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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 11038/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Mora) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine al requisito della presenza di più persone in grado di udire le espressioni oltraggiose (art. 341-bis cod. pen.), alla sussistenza del dolo di resistenza (art. 337 cod. pen.) e al riconoscimento della contestata recidiva, oltre tutto in relazione alla presenza a carico dell'imputato di ben settantadue iscrizioni nel certificato penale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 19 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] t Angelo C tanzo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Mora) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine al requisito della presenza di più persone in grado di udire le espressioni oltraggiose (art. 341-bis cod. pen.), alla sussistenza del dolo di resistenza (art. 337 cod. pen.) e al riconoscimento della contestata recidiva, oltre tutto in relazione alla presenza a carico dell'imputato di ben settantadue iscrizioni nel certificato penale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] t Angelo C tanzo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11038/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris