CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12516/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppe [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3447/2021depositata il 23/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25507/2022Numero sezionale 1104/2026Numero di raccolta generale 12516/2026Data pubblicazione 04/05/2026Come emerge dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] ha citato ingiudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e Maria RosariaSannino per sentir confermare, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],quale litisconsorte necessario pretermesso, quanto già deciso consentenza n. 1961/2000 del medesimo tribunale e, previa declaratoria diillegittimità delle opere erette e realizzate dai convenuti, sentirlicondannare all’arretramento, previo abbattimento di 50 cm., delfabbricato edificato sul fondo dei medesimi, sito in Comune di Ottaviano eidentificato in catasto al foglio 11 con la particella 391, nonché al rilasciodella parte, occupata dai convenuti, del fondo di proprietà dell’attore,identificato in catasto al foglio 11 con la particella 392, il tutto concondanna dei medesimi al risarcimento dei danni, quantificati in euro100.000,00.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Nola ha accolto la domandarelativa all’arretramento del fabbricato dei convenuti, ha rigettato ladomanda di risarcimento dei danni e ha condannato i convenuti alpagamento delle spese processuali e di consulenza tecnica d’ufficio.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e Maria RosariaSannino e di altra autonoma impugnazione da parte di BonaventuraTufano, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3447/2021 pubblicatail 23.09.2021, in parziale riforma della sentenza appellata, ha rigettato ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta a veder condannare lacontroparte all’arretramento della costruzione, ha rigettato l’appelloincidentale sempre del Tufano e ha condannato quest’ultimo al pagamentodelle spese relative al doppio grado, ponendo a suo carico anche le spesedella consulenza tecnica d’ufficio.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che: - essendo il Comune di Ottaviano, all’epoca dellacostruzione, sprovvisto di uno strumento urbanistico, risultavainapplicabile nella fattispecie l’art. 9 d.m. n. 1444/1968, dovendo inveceNumero registro generale 25507/2022Numero sezionale 1104/2026Numero di raccolta generale 12516/2026Data pubblicazione 04/05/2026trovare applicazione l’art. 41-quinquies l n. 1150/1942, introdotto dall’art.17 l. n. 765/1967; - doveva escludersi, in particolare, l’obbligo dirispettare una distanza minima dell’edificio dal confine; - la distanza fra idue fabbricati era superiore all’altezza di quello realizzato per ultimo, edunque regolare; - non risultava acquisita alcuna prova adeguata dellosconfinamento dei convenuti sul terreno di proprietà dell’attore.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversoquest’ultima sentenza sulla scorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito concontroricorso.memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: ex art. 360, I comma, n. 4 en. 5, c.p.c., violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., in combinatodisposto con gli artt. 873 c.c. e 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765. Talemotivo in subordine si sarebbe potuto inquadrare anche nel difetto dimotivazione, ex art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un documentoe/o fatto decisivo al fine del convincimento del Giudice.Il ricorrente, in particolare, lamenta che il calcolo della distanza tra edificisarebbe avvenuto senza considerare, in primo luogo, l’area pavimentatarealizzata da controparte dinanzi al fabbricato, la quale sconfina nella suaproprietà e costituisce costruzione, e, in secondo luogo, l’ulteriore altezzadel manufatto realizzato all’ultimo piano, sul lastrico solare.Il motivo è infondato.Deve preliminarmente rilevarsi che la censura in esame presuppone che lapavimentazione realizzata sull’area antistante il fabbricato oggetto dicausa possa e debba essere qualificata giuridicamente come costruzione aifini della disciplina privatistica in materia di distanze.Numero registro generale 25507/2022Numero sezionale 1104/2026Numero di raccolta generale 12516/2026Data pubblicazione 04/05/2026Infatti, come emerge dal calcolo riportato nel ricorso, a pag. 19, ove dallostesso sia eliminato il dato relativo agli asseriti 4 mt. circa di larghezzadell’area pavimentata per la misurazione della distanza fra edifici,diverrebbe irrilevante, a tal fine, anche la considerazione della maggiorealtezza, per mt. 2,95, del fabbricato realizzato dai controricorrenti,parimenti indicata nella trattazione del motivo, visto che la distanza tra ledue costruzioni, determinata in mt. 13,42, sarebbe comunque maggioredella complessiva altezza del fabbricato realizzato per ultimo (mt. 10,65,secondo il ricorrente).Ebbene, la pavimentazione dell’area posta dinanzi all’edificio realizzato daicontroricorrenti non è qualificabile giuridicamente come costruzione ai finidell’applicazione della normativa privatistica in tema di distanze.Costituisce, invero, orientamento consolidato di legittimità quello secondocui la nozione di costruzione si estende a qualsiasi opera noncompletamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità eimmobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnicacostruttiva adoperata (cfr.: Cass. n. 20181/2025; Cass. n. 345/2024;Cass. n. 23856/2018).Inoltre, solo in presenza di aumenti della volumetria o delle superficioccupate in relazione alla originaria sagoma di ingombro si verte in ipotesidi nuova costruzione, da considerare tale, ai fini del computo delledistanze rispetto agli edifici contigui come previste dagli strumentiurbanistici locali (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 21578/2011; Cass. n.17043/2015; Cass. n. 10873/2016; Cass. n. 15041/2018; Cass. n.28612/2020; Cass. n. 12535/2024).Pertanto, la semplice pavimentazione di un’area che, lungi dall’avercomportato un aumento della volumetria, sia posta a un’altezza di pocosuperiore rispetto al circostante terreno non può essere qualificata comenuova costruzione ai fini dell’applicazione dell’art. 873 c.c. (cfr.: Cass. n.20181/2025, cit.).Numero registro generale 25507/2022Numero sezionale 1104/2026Numero di raccolta generale 12516/2026Data pubblicazione 04/05/2026Va inoltre considerato che, come ritenuto dalla Corte d’appello, nellaspecie è applicabile la normativa introdotta dall'art. 17 della l. n. 765 del1967, visto che, all’epoca di realizzazione del fabbricato di proprietà deicontroricorrenti, il Comune di Ottaviano (NA) era sprovvisto di strumentourbanistico con individuazione delle zone territoriali omogenee.Infatti, in tema di distanze legali tra costruzioni, la normativa introdottadall'art. 17 della l. n. 765 del 1967 ha trovato applicazione - finoall'abrogazione disposta dall'art. 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 – neicomuni sprovvisti di strumento urbanistico, ovvero in quelli il cuistrumento urbanistico era stato approvato prima dell'entrata in vigore deld.m. n. 1444 del 1968, o ancora in quelli ove lo strumento urbanistico,benché approvato dopo l'entrata in vigore del d.m. n. 1444 del 1968, nonconteneva l'individuazione delle zone territoriali omogenee, visto chesiffatta individuazione rappresenta il presupposto indefettibiledell'inserzione automatica delle prescrizioni sulle distanze previste dall'art.9 del d.m. n. 1444 del 1968 (cfr.: Cass. n. 12119/2018).Ora, l’art. 41-quinquies l. n. 1150/1942, aggiunto dall’art. 17 l. n.765/1967, al primo comma, lett. c), prevede, tra l’altro, che «la distanzadagli edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun frontedell'edificio da costruire», sicché la norma in questione si riferisce non giàa qualunque costruzione, bensì ai soli edifici (cfr.: Cass. n. 1134/2000),nel cui novero non rientra la pavimentazione menzionata dal ricorrente.Alla luce di quanto precede, deve escludersi il carattere decisivo dei fattiche la parte assume trascurati dalla Corte d’appello, così come pure laviolazione degli artt. 873 c.c. e 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765.Quanto agli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., si rileva che essi risultanorichiamati nella rubrica senza che risulti formulata alcuna deduzioneconcreta in ordine alla loro pretesa inosservanza.2. Il secondo motivo è rubricato come segue: ex art. 360, I comma, n. 3e n. 4, c.p.c., violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., in combinatoNumero registro generale 25507/2022Numero sezionale 1104/2026Numero di raccolta generale 12516/2026Data pubblicazione 04/05/2026disposto con gli artt. 873 e 905 c.c. in ordine alla violazione delle distanzedella costruzione dal confine.Il ricorrente, in particolare, lamenta che la Corte di merito non abbiaconsiderato come per tutto il prospetto Sud dell’edificio costruito dacontroparte vi sarebbero vedute poste a meno di mt. 1,50 dal confine, inviolazione dell’art. 905 c.c.; a dire della parte, la questione avrebbedovuto essere rilevata d’ufficio dal giudice d’appello in forza del principiodi acquisizione, emergendo dall’elaborato peritale, nonché in quanto, asuo parere, l’azione diretta ad accertare la violazione delle distanze legaliincluderebbe ogni fatto idoneo all’accertamento negativo del diritto realedel convenuto a mantenere la costruzione nella posizione contestata.Inoltre, il consulente tecnico d’ufficio, ai fini del calcolo delle distanze,avrebbe preso in considerazione lo spigolo del fabbricato, anziché quellodel balcone posto all’ultimo piano, che fuoriesce dalla sagoma dell’edificio.È stata, infine, denunciata un’imprecisione intrinseca della cartografiautilizzata dal consulente tecnico d’ufficio nei suoi accertamenti.Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.Deve premettersi che è la stessa difesa del ricorrente ad affermare che lapretesa violazione dell’art. 905 c.c. avrebbe dovuto costituire oggetto dirilievo officioso da parte del giudice di secondo grado «senza che su taleobbligo possa esplicare rilievo la circostanza che in primo grado lequestioni controversie abbiano investito altri e diversi profili di possibileinfondatezza della pretesa» (cfr.: ricorso, a pag. 21).Ebbene, in sede di interpretazione di legittimità è stato affermato cheincorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, a fronte di una inizialedomanda di demolizione o di arretramento di un terrapieno fino al limitedelle distanze legali, condanna il convenuto all'arretramento del stessofino ad una distanza di m. 1,5, ritenendo che, a seguito dellamodificazione dei luoghi, si sia creata una veduta diretta sul fondo di parteNumero registro generale 25507/2022Numero sezionale 1104/2026Numero di raccolta generale 12516/2026Data pubblicazione 04/05/2026delle due azioni, l'una disciplinata dalle norme sulle distanze tracostruzioni e altra da quelle concernenti l'apertura di vedute sul fondo delvicino. Con le prime, infatti, il legislatore ha inteso evitare il formarsi diintercapedini tra fabbricati, potenzialmente dannose per l'igiene, il decoroe la sicurezza degli abitanti, mentre con le altre ha inteso tutelare ilproprietario del bene dall'indiscrezione del vicino, impedendo aquest'ultimo di aprire vedute a distanza inferiore a quella di un metro emezzo che consentano di affacciarsi e di guardare nella proprietà delprimo (cfr.: Cass. n. 5698/2001; Cass. n. 1133/2003).Ciò preclude la rilevabilità d’ufficio della questione, ove non proposta inÈ irrilevante il mancato calcolo della distanza tra i due edifici oggetto dicausa a partire dalla sporgenza della balconata realizzata all’ultimo piano,essendo detta sporgenza di misura inferiore alla differenza tra la distanzada osservarsi e quella effettiva tra i fabbricati.Per quanto concerne l’entità delle singole distanze considerate ai fini delladecisione, essa è espressamente indicata nella sentenza impugnata ed èstata determinata in virtù di una valutazione delle risultanze istruttorie checostituisce accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.3. Il terzo motivo è rubricato come segue: ex art. 360, I comma, n. 4 en. 5, c.p.c., violazione della disposizione di legge per il combinato dispostodegli artt. 112, 132, comma II, n. 4 e 342 c.p.c. Tale motivo in subordinepuò essere, eventualmente, inquadrato anche nel difetto di motivazione,ex art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un documento decisivo e/oun fatto al fine del convincimento del Giudice.In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbedisatteso la domanda di rilascio della parte del fondo illegittimamenteoccupata dalla controparte e di risarcimento dei danni, senza tenere contodello sconfinamento relativo alla realizzazione dell’area cortiliziapavimentata dinanzi all’edificio e della balconata aggettante postaNumero registro generale 25507/2022Numero sezionale 1104/2026Numero di raccolta generale 12516/2026Data pubblicazione 04/05/2026all’ultimo piano. Inoltre, il giudice del merito, nell’utilizzare per ladecisione della causa le risultanze degli accertamenti peritali svolti in sededi gravame in luogo di quelle della consulenza tecnica d’ufficio eseguita inprimo grado, non avrebbe indicato le ragioni della sua preferenza per leprime.Il motivo è parzialmente fondato, nei limiti di seguito indicati.Va in primo luogo rilevato che la Corte d’appello ha espressamentepronunciato sul motivo di impugnazione in esame (cfr.: pagine 17 e 18della sentenza impugnata), con motivazione che consente di ricostruirel’iter logico su cui la decisione si fonda, sicché risulta insussistente laviolazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., denunciata nel ricorso.Va parimenti escluso che la Corte di merito abbia omesso di esplicitare leragioni in virtù delle quali la stessa ha utilizzato le risultanze degliaccertamenti peritali eseguiti in grado di appello, anziché quelle deiprecedenti elaborati: nella motivazione della sentenza impugnata, infatti,a pag. 12, si è dato atto dell’inidoneità della consulenza espletata in primogrado a dirimere le questioni rilevanti ai fini della decisione.Per il resto, deve rilevarsi che, come accertato dalla Corte d’appello sullascorta dell’elaborato peritale eseguito in secondo grado, l’edificiorealizzato dai controricorrenti si trova a una distanza dal confine variabileda un minimo di mt. 0,76 (spigolo Sud-Est) a un massimo di mt. 2,56(cfr.: sentenza impugnata, a pag. 13, e ricorso, a pag. 15).Quanto alla pavimentazione antistante il fabbricato, nella parte posta aSud-Est, essa, a sua volta, è ben visibile nel materiale fotograficoriportato nell’elaborato peritale dell’ing. Martino (cfr.: ricorso, a pag. 16).La circostanza in questione risulta essere stata oggetto di discussione nelgiudizio di secondo grado, in quanto evidenziata nella comparsaconclusionale dell’odierno ricorrente, mentre nella motivazione dellasentenza impugnata manca ogni riferimento, anche implicito, alla stessa,Numero registro generale 25507/2022Numero sezionale 1104/2026Numero di raccolta generale 12516/2026Data pubblicazione 04/05/2026nonostante la sua rilevanza ai fini della decisione, stante la larghezza dellastriscia pavimentata, superiore a mt. 0,76 (mt. 4,00 a dire del ricorrente).Essa, inoltre, non può essere considerata nuova, in quanto relativaall’allegato sconfinamento, elemento costitutivo della domandadell’odierno ricorrente, a prescindere dall’individuazione delle modalità concui esso sia avvenuto in concreto.Pertanto, risulta assolto l’onere di indicare il "fatto storico", il cui esamesia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risultiesistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua "decisività" (cfr.: Cass., Sez. Un., n.8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 25216/2014; Cass.n. 9253/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 17005/2024), decisività taleda invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità,l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento èfondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base (cfr.:Cass. n. 9368/2006; in senso conforme, si vedano, tra le altre: Cass. n.14973/2006; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n.21223/2018).Poiché la tutela giuridica della proprietà concerne anche le violazioni diminima entità (cfr.: Cass. n. 6365/1993), la Corte d’appello ha errato nelrigettare la domanda dell’odierno ricorrente di condanna della controparteal rilascio della striscia di terreno oggetto di appropriazione da parte deimedesimi nonché al risarcimento dei danni, affermando il difetto di provadella denunciata invasione, senza considerare l’opera di pavimentazionesopra indicata, «funzionale all’ingresso del lato Sud della proprietà deiresistenti» (cfr.: memoria illustrativa dei controricorrenti, a pag. 14).Infatti, sulla scorta della consulenza tecnica d’ufficio, si è dato rilievo, aifini della prova, alla sola esecuzione di eventuali opere di sbancamento.Le stesse considerazioni sopra formulate non valgono, invece, per quantoconcerne la balconata posta sullo stesso lato dell’edificio, in quantoNumero registro generale 25507/2022Numero sezionale 1104/2026Numero di raccolta generale 12516/2026Data pubblicazione 04/05/2026avente, a dire dello stesso ricorrente, una sporgenza di mt. 0,45 (cfr.:ricorso, a pag. 31), inferiore alla distanza dal confine di mt. 0,76.4. Alla luce di quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto quantoal terzo motivo, entro i limiti innanzi precisati, rigettati i restanti.La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto,con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, perchéprovveda al riesame dell’appello del ricorrente, avente ad oggetto ladomanda di condanna della controparte al rilascio della striscia di terrenooggetto di appropriazione da parte della medesima e al risarcimento deidanni, in applicazione dei principi suesposti.Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sullespese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie parzialmente il terzo motivo del ricorso entro i limitiindicati in motivazione, rigettati i restanti; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 29 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci