettazione di una RG 21586/23Cantun Sciatin-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della vio- lazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applica- zione della norma(ex plurimis, Cass., Sez.

I, 23/10/2018, n. 26874).

Qui si riscontra una cumulativa ed indistinta rappresentazione di rilievi eterogenei non singolarmente scrutinabili,che osta pregiudizial- mente alla loro trattazione.

Più in dettaglio,è poi difficilmente eludibile – insieme alla consi- derazione che non si sarebbe comunque in presenza di un fatto come preteso dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ed ancora alla constatazione che non sarebbe in ogni caso riscontrabile la pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dato che la Corte di appello ha pronunciato sulla domanda, quantun- que per negarne il fondamento –che anche laddove la doglianza, nel profilo superstite, si rendesse sindacabile –ovvero nella pretesa vio- lazione dell'art. 33 TUE – essa, da un lato, contravviene manifesta- mente al principio di specificità, giacché la relativa contestazione è sviluppata in modo del tutto generico e rivalutativo,dall'altro impinge in una revisione del giudizio di fatto, nell'uno e nell'altro caso non sot- traendosi perciò al predetto rilievo preclusivo.

3. Il secondo motivo del ricorso principale‒ che lamenta la vio- lazione e/o falsa applicazione dell'art. 22-bis TUE, nonch é dell ' art. 12 disp. prel. cod. civ. per aver la Corte territoriale liquidato l'indennità di occupazione sino al deposito dell'indennità di esproprio, quando a mente della prima delle norme richiamate, l'indennità avrebbe dovuto essere riconosciuta sino alla data di corresponsione dell'indennità di espropriazione – è inammissibile ai sensi dell ' art. 360 - bis , n. 1, cod. proc. civ., giacch é la sua illustrazione non offre spunti argomentativi che consentano di mettere in discussione lo stabile indirizzo enunciato sul punto dalla giurisprudenza di questa Corte.

RG 21586/23Cantun Sciatin-[OSCURATO:PERSONA].

Cons. [OSCURATO:PERSONA] infatti pacifico che «in materia di espropriazione per pubblica utilità, l'indennità di occupazione d'urgenza, essendo volta a compensare il proprietario per la mancata disponibilità del bene, in relazione a quanto avrebbe percepito periodicamente da esso, va cal- colata sino alla data dell'effettivo deposito dell'indennità di esproprio, momento che conclude la fattispecie complessa da cui deriva l'effetto dell'acquisizione della proprietà del bene anzidetto da parte della Pub- blica Amministrazione o dei soggetti ad essa equiparati» (ex plurimis, Cass., Sez.

I, 11/12/2019. n. 32415).

Ed è proprio il rilievo che si accorda al deposito dell'indennità che segna l'esaurimento del proce- dimento espropriativo,in quanto con il passaggio del bene in proprietà dell'ente espropriante, ne cessa anche l'occupazione e di conseguenza viene meno il diritto alla percezione della relativa indennità, l'even- tuale ritardo nella sua materiale apprensione da parte dell'avente di- ritto costituendo solo la fonte della diversa obbligazione per gli inte- ressi.

4. L'inammissibilità del ricorso principale determina ex art. 334, comma 2, cod. proc. civ. l'inefficaciadel ricorso incidentale, risultando esso tardivo, in quanto,depositata l'ordinanza il [OSCURATO:DATA_NASCITA], il termine lungo per la sua impugnazione era venuto a scadere il 31.10.2023, con la conseguenza che il ricorso incidentale, notificato il 6.12.2023 , deve reputarsi tardivo.

5. Le spese possono essere compensatein ragione della soccom- benza del ricorrente principale e della tardività del ricorso incidentale.

Ove dovuto,sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrenteprincipale del contributo unificato ai sensi del dell ' art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M RG 21586/23Cantun Sciatin-[OSCURATO:PERSONA].

Cons. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso inci- dentale,e compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrenteprincipale, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contrib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere ORDINANZA sul ricorso 21586/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesa d a ll ' avvo- cato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso l'ordinanzadella CORTE DI APPELLO di MILANO n. 1091 /202 3 depositata il 31/03/2023. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 21586/23Cantun Sciatin-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 1.La Corte di appello di Milano, con l'ordinanza che si riporta in epigrafe, ha proceduto a rideterminare, su istanza di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., le indennità alla medesima dovute da Autostrade per l'I- talia a seguito dell'espropriazione di alcune aree di sua proprietà de- stinate a lavori di ampliamento autostradale nei territorio dei Comuni di Baranzate, Bollate e [OSCURATO:PERSONA], escludendo, per quel che qui ancora rileva, qualsiasi indennizzo per i reliquati rimasti in proprietà dell'ablata, «non essendovi evidenza che le parti residue dl bene espropriato abbiano subito un deprezzamento causalmente collegato alla vicenda ablativa», e calcolando l'indennità di occupazione «sino alla data dell'effettivo deposito dell'indennità di esproprio». Avverso detta decisione ricorre, in via principale, la Cantun con due motivi, seguiti da memoria, ai quali resiste con controricorso, as- sociato a ricorso incidentale tardivo, e memoria l'intimata. [OSCURATO:PERSONA] 2.Il primo motivo di ricorso – che lamenta l ' omesso esame di un fatto decisivo,consistente nell'essere i reliquati interclusi perché inte- gralmente circondati da terreni espropriati, la violazione dell'art. 33 TUE, posto che alla luce della riferita circostanza si sarebbe dovuta accordare in base alla norma richiamata l'indennità da deprezzamento, e la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.,per non aver la Corte adita corrisposto alla domanda in tal senso formulata dall'istante –è inam- missibile sotto più profili. Inizialmente si impone di osservare che il motivo urta contro il divieto di mescolanza. Come è noto la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'im- pugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contem- plate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non è tollerata nel giudizio di cassazione, non essendo consentita la prospettazione di una RG 21586/23Cantun Sciatin-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della vio- lazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applica- zione della norma(ex plurimis, Cass., Sez. I, 23/10/2018, n. 26874). Qui si riscontra una cumulativa ed indistinta rappresentazione di rilievi eterogenei non singolarmente scrutinabili,che osta pregiudizial- mente alla loro trattazione. Più in dettaglio,è poi difficilmente eludibile – insieme alla consi- derazione che non si sarebbe comunque in presenza di un fatto come preteso dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ed ancora alla constatazione che non sarebbe in ogni caso riscontrabile la pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dato che la Corte di appello ha pronunciato sulla domanda, quantun- que per negarne il fondamento –che anche laddove la doglianza, nel profilo superstite, si rendesse sindacabile –ovvero nella pretesa vio- lazione dell'art. 33 TUE – essa, da un lato, contravviene manifesta- mente al principio di specificità, giacché la relativa contestazione è sviluppata in modo del tutto generico e rivalutativo,dall'altro impinge in una revisione del giudizio di fatto, nell'uno e nell'altro caso non sot- traendosi perciò al predetto rilievo preclusivo. 3. Il secondo motivo del ricorso principale‒ che lamenta la vio- lazione e/o falsa applicazione dell'art. 22-bis TUE, nonch é dell ' art. 12 disp. prel. cod. civ. per aver la Corte territoriale liquidato l'indennità di occupazione sino al deposito dell'indennità di esproprio, quando a mente della prima delle norme richiamate, l'indennità avrebbe dovuto essere riconosciuta sino alla data di corresponsione dell'indennità di espropriazione – è inammissibile ai sensi dell ' art. 360 - bis , n. 1, cod. proc. civ., giacch é la sua illustrazione non offre spunti argomentativi che consentano di mettere in discussione lo stabile indirizzo enunciato sul punto dalla giurisprudenza di questa Corte. RG 21586/23Cantun Sciatin-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] infatti pacifico che «in materia di espropriazione per pubblica utilità, l'indennità di occupazione d'urgenza, essendo volta a compensare il proprietario per la mancata disponibilità del bene, in relazione a quanto avrebbe percepito periodicamente da esso, va cal- colata sino alla data dell'effettivo deposito dell'indennità di esproprio, momento che conclude la fattispecie complessa da cui deriva l'effetto dell'acquisizione della proprietà del bene anzidetto da parte della Pub- blica Amministrazione o dei soggetti ad essa equiparati» (ex plurimis, Cass., Sez. I, 11/12/2019. n. 32415). Ed è proprio il rilievo che si accorda al deposito dell'indennità che segna l'esaurimento del proce- dimento espropriativo,in quanto con il passaggio del bene in proprietà dell'ente espropriante, ne cessa anche l'occupazione e di conseguenza viene meno il diritto alla percezione della relativa indennità, l'even- tuale ritardo nella sua materiale apprensione da parte dell'avente di- ritto costituendo solo la fonte della diversa obbligazione per gli inte- ressi. 4. L'inammissibilità del ricorso principale determina ex art. 334, comma 2, cod. proc. civ. l'inefficaciadel ricorso incidentale, risultando esso tardivo, in quanto,depositata l'ordinanza il [OSCURATO:DATA_NASCITA], il termine lungo per la sua impugnazione era venuto a scadere il 31.10.2023, con la conseguenza che il ricorso incidentale, notificato il 6.12.2023 , deve reputarsi tardivo. 5. Le spese possono essere compensatein ragione della soccom- benza del ricorrente principale e della tardività del ricorso incidentale. Ove dovuto,sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrenteprincipale del contributo unificato ai sensi del dell ' art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M RG 21586/23Cantun Sciatin-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso inci- dentale,e compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrenteprincipale, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contrib
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