Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42646/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] persona offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] persona offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per la conversione del ricorso in reclamo, ex art. 410 bis co 3 cpp. uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste per raccoglimento del ricorso e, in subordine, si associa alla richiesta del Proc.

Gen. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, resa a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha ordinato l'archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] su denuncia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per una questione che il predetto giudice ha ritenuto di rilievo meramente civilistico, attenendo ad una servitù di passaggio.

2. Le predette persone offese hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 610 cod. pen. (norma incriminatrice secondo loro integrata dalla condotta dell'indagato, che avrebbe impedito ripetutamente il passaggio delle automobili), vizio di motivazione per non avere il G.i.p. giustificato adeguatamente la decisione di rigetto e violazione dell'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., perché «nell'opposizione era stato chiesto di ascoltare le parti offese le quali avevano da riferire novità circa gli episodi recenti e la GIP non ha inviato gli atti al PM per queste incombenze e per far proseguire le indagini».

3. Si è proceduto a discussione orale, su richiesta dei ricorrenti (art. 611, comma 1-bis, lett. a), cod. proc. pen.).

Il Procuratore generale ha chiesto la qualificazione del ricorso in reclamo.

Il difensore delle persone offese ricorrenti ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

Il difensore della persona sottoposta ad indagini, avv. [OSCURATO:PERSONA], si è riportato alla memoria scritta e sì è opposto all'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. La legge 23 giugno 2017 n. 103 ha abrogato l'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. che prevedeva la possibilità di ricorrere per cessazione nei casi di violazione dell'art. 127, comma 5, cod. proc. pen.; in tale situazione soccorre oggi il reclamo al tribunale monocratico (cfr. art. 410-bis cod. proc. pen., che nel comma 3 richiama il comma 2 che a sua volta si riferisce ai casi di nullità di cui all'art. 127, comma 5).

Più precisamente, il reclamo è consentito nei casi di nullità previsti nei commi 1 e 2 dell'art. 410-bis cod. proc. pen.; al di fuori di essi, e sulla base del principio di tassatività delle impugnazioni, nessun gravame è ammesso, in quanto non espressamente previsto.

Fa eccezione il caso nel quale il provvedimento di archiviazione può essere oggetto di ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.; e cioè quando, pur non avendo la forma della sentenza, il provvedimento di archiviazione abbia in concreto tale natura in quanto provvedimento decisorio che accerta l'esistenza di un fatto-reato, quantunque non punibile (ciò che si verifica nel caso dell'ordinanza di archiviazione pronunciata per la particolare tenuità del fatto: Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, dep. 2023, Pandolfí, Rv. 284139).

2. In definitiva, un'ordinanza di archiviazione come quella oggetto di ricorso non è impugnabile per motivi quali quelli indicati sub 1 e 2 del ricorso.

Lo sarebbe, invece, per il motivo indicato sub 3, nelle forme del reclamo al Tribunale monocratico.

Tuttavia, dal tenore del motivo si evince che la doglianza del ricorrente non riguarda, in realtà, l'art. 127, comma 5 cod. proc. pen., bensì la decisione del Giudice per le indagini preliminari di non restituire gli atti al P.M. per nuove indagini.

L'art. 127, comma 5, cod. proc. pen. riguarda tutt'altra fattispecie, e cioè la violazione del contraddittorio che si realizza quando non si pongono le parti processuali nella condizione di intervenire all'udienza.

Tale situazione non è nemmeno dedotta, ed infatti risulta che le persone offese abbiano presenziato all'udienza camerale fissata a seguito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, mentre la doglianza in concreto sollevata nel terzo motivo, oltre che generica, non appare consentita neppure in sede di reclamo.

3. L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] persona offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] persona offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per la conversione del ricorso in reclamo, ex art. 410 bis co 3 cpp. uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste per raccoglimento del ricorso e, in subordine, si associa alla richiesta del Proc. Gen. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, resa a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha ordinato l'archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] su denuncia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per una questione che il predetto giudice ha ritenuto di rilievo meramente civilistico, attenendo ad una servitù di passaggio. 2. Le predette persone offese hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 610 cod. pen. (norma incriminatrice secondo loro integrata dalla condotta dell'indagato, che avrebbe impedito ripetutamente il passaggio delle automobili), vizio di motivazione per non avere il G.i.p. giustificato adeguatamente la decisione di rigetto e violazione dell'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., perché «nell'opposizione era stato chiesto di ascoltare le parti offese le quali avevano da riferire novità circa gli episodi recenti e la GIP non ha inviato gli atti al PM per queste incombenze e per far proseguire le indagini». 3. Si è proceduto a discussione orale, su richiesta dei ricorrenti (art. 611, comma 1-bis, lett. a), cod. proc. pen.). Il Procuratore generale ha chiesto la qualificazione del ricorso in reclamo. Il difensore delle persone offese ricorrenti ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Il difensore della persona sottoposta ad indagini, avv. [OSCURATO:PERSONA], si è riportato alla memoria scritta e sì è opposto all'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La legge 23 giugno 2017 n. 103 ha abrogato l'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. che prevedeva la possibilità di ricorrere per cessazione nei casi di violazione dell'art. 127, comma 5, cod. proc. pen.; in tale situazione soccorre oggi il reclamo al tribunale monocratico (cfr. art. 410-bis cod. proc. pen., che nel comma 3 richiama il comma 2 che a sua volta si riferisce ai casi di nullità di cui all'art. 127, comma 5). Più precisamente, il reclamo è consentito nei casi di nullità previsti nei commi 1 e 2 dell'art. 410-bis cod. proc. pen.; al di fuori di essi, e sulla base del principio di tassatività delle impugnazioni, nessun gravame è ammesso, in quanto non espressamente previsto. Fa eccezione il caso nel quale il provvedimento di archiviazione può essere oggetto di ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.; e cioè quando, pur non avendo la forma della sentenza, il provvedimento di archiviazione abbia in concreto tale natura in quanto provvedimento decisorio che accerta l'esistenza di un fatto-reato, quantunque non punibile (ciò che si verifica nel caso dell'ordinanza di archiviazione pronunciata per la particolare tenuità del fatto: Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, dep. 2023, Pandolfí, Rv. 284139). 2. In definitiva, un'ordinanza di archiviazione come quella oggetto di ricorso non è impugnabile per motivi quali quelli indicati sub 1 e 2 del ricorso. Lo sarebbe, invece, per il motivo indicato sub 3, nelle forme del reclamo al Tribunale monocratico. Tuttavia, dal tenore del motivo si evince che la doglianza del ricorrente non riguarda, in realtà, l'art. 127, comma 5 cod. proc. pen., bensì la decisione del Giudice per le indagini preliminari di non restituire gli atti al P.M. per nuove indagini. L'art. 127, comma 5, cod. proc. pen. riguarda tutt'altra fattispecie, e cioè la violazione del contraddittorio che si realizza quando non si pongono le parti processuali nella condizione di intervenire all'udienza. Tale situazione non è nemmeno dedotta, ed infatti risulta che le persone offese abbiano presenziato all'udienza camerale fissata a seguito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, mentre la doglianza in concreto sollevata nel terzo motivo, oltre che generica, non appare consentita neppure in sede di reclamo. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
Sentenza Cassazione n. 42646/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris